Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5291 del 27/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/02/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 27/02/2020), n.5291

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7173-2018 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato CLEMENTINA DI ROSA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 30568/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI,

depositato il 29/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ACIERNO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il tribunale di Napoli ha rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dal cittadino senegalese C.S.. Per quel che interessa è necessario rilevare che non è stata disposta udienza di comparizione del ricorrente nonostante espressa richiesta di fissazione finalizzata ad audizione del cittadino straniero, ritenendo il Tribunale non ostativa della scelta processuale adottata il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 9, come novellato dal D.L. n. 13 del 2017 convertito nella L. n. 46 del 2017.

Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, così come modificato dalla D.L. n. 13 del 2017, per non aver fissato udienza di comparizione delle parti nonostante il colloquio del ricorrente davanti la Commissione territoriale non fosse stato videoregistrato, così da integrare una delle eccezioni all’adozione del nuovo modello camerale non partecipato previsto per i procedimenti di protezione internazionale e da determinare la nullità del procedimento e della decisione per violazione del principio del contraddittorio.

Il Ministero dell’Interno ha depositato controricorso rilevando preliminarmente l’inammissibilità del ricorso e svolgendo rilievi in relazione alle censure relative al merito della decisione.

Deve escludersi la fondatezza dell’eccezione d’inammissibilità in relazione al primo motivo di censura, che è relativo alla violazione di una norma del procedimento.

Il motivo è manifestamente fondato alla luce del costante orientamento di questa Corte così massimato:

“Nei procedimenti in materia di riconoscimento della protezione internazionale, in mancanza della videoregistrazione del colloquio con il richiedente dinanzi alla commissione territoriale il giudice, nelle ipotesi previste dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, deve necessariamente fissare l’udienza di comparizione delle parti, configurandosi altrimenti la nullità del decreto pronunciato all’esito del ricorso per violazione del principio del contraddittorio”. (Cass.14148 del 2019; 17718 del 2018).

L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento dei rimanenti.

Ne consegue la cassazione della pronuncia di merito con rinvio al Tribunale in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo. Assorbiti gli altri. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2020

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