Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5292 del 01/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 01/03/2017, (ud. 20/01/2017, dep.01/03/2017),  n. 5292

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11511-2014 proposto da:

CFAL SNC DI V.C. & C. SNC, in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALESSANDRO

MALLADRA 31, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI IARIA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCO MASTROMARINO

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

VENETO BANCA SCPA, in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO 1, presso lo

studio dell’avvocato CLAUDIO MAURIELLO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SERGIO NAPOLETANO giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2107/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

18/10/2013, depositata il 29/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MAGDA

CRISTIANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1) La Corte d’Appello di Torino ha respinto l’appello proposto da Ceal s.n.c. di V.C. & C. contro il capo della sentenza del Tribunale di Verbania che, pronunciando nella causa promossa dalla società, con citazione notificata il 22.10.08, contro Veneto Banca coop. p.a. (già Banca Popolare di Intra coop. a r.l.) per ottenere la ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla convenuta nel corso del rapporto di conto corrente con la stessa intrattenuto dal 1989, sul quale era regolato anche il contratto di negoziazione portafoglio stipulato inter partes il 5.2.07, aveva accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca in relazione a tutte le somme affluite sul conto in data anteriore al 20.12.97, avendo l’attrice interrotto per la prima volta il termine prescrizionale di dieci anni con atto di messa in mora del 20.12.2007.

La corte del merito, richiamato il principio enunciato da Cass. SS.UU. n. 24418/010, ha ritenuto infondato l’assunto dell’appellante, secondo cui la prescrizione poteva ritenersi decorrente solo dalla data di chiusura del conto e non da quella delle singole annotazioni, in quanto era pacifico che il conto non aveva goduto di alcun affidamento sino al febbraio 2007, con la conseguenza che tutte le rimesse che vi erano affluite allorchè presentava uno scoperto avevano avuto natura solutoria e non meramente ripristinatoria. La sentenza, pubblicata il 29.10.013, è stata impugnata da Ceal s.n.c. con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui Veneto Banca ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno ricevuto tempestiva notificazione della proposta e del decreto di cui all’art. 380 bis c.p.c..

2) Con i primi due motivi, che denunciano, rispettivamente, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la violazione dei principi generali in materia di onere e disponibilità della prova, la ricorrente sostiene che il giudice del merito avrebbe erroneamente affermato che era circostanza pacifica che il conto corrente non fosse assistito da un affidamento per apertura di credito, posto che, al contrario, essa aveva dedotto sin dall’atto di citazione di aver goduto di un’apertura di credito a tempo indeterminato e clic tale fatto – provato dagli estratti trimestrali del conto, dai quali si evinceva che la banca le aveva consentito di usufruire costantemente e stabilmente di uno scoperto – non era mai stato contestato dalla convenuta.

I motivi, esaminabili congiuntamente, vanno dichiarati inammissibili.

Invero (a prescindere dal rilievofatto che la tolleranza della banca allo scoperto non costituisce prova della stipulazione di un contratto di apertura di credito e che, inoltre, nell’atto di citazione la ricorrente si è limitata ad affermare che il conto era “affidato”, mentre la convenuta, costituendosi in giudizio, ha riconosciuto di aver concesso nel 2007 un affidamento per sconto portafoglio), risulta sufficiente osservare che le questioni illustrate nei due mezzi di censura in esame, implicanti accertamenti in fatto, non risultano aver formato oggetto della cognizione devoluta al giudice d’appello.

3) Fermo restando, pertanto, l’accertamento della corte territoriale in ordine alla pacificità della circostanza, affermata dal primo giudice e non contestata in sede di gravame, dell’insussistenza di un contratto di apertura di credito, restano assorbiti sia il terzo motivo del ricorso, con il quale Ceal sostiene che era onere della banca eccipiente di provare la natura solutoria delle rimesse, sia il quarto motivo, con il quale la ricorrente sostiene che la prescrizione decorreva dalla data di chiusura del conto, entrambi fondati sul presupposto, contrastante col predetto accertamento, della stipula del contratto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 6.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2017

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