Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5292 del 06/03/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 5292 Anno 2018
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: CALAFIORE DANIELA

ORDINANZA

sul ricorso 20139-2012 proposto da:
KOVAC BRUNA KVCBRN52H51Z118C, nella qualità di erede
di FONOVIC MARIJA KATICIC a sua volta unica erede di
KATICIC DERMANO, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato
GINA TRALICCI, che la rappresenta e difende, giusta
delega in atti;
– ricorrente 2017
4494

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F.
80078750587, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Data pubblicazione: 06/03/2018

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
Avvocati LUIGI CALIULO, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA
PATTERI, SERGIO PREDEN, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 5684/2011 della CORTE

6218/2007.

D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/09/2011 R.G.N.

r.g.n. 20139/2012
kovac./Inps

RITENUTO
che la Corte d’appello di Roma con sentenza n. 5684/2011 ha respinto
il gravame proposto da Kovac Bruna ed altri eredi di Katicic Dermano
avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato
la domanda di condanna dell’Inps al pagamento degli interessi legali e
della rivalutazione monetaria sui ratei della prestazione previdenziale
erogata in ritardo al dante causa, rilevando che era decorsa la

interruttivo specificamente riferito al credito in questione;
che Kovac Bruna propone ricorso per cassazione con unico articolato
motivo sostenendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e
116 cod. proc. civ. e 1219 cod. civ., l’ errata applicazione dell’art. 324
cod. proc. civ. e vizio di motivazione con riferimento all’erronea
negazione della natura di valido atto interruttivo della lettera del 16
settembre 1994 prodotta in atti, posto che sulla qualità di erede della
sua autrice si era formato il giudicato interno e che l’oggetto della
richiesta era specifico;
che I’INPS ha resistito con controricorso;
che

la ricorrente ha depositato memoria in vista dell’adunanza

camerale del 15 novembre 2017;
CONSIDERATO
che il motivo, i cui diversi profili risultano connessi per cui vanno
trattati congiuntamente, è infondato atteso che la sentenza impugnata
ha motivato la decisione di ritenere non idonea ad interrompere la
prescrizione la lettera del 16 settembre 1994, perché non specifica
rispetto alla pretesa azionata in quanto il documento faceva
riferimento a soggetti differenti dall’ appellante, né risultava specificato
(mediante apposita documentazione anagrafica) il legame ereditario
con la stessa;
che il contenuto del motivo per cui si chiede la cassazione della
sentenza censura la decisione affermando che dalla lettera del 16
settembre 1994 (che riproduce in copia all’interno del ricorso) si trae
facilmente : a)il riferimento all’oggetto della domanda di pagamento
degli accessori di legge sul tardato pagamento del trattamento

I

prescrizione decennale del credito azionato, in mancanza di atto

r.g.n. 20139/2012
kovac./Inps

pensionistico e la sua identità con quello di causa, stante l’identità
dell’avente diritto, del numero del trattamento pensionistico e
dell’oggetto della pretesa; b) che la sottoscrittrice della lettera era
Fonovic Marija Katicic nella qualità di erede di Dermano Katicic come
accertato nel primo grado di giudizio con valenza di giudicato;
che il tenore della censura non è idoneo ad incrinare la decisione della
Corte territoriale poiché non risponde al vero che la qualità di erede di
Katicic Dermano in capo a Fonovic Marja Katicic abbia formato oggetto

accertamento sia passato in giudicato, dal momento che la sentenza di
primo grado ha rigettato integralmente la domanda e da tale pronuncia
non può dedursi il formarsi di alcun giudicato sulla specifica questione;
che, all’opposto, dalla lettura dell’epigrafe del ricorso introduttivo di
primo grado, riprodotto all’interno del ricorso per cassazione, si evince
che i ricorrenti, qualificatisi eredi di Katicic Dermano erano in numero
di tre mentre nell’intestazione del presente ricorso si afferma che
Kovac Bruna (odierna unica ricorrente ed unica appellante) riveste la
qualità di erede di Fonovic Marjia Katicic che viene indicata < a sua volta unica erede di Katicic Dermano>, per cui non solo si conferma
l’assenza del valido riscontro anagrafico rilevato dalla Corte d’appello di
Roma, ma ancora di più si evidenzia il carattere non adeguatamente
specificato del legame ereditario tra Fonovic Marjia Katicic e Katicic
Dermano;
che

le considerazioni svolte impongono di rigettare il ricorso e di

condannare la parte ricorrente, rimasta soccombente, al pagamento
delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio di legittimità in favore del contro ricorrente
che liquida in € 2.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per
esborsi, spese forfettarie nella misura del 15 per cento e spese
accessorie di legge.
Roma, così deciso nella adunanza camerale del 15.11.2017.
-t,

di accertamento nel corso del giudizio di primo grado e che tale

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