Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5291 del 04/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/03/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 04/03/2011), n.5291

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ITTICA CESAR S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Bregola Vincenzo;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Campania, sez. 52, n. 109, depositata il 21 maggio

2008;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarita’ delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che la societa’ contribuente propone ricorso per cassazione avverso la decisione di appello indicata in epigrafe, intervenuta in giudizio avente ad oggetto accertamento irpeg, iva, irap, per l’anno 1998, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1;

– che l’Agenzia resiste con controricorso;

rilevato:

che la societa’ contribuente deduce:

“1) violazione e falsa applicazione delle norme del diritto di cui all’art. 360 c.p.c., comma 3, per palese violazione ed errata applicazione delle norme di diritto di cui alle leggi: a) D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1; b) D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441, artt. 1, 3 e 4; c) D.P.R. n. 600 del 1973, art. 14; d) art. 2727 c.c.; e) L. n. 289 del 2002, artt. 16, art. 9 bis; f) L. n. 212 del 2000, art. 7; 2) omessa e contraddittoria motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 5 per palese omessa, e contraddittoria motivazione della sentenza di cui alle leggi: a) D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1; b) D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441, artt. 1, 3 e 4; c) D.P.R. n. 600 del 1973, art. 14; d) art. 2727 c.c.; e) L. n. 289 del 2002, artt. 16, art. 9 bis; f) L. n. 212 del 2000, art. 7″;

che – denunciate le indicate violazioni ed esposte valutazioni in puro diritto – la societa’ contribuente formula i quesiti di seguito riportati: “A) la sentenza qui impugnata e’ viziata da violazione ed errata applicazione della norme di diritto di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441, artt. 1, 3 e 4, e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 14, in quanto detti articoli prevedono la legittimita’ dell’accertamento presuntivo esclusivamente nel caso in cui la contabilita’ non e’ tenuta regolarmente e pertanto si possa accertare l’eventuale cessioni di vendite od acquisti in forza di presunzioni ; B) la sentenza qui impugnata e’ viziata da violazione ed errata applicazione della norma di diritto di cui all’art. 2727 c.c., in quanto detto articolo non prevede le presunzioni di secondo grado; C) la sentenza qui impugnata e’ viziata da violazione ed errata applicazione della norma di diritto di cui alla L. n. 289 del 2002, artt. 16, 9 e 9 bis, in quanto detti articoli prevedono l’efficacia della definizione tributaria anche in forza di errore scusabile nonche’ l’obbligo da parte dell’Ufficio Finanziario di notifica al contribuente dello eventuale rigetto della definizione compiutamente motivate; D) la sentenza qui impugnata deve ritenersi viziata causa della mancata comunicazione di rigetto del condono, in difetto dell’ossequio alle disposizioni della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7. Inoltre questa Ecc. Ma Corte Suprema dica se: A) la sentenza qui impugnata e viziata da violazione per omessa e contraddittoria motivazione della norma di diritto di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441, artt. 1, 3 e 4, e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 14, in quanto detti articoli prevedono la legittimita’ dell’accertamento presuntivo esclusivamente nel caso in cui la contabilita’ non e tenuta regolarmente e pertanto si possa accertare l’eventuale cessioni di vendite od acquisti in forza di presunzioni; B) la sentenza qui impugnata e viziata da violazione per omessa e contraddittoria motivazione della norma di diritto di cui all’art. 2727 c.c., in quanto detto articolo non prevede le presunzioni di secondo grado; C) la sentenza qui impugnata e viziata da violazione per omessa e contraddittoria motivazione della, norma di diritto di cui alla L. n. 289 del 2002, artt. 16, 9 e 9bis, in quanto detti articoli prevedono l’efficacia della definizione tributaria anche in forza di errore scusabile nonche’ l’obbligo da parte dell’Ufficio Finanziario di notifica al contribuente dello eventuale rigetto della definizione compiutamente motivate; D) la sentenza qui impugnata e viziata da violazione per omessa e contraddittoria motivazione della norma di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7”;

osservato:

– che il ricorso e’ inammissibile, in primo luogo, perche’ carente con riguardo al requisito della specificita’ dei motivi del ricorso di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4;

– che tale requisito non puo’, infatti, ritenersi assolto mediante la mera esposizione di quelle che si assumono essere le corrette impostazioni giuridiche sui temi in rassegna violate dalla decisione impugnata, se alle specifiche argomentazioni che supportano i vari passaggi di della decisione, non si correlino argomentazioni specificamente antitetiche, giacche’ ai sensi dell’evocata disposizione, pur in presenza di sentenza nel complesso genericamente censurata, deve R.G. considerarsi inammissibile l’impugnazione che non si connoti per l’argomentata specifica confutazione delle singole ragioni che la sostengono (cfr. 3089/04, 17.304/04);

– che tutti i motivi di ricorso sono, peraltro, inammissibili, giacche’ inosservanti delle prescrizioni imposte, a pena d’inammissibilita’, dall’art. 366 bis c.p.c.;

– che le SS. UU. di questa Corte sono, infatti, chiaramente orientate a ritenere che ognuno dei quesiti formulati, per ciascun motivo di ricorso, deve consentire l’individuazione del principio di diritto che e’ alla base del provvedimento impugnato e, correlativamente, del diverso principio la cui auspicata applicazione ad opera della Corte di Cassazione possa condurre ad una decisione di segno diverso (giacche’, in mancanza di tale articolazione logico-giuridica, il quesito si risolverebbe in un’astratta petizione di principio, inidonea sia ad evidenziare il nesso tra la fattispecie ed il principio di diritto che si chiede venga affermato, sia ad agevolare la successiva enunciazione di tale principio ad opera della Corte, in funzione nomofilattica); con la conseguenza che il quesito non puo’ consistere in una semplice richiesta di accoglimento del motivo ovvero (come nel caso di specie) nel mero interpello della Corte in ordine alla fondatezza della propugnata petizione di principio o della censura cosi’ come illustrata nello svolgimento dello stesso motivo, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la medesima Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regula iuris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, il che vale a dire che la Corte di legittimita’ deve poter comprendere dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (v. Cass. S.u.

3519/08);

che i motivi di cui sub n. 2, sono, infine inammissibili, perche’ il vizio di motivazione in diritto non assume, di per se’, rilievo (cfr.

Cass. 16640/05, 11883/03);

ritenuto:

che, pertanto, il ricorso va respinto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

che, per la soccombenza, la contribuente va condannata al pagamento delle spese di causa, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE respinge il ricorso; condanna la societa’ contribuente al pagamento delle spese di causa, liquidate in complessivi Euro 3.700,00, oltre spese prenotate a debito.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011

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