Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5291 del 25/02/2021

Cassazione civile sez. I, 25/02/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 25/02/2021), n.5291

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio P. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8738/2019 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico n.

38, presso l’Avvocato Roberto Maiorana, che lo rappresenta e

difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 124/2019 del TRIBUNALE di PERUGIA depositato il

01/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/01/2021 da Dott. TRICOMI LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Il Tribunale di Perugia, con il decreto depositato il 1/2/2019 in epigrafe indicato, ha rigettato la domanda di riconoscimento della protezione internazionale presentata da D.A., proveniente dalla (OMISSIS). Questi ha proposto ricorso per cassazione con un mezzo; il Ministero dell’Interno ha replicato con controricorso.

Il cittadino straniero aveva riferito di essere fuggito dalla Costa d’Avorio perchè nel corso di un conflitto verificatosi nel (OMISSIS) il fratello, militante politico, era stato colpito a morte da una pallottola vagante e la sua casa distrutta dagli appartenenti all’etnia dei (OMISSIS), maggioritaria nel quartiere e contrapposta a quella di appartenenza dei (OMISSIS), per cui aveva deciso di lasciare il Paese per il timore di essere coinvolto in qualche scontro etnico e di subire il destino del fratello.

Il Tribunale, dopo aver proceduto all’audizione del richiedente, ha ritenuto che le ragioni della fuga esposte nel racconto, pur credibili circa la sorte del fratello, non evidenziavano fatti persecutori specifici nei confronti del richiedente. Ha quindi ritenuto insussistenti in concreto, sulla scorta della consultazione di fonti internazionali accreditate, il rischio di danno grave dando atto dei mutamenti politici intervenuti nel Paese, ai fini della protezione sussidiaria. Infine, ha escluso la ricorrenza di personali condizioni di vulnerabilità e di integrazione sociale in Italia, tali da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo si denuncia la mancata concessione della protezione umanitaria, la violazione del divieto di espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel Paese di origine o che ivi possa correre gravi rischi, nonchè la violazione del diritto di asilo ex art. 10 Cost.. Il ricorrente invoca all’uopo il principio di onere della prova attenuato e di esercizio officioso dell’integrazione probatoria; richiama il diritto alla salute ed all’alimentazione, rammentando la difficile situazione sociale ed economica del suo Paese. Sostiene infine di non avere più legami nel Paese da tempo abbandonato.

2. Il motivo è inammissibile perchè censura apprezzamenti di fatto compiuti dai giudici di merito, i quali plausibilmente hanno escluso la configurabilità di condizioni di vulnerabilità in capo al richiedente.

In proposito va ricordato che “Non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU, può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero non possieda uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che sia definita la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale (Sentenza CEDU 8/4/2008 Ric. 21878 del 2006 Caso Nyianzi c. Regno Unito)”, (Cass. n. 17072 del 28/06/2018). Alla luce di tale principio il motivo è inammissibile poichè sostanzialmente sollecita una rivalutazione delle emergenze istruttorie, già compiuta dal Tribunale, formulando critiche che prescindono dallo specifico contenuto della statuizione impugnata e che introduco ex novo elementi, quali le condizioni di vita in Costa d’Avorio ed i timori del ricorrente in caso di rimpatrio, che non risultano collegati a specifici fatti tempestivamente dedotti sintomatici di quanto sostiene; non risulta inoltre censurato l’accertamento in merito alla mancata prova dell’integrazione in Italia.

3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

 

 

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