Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 529 del 15/01/2010

Cassazione civile sez. un., 15/01/2010, (ud. 01/12/2009, dep. 15/01/2010), n.529

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente di sezione –

Dott. PAPA Enrico – Presidente di sezione –

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente di sezione –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.A. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA M. FANI 109, presso l’ASSOCIAZIONE GRIPPO – CAPUANO,

rappresentata e difesa dall’avvocato CAPUANO RAFFAELE FRANCESCO, per

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNITA’ MONTANA ALENTO MONTE STELLA;

– intimata –

per la risoluzione del conflitto negativo di giurisdizione tra la

sentenza n. 54/2007 della Corte d’appello di Salerno depositata il

42/01/2007 e la n. 514/2009 del T.A.R. per la Campania – Sezione

distaccata di SALERNO depositata il 13/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

01/12/2009 dal Consigliere Dott. TOFFOLI Saverio;

udito l’Avvocato Raffaele Francesco CAPUANO;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico, che ha concluso per la giurisdizione del giudice

amministrativo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.A. propone nei confronti della Comunita’ montana Alento Monte Stella ricorso per Cassazione a norma dell’art. 362 c.p.c., comma 2, n. 1, per la risoluzione del conflitto negativo di giurisdizione verificatosi in quanto sia il giudice ordinario, con la sentenza della Corte d’appello di Salerno in data 14.1.2007, sia il giudice amministrativo, con la sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, in data 13.2.2009, hanno emesso pronunce declinatorie della giurisdizione in relazione alla contestazione della istante della sua esclusione (per difetto del requisito della iscrizione nelle liste di un determinato ufficio di collocamento) dalla selezione indetta dalla Comunita’ montana stessa ai fini del reclutamento (tra l’altro) di dodici diplomati di scuola media superiore, disoccupati, da assumere con contratto a tempo determinato di dodici mesi per l’esecuzione del progetto “Sostegno e sviluppo di un modello imprenditoriale di fruizione del Parco (OMISSIS) e del (OMISSIS)”.

La Corte d’appello di Salerno, rilevato che la lavoratrice appellata aveva impugnato gli atti della procedura concorsuale, compreso il provvedimento finale di approvazione della graduatoria, e che quindi la pretesa risarcitoria era stata ancorata alla pregiudiziale contestazione della legittimita’ dell’intera procedura indetta per l’assunzione per concorso, riteneva applicabili il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 68 e il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 che conservano alla giurisdizione amministrativa la giurisdizione in ordine alle procedure concorsuali per un’assunzione da parte della pubblica amministrazione. Riformava quindi la sentenza di primo grado che aveva ritenuto tali disposizioni non applicabili in caso di selezioni basate sulle liste di collocamento e relative graduatorie e non sulla valutazione di prove sostenute dai candidati.

Il TAR Campania escludeva la giurisdizione del giudice amministrativo ritenendo che ai fini in esame non potesse essere qualificato come concorso per l’assunzione da parte della pubblica amministrazione una procedura selettiva non basata su prove di concorso effettuate al fine di operare un confronto delle capacita’ degli aspiranti, muniti di titoli generici per l’accesso alle prove, con esercizio da parte della pubblica amministrazione di una discrezionalita’ non solo tecnica ma anche amministrativa. Nella specie, in effetti, era prevista una valutazione solo per titoli nell’ambito di una selezione non aperta a tutti ma solo ai disoccupati iscritti nelle liste di collocamento, con dispiegamento di una discrezionalita’ di ordine meramente tecnico e assenza di ogni profilo di discrezionalita’ valutativa, riducendosi la fase di formazione della graduatoria nella verifica “dell’ordine del punteggio complessivo riportato da ciascun aspirante nella valutazione dei titoli”.

Osservava anche che nel preambolo dell’avviso pubblico di selezione era richiamato la L. n. 67 del 1998, art. 18, comma 1, lett. f), (Legge Finanziaria 1988), prevedente il finanziamento di progetti di occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati iscritti alle liste di collocamento riguardanti la salvaguardia e valorizzazione ambientale di parchi e riserve naturali e regionali.

La Comunita’ montana intimata non si e’ costituita.

Ritiene la Corte che il denunciato conflitto negativo di giurisdizione debba essere risolto con l’indicazione della giurisdizione del giudice amministrativo.

Come e’ noto, il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, confermando quanto gia’ previsto dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 68 nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 29 attribuisce al giudice amministrativo (in sede di giurisdizione generale di legittimita’) le controversie in materia di “procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, con riferimento anche ai rapporti di lavoro privatizzati.

E’ opportuno anche preliminarmente ricordare che a norma del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35, comma 1 nelle amministrazioni pubbliche le assunzioni avvengono in genere mediante concorso, in attuazione del principio dettato dall’art. 97 Cost., comma 3 (che consente la deroga alla regola del concorso nei “casi stabiliti dalla legge”), e precisamente “tramite procedure selettive conformi ai principi del comma 3”, mentre la procedura di concorso non e’ necessaria (solo) per le “qualifiche e profili per i quali e’ richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo” per le quali si ricorra all’avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento.

Deve anche precisarsi che, in assenza di distinzioni operate dalla legge, dette regole sono applicabili in genere anche alle ipotesi di assunzioni con contratti a termine.

Nella specie, come risulta confermato dalla documentazione in atti, e particolarmente dal contenuto dell'”avviso pubblico” pubblicato sul bollettino ufficiale n. 30 del 19 giugno 2000 della Regione Campania, si e’ senza dubbio in presenza, quanto alla individuazione dei sei lavoratori provvisti di diploma di scuola media superiore, al bando per una selezione concorsuale, caratterizzata dalla preliminare ammissione di aspiranti provvisti di determinati titoli generici e da una successiva fase di individuazione tra gli stessi di quelli ritenuti piu’ indicati per la copertura dei posti. E’ prevista a tale riguardo una selezione per soli titoli, modalita’ che certo non determina l’estraneita’ della stessa alla nozione di concorso.

Neanche puo’ fondatamente affermarsi che nel caso concreto la predeterminazione dei criteri per l’assegnazione dei punteggi ai vari titoli escluda completamente una sfera di valutazioni discrezionali, in quanto, se cio’ e’ vero per taluni tipi di titoli (per esempio, per i titoli di studio e per la durata di iscrizione all’ufficio di collocamento), non lo e’ invece per altri aspetti del curriculum, per i quali e’ necessaria quanto meno la valutazione della effettiva inerenza del titolo al tipo di esperienze valorizzate dal bando (e non apparirebbe esclusa neanche la graduazione del punteggio nei limiti del massimo previsto per lo specifico profilo).

Peraltro, ai fini della sussunzione di una procedura di selezione nell’ambito concettuale e giuridico del concorso, e specificamente ai fini della soluzione delle questioni di giurisdizione, non appare rilevante un sindacato sulla presenza o meno di margini di discrezionalita’ nella valutazione dei titoli. I concreti criteri di selezione possono infatti non irrazionalmente essere correlati alle specificita’ sia delle qualita’ richieste per la posizione lavorativa, sia della obiettiva natura e idoneita’ discriminatoria dei titoli. Ne’ deve trascurarsi che i problemi di giurisdizione hanno rilievo preliminare rispetto ad eventuali contestazioni del bando proprio sotto il profilo dei criteri dallo stesso adottati per la selezione concorsuale (appare significativa Cass. S.U. n. 5453/2009 che, risolvendo una questione di giurisdizione, ha rilevato che l’adozione del criterio selettivo del mero sorteggio, per quanto singolare, non snaturava la natura concorsuale della procedura).

Infine, deve ritenersi non rilevante il fatto che costituisse requisito di partecipazione al concorso l’iscrizione alle liste di collocamento. Infatti tale elemento, cosi’ come l’attribuzione di punti in relazione alla durata dell’iscrizione, a prescindere da qualsiasi valutazione circa la loro legittimita’, non rilevante nella presente sede, non sono tali da incidere sulla natura concorsuale della selezione e certo non sono sufficienti a ricondurre la fattispecie oggetto del giudizio a quella, prevista dall’art. 35, comma 1, lett. b), dell’avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per la copertura delle posizioni previste per i lavoratori in possesso del solo requisito della scuola dell’obbligo.

In conclusione, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo. Consegue la cassazione della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno, declinatoria della giurisdizione, e il rinvio delle parti davanti a tale giudice, cui si rimette la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e cassa la sentenza del TAR Campania, Sezione distaccata di Salerno, giudice davanti a cui rinvia la causa anche per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni unite civili, il 1 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2010

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