Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5290 del 27/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/02/2020, (ud. 14/11/2019, dep. 27/02/2020), n.5290

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14486-2018 proposto da:

F.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTI PARIOLI,

8/A, presso lo studio dell’avvocato ADRIANA BOSCAGLI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO

107, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO GELERA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO SPILLARE;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, SENATO DELLA

REPUBBLICA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4/2017 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 15/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ACIERNO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte d’Appello di Trieste, in riforma della sentenza di primo grado, ha accertato il diritto di C.F., ex coniuge di B.W., deceduto, di percepire la quota del 25% della pensione di reversibilità dell’ex marito, rimanendo la quota del 75% di diritto del coniuge superstite F.R..

A sostegno della decisione ha affermato che la comunione di vita tra B.W. e l’ex coniuge divorziata era cessata nel 1986 (il matrimonio era stato celebrato nel 1969) anche se il divorzio era intervenuto nel 1995, e che il successivo matrimonio con la coniuge superstite era stato celebrato l’8/9/95 ed era durato fino al 14/7/2015, data della morte del B.. Pur non risultando dimostrato che la convivenza con il coniuge superstite potesse antedatarsi rispetto al matrimonio, tuttavia, la durata del secondo legame è notevolmente più lunga di quella del primo.

La C. ha percepito l’assegno divorzile nella misura di Euro 900 mensili su concorde determinazione delle parti, non ha redditi da lavoro ed abita nella casa in comproprietà. La F. ha beni immobili in comproprietà ma solo alcuni producono reddito e vive in abitazione locata. Ha un reddito da lavoro dipendente pari a Euro 35.000 annui e l’eredità del marito ha notevoli passività che l’hanno indotta ad accettarla con beneficio d’inventario. Prima facie le passività appaiono pari alle attività.

Deve pertanto affermarsi il principio per cui nella suddivisione occorre evitare il pregiudizio di una parte a favore dell’altro e tutelare la situazione che sussisteva in vita del dante causa. Ne consegue che, se occorre considerare l’entità dell’assegno divorziale corrisposto, si deve anche considerare che F.R. poteva godere del maggior contributo economico e solidaristico dato dal marito in forza della condivisione di vita e di beni determinata dal matrimonio e dalle diverse e maggiori esigenze. In conclusione, tenendo conto di tutti i fattori indicati nella sentenza della Corte Costituzionale n. 419 del 1999 (durata dei due matrimoni, inclusione delle convivenze prematrimoniali; condizioni economiche della parte ed entità dell’assegno divorzile) la Corte conclude per le proporzioni sopra indicate.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione F.R. con un unico motivo cui ha replicato con controricorso accompagnato da un motivo di ricorso incidentale C.F..

Nel motivo viene dedotta la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5 e art. 9, comma 3, e l’illogicità della motivazione della sentenza impugnata che non ha tenuto conto della natura dell’assegno di divorzio alla luce degli attuali orientamenti della giurisprudenza di legittimità e del principio secondo il quale la quota di pensione di reversibilità non può superare l’ammontare dell’assegno divorzile erogato in vita.

La censura è inammissibile sotto il profilo del vizio di motivazione, non più censurabile sotto il profilo della illogicità e piuttosto volta a contestare il merito dell’esame comparativo dei criteri determinativi della quota di pensione di reversibilità effettuato dalla Corte d’Appello, senza trascurarne alcuno, con giudizio non sindacabile perchè fondato sull’accertamento fattuale dei singoli componenti, quali le condizioni economico patrimoniali, la durata effettiva del matrimonio etc.. E’, inoltre, manifestamente infondata sia in relazione al limite costituito dall’ammontare dell’assegno di divorzio che costituisce uno tra I parametri da esaminare e non invece il tetto invalicabile come afferma la ricorrente, sia in relazione ai criteri attributivi e determinativi dell’assegno di divorzio, non più in discussione in questo giudizio che si fonda sull’avvenuto definitivo riconoscimento del diritto all’assegno e su un esame autonomo fondato su criteri diversi.

L’unico motivo di ricorso incidentale, formalmente riferito alla violazione della L. n. 898 del 1970, art. 9, è invece diretto ad una ricostruzione alternativa degli elementi di fatto posti a base della valutazione comparativa svolta insindacabilmente dalla Corte d’Appello. Esso deve, pertanto, ritenersi inammissibile.

In conclusione deve essere rigettato l’unico motivo del ricorso principale e dichiarato inammissibile il motivo del ricorso incidentale. La reciproca soccombenza delle parti giustifica la integrale compensazione delle spese processuali.

PQM

Rigetta l’unico motivo di ricorso principale e dichiara inammissibile il motivo di ricorso incidentale. Compensa le spese di lite del presente giudizio.

Sussistono i requisiti processuali sia per il ricorrente principale che per quello incidentale per il versamento dell’ulteriore contributo, ove dovuto, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA