Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5289 del 26/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/02/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 26/02/2020), n.5289

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 230-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

INIZIATIVE IGEA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2151/20/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 15/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza n. 2151/20/18, depositata in data 15 maggio 2018, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 1875/8/17 della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva parzialmente accolto il ricorso di Iniziative Igea Spa avverso l’atto di recupero IVA 2009 emesso dall’Agenzia delle Entrate per indebita compensazione di crediti senza dichiarazione di conformità. In particolare, la CTR confermava la decisione di primo grado ritenendo che nella fattispecie la mancata apposizione del visto di conformità di cui al D.L. n. 78 del 2009, art. 10, comma 1, lett. a), n. 7, costituisse una violazione meramente formale, tale da non equiparare l’operata compensazione di credito IVA in sua violazione ad un omesso versamento, con conseguente applicazione della sanzione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 8 in luogo di quella dell’art. 13;

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo un motivo, mentre la contribuente non si è costituita, restando intimata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 -, l’Agenzia ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 78 del 2009, art. 10, comma 1, lett. a), n. 7, e dell’art. 2 c.p.c., per avere la CTR ritenuto che la mancata apposizione del visto di conformità di cui al D.L. n. 78 del 2009, art. 10, comma 1, lett. a), n. 7, costituisse una violazione meramente formale, tale da non equiparare l’operata compensazione di credito IVA in sua violazione ad un omesso versamento, con conseguente applicazione della sanzione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 8 in luogo di quella dell’art. 13;

2. Il mezzo di impugnazione non è fondato.

2.1 Il D.L. n. 78 del 2009, art. 7, convertito in L. n. 102 del 2009 prescrive ai contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all’imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 10.000 Euro la richiesta di apposizione, nelle forme previste dalla legge, del visto di conformità

2.2 Nella fattispecie è pacifico che Iniziative Igea spa ha portato in compensazione un credito Iva maturato nel 2019 privo di “visto di conformità” ragion per cui l’Ufficio ha recuperato l’imposta e, contestando l’omesso versamento, ha applicato la sanzione proporzionale prevista dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, invece che quella fissa, prevista per le “violazioni formali”.

2.3 E’ altrettanto incontestata la titolarità da parte del contribuente del credito Iva.

2.4 Ciò premesso secondo l’insegnamento di questa Corte dal quale non vi è ragione di discostarsi per configurare una violazione meramente formale occorre ” la contemporanea sussistenza di un duplice presupposto, ovvero che la violazione accertata “non comporti un pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e, al contempo, non incida sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo”(Cass. n. 27211/2014; 23352/2017, 14158/2018)

2.5 Nel caso di specie la mancata apposizione del visto di conformità, oltre a non costituire condotta frodatoria, non ha arrecato alcun pregiudizio per le casse erariali

2.6 La funzione del visto di conformità richiesto per poter operare la compensazione dei crediti di imposta è quella di assicurare un controllo anticipato della esistenza e spettanza del credito compensabile mediante l’attribuzione della relativa verifica ad un professionista abilitato. L’inosservanza di tale adempimento è quindi inidonea a pregiudicare l’esercizio delle attività di controllo e di verifica della sussistenza del credito da parte dell’Ente accertatore.

2.7 Essa è altresì inidonea ad incidere negativamente in danno del fisco sia sulla base imponibile dell’imposta sia sul versamento del tributo, in quanto, una volta accertata sul piano sostanziale l’esistenza del credito IVA e il conseguente diritto del contribuente di portarlo in compensazione, la mancata apposizione del visto si risolve in una infrazione puramente formale che non determina il venir meno di tale diritto.

2.8 Contrariamente a quanto assunto da ricorrente, la compensazione dei crediti in violazione dell’obbligo dell’apposizione del visto non configura una violazione di omesso versamento.

3. La sentenza impugnata si è attenuta ai principi sopra esposti e pertanto il ricorso va rigettato.

4. Nulla è da statuire sulle spese non essendosi costituita la contribuente.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA