Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5292 del 04/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/03/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 04/03/2011), n.5292

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.F.O., rappresentato e difeso dall’avv. Di Francesco

Olindo;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– resistente –

e

AMMINISTRAZIONE DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del

ministro pro tempore;

– intimata –

per la revocazione della sentenza Corte di Cassazione, sez. trib., 9

gennaio 2009 n. 238;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarita’ delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che il contribuente insta per la revocazione della decisione di questa Corte indicata in epigrafe, che, in accoglimento del ricorso dell’Amministrazione, aveva cassato la decisione di appello a lui favorevole e, decidendo nel merito, ne aveva respinto il ricorso introduttivo avverso avviso di accertamento irpef per l’anno 1987;

che, ad avviso dell’istante, la Corte sarebbe incorsa in errore di percezione del contenuto degli atti del giudizio, laddove ha implicitamente pronunziato l’ammissibilita’ del ricorso per cassazione proposto con atto notificato il 9.12.2004 avverso sentenza pronunziata il 19.4.2002;

che l’Agenzia si e’ costituita senza nulla contraddire;

rilevato:

che errore revocatorio, anche in relazione a decisioni di questa Corte, ricorre solo in presenza di errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti, e puo’ incidere sul contenuto degli atti processuali oggetto di cognizione del giudice, solo se emerga con certezza la sua non riconducibilita’ ad errore di valutazione o interpretazione, e, quindi, ad errore di giudizio (cfr.

Cass. 5075/08, 14608/07, 2478/06);

considerato:

che la censurata implicita affermazione della sentenza impugnata (in merito alla tempestivita’ del ricorso per cassazione) piuttosto che espressione di errata percezione delle risultanze processuali appare frutto di specifica attivita’ valutativa (cfr. Cass. 16447/09, 14608/07, 9396/06, 2478/06), e cio’ anche alla luce della previsione della sospensione dei termini d’impugnazione nell’ambito dei giudizi tributari, disposta dalla L. n. 289 del 2002, art. 16. – che, pertanto, non ricorrono i presupposti del vizio revocatorio.

ritenuto:

che il ricorso del contribuente si rivela pertanto, inammissibile e che, in quanto tale, puo’ essere disatteso nelle forme di cui all’art. 375 c.p.c.;

– che, stante l’assenza d’attivita’ difensiva delle intimate, non vi e’ luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011

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