Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5292 del 25/02/2021

Cassazione civile sez. I, 25/02/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 25/02/2021), n.5292

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio P. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10074/2019 proposto da:

I.B., elettivamente domiciliata in Roma, Viale Angelico

n. 38, presso l’Avvocato Roberto Maiorana, che la rappresenta e

difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto n. 215/2019 del TRIBUNALE di PERUGIA depositato il

01/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/01/2021 da Dott. TRICOMI LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Il Tribunale di Perugia, con il decreto depositato il 1/3/2019 in epigrafe indicato, ha rigettato la domanda di riconoscimento della protezione internazionale presentata da I.B., proveniente dalla (OMISSIS). Questa ha proposto ricorso per cassazione con quattro mezzi; il Ministero dell’Interno ha depositato mero atto di costituzione.

La cittadina straniera aveva riferito di essere fuggito dalla Nigeria perchè, dopo la morte del marito, ucciso nel corso di una rapina, i familiari di questi avevano preteso la restituzione di tutti i suoi beni, oltre al figlio nato dal matrimonio, che però non aveva consegnato; che aveva deciso di seguire un’amica in Libia con la promessa, poi tradita, di poter lavorare come sarta; che in Libia era stata tenuta prigioniera per indurla a prostituirsi; che per evitare la prostituzione aveva accettato di fidanzarsi con un uomo e di aiutarlo nell’allevamento del bestiame fino a quando si era imbarcata per l’Italia.

Il Tribunale ha ritenuto che le ragioni della fuga esposte nel racconto, conseguenti al precoce stato vedovile, pur credibili, evidenziavano il carattere economico della migrazione e non fatti persecutori specifici nei confronti della richiedente. Ha quindi ritenuto insussistenti in concreto, sulla scorta della consultazione di fonti internazionali accreditate, il rischio di danno grave nella zona del Paese di origine (Edo State), ai fini della protezione sussidiaria.

Infine, ha escluso la ricorrenza di personali condizioni di vulnerabilità e di integrazione sociale in Italia, tali da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. Con il primo motivo si lamenta l’omesso/errato esame delle dichiarazioni della ricorrente e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione della condizione personale della stessa; ci si suole che il Tribunale, pur avendo dato atto che nel caso di specie tali dichiarazioni erano credibili, non sabbia acquisito informazioni officiose in merito alla situazione generale del Paese ed alla condizione di serio pericolo ivi esistente.

1.2. Con il secondo motivo si denuncia l’errata esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, consistente nella condizione di pericolosità e la situazione di violenza generalizzata esistente in Nigeria; si denuncia anche l’irriducibile contrasto tra affermazioni inconciliabili.

1.3. Con il terzo motivo si denuncia la mancata concessione della protezione sussidiaria in ragione delle attuali condizioni socio/politiche del Paese connotate da una grave condizione di pericolo per la sicurezza individuale. Dopo un lungo excursus riguardante la normativa vigente ed i precedenti giurisprudenziali, il ricorrente invoca il rapporto EASO 2017, (OMISSIS) 2019 ed altro, da cui sarebbero desumibili, a suo parere, i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

1.4. Con il quarto motivo si denuncia la mancata concessione della protezione umanitaria, la violazione del divieto di espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel Paese di origine o che ivi possa correre gravi rischi, nonchè la violazione del diritto di asilo ex art. 10 Cost.. La ricorrente invoca all’uopo il principio di onere della prova attenuato e di esercizio officioso dell’integrazione probatoria; denuncia la contraddittorietà tra fonti citate e conclusioni raggiunte. Infine, sollecita la protezione umanitaria anche invocando il diritto alla salute ed all’alimentazione, rammentando la difficile situazione sociale ed economica del suo Paese.

2.1. Il primo motivo è inammissibile perchè non risponde al paradigma del vizio denunciato ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Invero la censura non concerne l’omesso esame di un fatto storico, da intendersi principale o secondario, bensì la valutazione di deduzioni difensive, e non è inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (ex plurimis, Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053); per vero la stessa ricorrente non lamenta l’omesso esame di un fatto, ma denuncia una valutazione, a suo dire, “superficiale”, sostanzialmente sollecitando un riesame del merito.

2.2. Il secondo è inammissibile perchè il Tribunale ha assolto all’onere di integrazione probatoria ed ha consultato e dato conto delle fonti internazionali nell’illustrare e valutare la situazione politica della Nigeria ed in particolare dell’Edo State, sia pure disattendendo le richieste della richiedente.

2.3. Il terzo motivo è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi.

Contrariamente a quanto assume la ricorrente, il Tribunale ha consultato le fonti internazionali (EASO COI 2017/2018) accertando che la sua zona di origine non risultava esposta a violenza generalizzata o a conflitto armato o internazionale e tale statuizione non viene attinta dal motivo, svolto in termini del tutto astratti e generici.

2.4. Infine il quarto motivo, riguardante la protezione per motivi umanitari, censura apprezzamenti di fatto compiuti dai giudici di merito, i quali plausibilmente hanno escluso la configurabilità di condizioni di vulnerabilità in capo alla richiedente e la sua integrazione sociale.

In proposito va ricordato che “Non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU, può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero non possieda uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che sia definita la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale (Sentenza CEDU 8/4/2008 Ric. 21878 del 2006 Caso Nyianzi c. Regno Unito)”. (Cass. n. 17072 del 28/06/2018).

Alla luce di tale principio il motivo è inammissibile poichè sostanzialmente sollecita una rivalutazione delle emergenze istruttorie, già compiuta dal Tribunale, formulando critiche che prescindono dallo specifico contenuto della statuizione impugnata e che introduco ex novo elementi, quali le condizioni di vita in Nigeria ed i timori della ricorrente in caso di rimpatrio, che non risultano collegati a specifici fatti, sintomatici di quanto sostiene.

3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese per assenza di attività difensive della controparte.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

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