Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5290 del 06/03/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 5290 Anno 2018
Presidente: BALESTRIERI FEDERICO
Relatore: BOGHETICH ELENA

SENTENZA

sul ricorso 3360-2013 proposto da:
D’ANNESSE KATYA C.F. DNNKTY65R591697L, elettivamente
domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 82 presso lo studio
dell’avvocato NICOLA MURICCHIO, rappresentata e difesa
dall’avvocato FERDINANDO MASSARELLA, giusta delega in
atti;
– ricorrente –

2017
4416

contro

S.E.I. – SVILUPPO ECONOMICO DI ISERNIA, in persona del
legale rappresentante pro tempore,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 23, presso lo

Data pubblicazione: 06/03/2018

studio

dell’avvocato

GIAMPIERO

PROIA,

che

la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCO
DI TEODORO, GABRIELE MELOGLI, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 20/2012 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/11/2017 dal Consigliere Dott. ELENA
BOGHETICH;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

di CAMPOBASSO, depositata il 12/09/2012 R.G.N. 107/10;

N. 3360/2013 R.G.

FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza depositata il 12.9.2012 la Corte di appello di Campobasso ha
confermato l’illegittimità del licenziamento intimato il 27.12.2006 dalla S.E.I.-Sviluppo
Economico di Isernia (azienda speciale della Camera di Commercio) a Katya
D’Annesse e, ai in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Isernia, ha
condannato l’azienda speciale alle conseguenze previste dall’art. 8 della legge n. 604

2. La Corte territoriale ha, per quel che interessa, rilevato che la lavoratrice non aveva
allegato, nell’atto introduttivo del giudizio la sussistenza del requisito dimensionale
previsto dall’art. 18 della legge n. 300 del 1970 (limitandosi a chiedere la
reintegrazione nel posto di lavoro a fronte della deduzione, generica, di
“nullità/inefficacia/illegittimità)

e che, in ogni caso, l’azienda speciale aveva

dimostrato di avere un organico pari a tre lavoratori.
3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso la D’Annesse con sei motivi.
L’azienda speciale oppone difese depositando controricorso illustrato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con tutti i motivi di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione
degli artt. 18 della legge n. 300 del 1970, 2697 cod.civ., 416, comma 3 cod.proc.civ.,
6 del d.lgs. n. 61 del 2000 nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione (in
relazione all’art. 360,primo comma, nn. 3, 4 e 5 cod.proc.civ.) avendo, la Corte
territoriale contraddittoriamente affermato che l’onere di allegazione del requisito
dimensionale – ai fini dell’applicazione della tutela reale prevista dall’art. 18 della
legge n. 300 del 1070 – ricade sulla lavoratrice mentre l’onere della prova spetta al
datore di lavoro, a fronte dell’orientamento consolidato della Corte di Cassazione che
individua nel datore di lavoro il soggetto gravato dell’onere probatorio dell’assenza dei
requisiti dimensionali. Nel ricorso introduttivo del giudizio la lavoratrice aveva,
comunque, richiesto la reintegrazione nel posto di lavoro e la corresponsione delle
ulteriori, successive, retribuzioni maturate dal licenziamento illegittimo e la S.E.I. non
aveva fatto alcun cenno alla sua consistenza dimensionale. La S.E.I., inoltre, quale
azienda speciale della Camera di Commercio di Isernia deve ritenersi inclusa nel suo
alveo, come può desumersi dalla nota ministeriale prodotta dalla stessa azienda che
prevede il divieto di transito automatico negli organici delle Camere di commercio solo
in caso di cessazione di attività o di liquidazione nonché dall’art. 16 dello Statuto
1

del 1966.

N. 3360/2013 R.G.

S.E.I. che prevede il subentro della Camera di commercio in tutti i rapporti in caso di
soppressione dell’azienda, dovendosi altresì considerare il personale assunto a tempo
parziale.
2. I motivi, che possono trattarsi congiuntamente in quanto connessi, non sono
fondati.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un. 10 gennaio 2006 n. 141; Cass. 13

che, in tema di riparto dell’onere probatorio in ordine ai presupposti di applicazione
della tutela reale o obbligatoria al licenziamento di cui sia accertata l’invalidità, fatti
costitutivi del diritto soggettivo del lavoratore a riprendere l’attività e, sul piano
processuale, dell’azione di impugnazione del licenziamento sono esclusivamente
l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato e l’illegittimità dell’atto espulsivo,
mentre le dimensioni dell’impresa, inferiori ai limiti stabiliti dall’art. 18 della legge n.
300/1970, costituiscono, insieme al giustificato motivo del licenziamento, fatti
impeditivi del suddetto diritto soggettivo del lavoratore e devono, perciò, essere
provati dal datore di lavoro.
3.

Nella fattispecie in esame, in ossequio a tale principio, a fronte di una richiesta di

reintegrazione nel posto di lavoro, era onere del datore di lavoro provare il requisito
dimensionale dell’impresa, elemento accertato dalla Corte territoriale mediante
testimoni e produzione di libro matricola. L’esigua consistenza dell’organico aziendale
(pari a tre dipendenti) ha correttamente condotto la Corte distrettuale ad applicare, al
licenziamento illegittimo, le conseguenze previste dall’art. 8 della legge n. 604 del
1966.
4. La questione relativa al computo di lavoratori assunti a tempo parziale non risulta
affatto affrontata nella sentenza impugnata e la ricorrente non indica in quale atto
difensivo e in quale momento processuale la questione sarebbe stata introdotta, le
ragioni del suo rigetto ed i motivi con i quali è stata riproposta al giudice del gravame,
con ciò violando gli oneri di autosufficienza del ricorso per cassazione (Cass., 18
ottobre 2013, n. 23675; n. 23073/2015). Essa pertanto è inammissibile.
5. La censura relativa all’inclusione della S.E.I. nell’alveo della Camera di Commercio
è inammissibile in quanto non rivolge alcuna specifica critica alla sentenza impugnata
limitandosi a ribadire proprie argomentazioni, prospettate, inoltre, con modalità non
conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui
2

luglio 2006 n. 15948; Cass. 16 marzo 2009 n. 6344) è ormai consolidata nel ritenere

N. 3360/2013 R.G.

parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso il contenuto dei
documenti richiamati (nota ministeriale e art. 16 dello Statuto dell’azienda speciale),
fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il
reperimento negli atti processuali, potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere,
rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dall’art. 366 c.p.c., comma
1, n. 6, e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (Cass. 12 febbraio 2014, n. 3224; Cass.
SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726).Questione nuova

6. Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e
si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi e in euro
4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed interessi di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 novembre 2017.

quella dei lav parziali.

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