Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5289 del 06/03/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 5289 Anno 2018
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: CAVALLARO LUIGI

SENTENZA

sul ricorso 26071-2012 proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

I.N.P.S.
SOCIALE,

C.F.

80078750587,

in persona del

suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in
proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.
Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.
2017
4273

C.F. 058770001004, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati
ANTONINO SGROI, CARLA DALOISIO, LELIO MARITATO,
giusta delega in atti;

Data pubblicazione: 06/03/2018

- ricorrenti contro

HYDRO DOLOMITI ENEL S.R.L., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio

difende unitamente all’avvocato ARTURO MARESCA,
giusta delega in atti;
– controrícorrente nonchè contro

EQUITALIA NORD S.P.A.;
– intimata –

avverso la sentenza n. 24/2012 della CORTE D’APPELLO
di TRENTO, depositata il 09/05/2012 r.g.n. 40/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/11/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI
CAVALLARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RICCARDO FUZIO che ha concluso per
l’inammissibilità o in subordine accoglimento;
udito l’Avvocato CARLA D’ALOISIO;
udito l’Avvocato ARTURO MARESCA.

dell’avvocato RENATO SILVESTRI, che la rappresenta e

FATTI DI CAUSA
Con sentenza depositata il 9.5.2012, la Corte d’appello di Trento ha
confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato non dovuti i
contributi per maternità richiesti mediante iscrizione a ruolo dall’INPS a
Hydro Dolomite ENEL s.r.I.La Corte, in particolare, ha ritenuto che la previsione di cui all’art. 20,

lavoro che corrispondono le indennità di malattia non sono tenuti a
versare i relativi contributi all’assicurazione generale obbligatoria, si
applicasse anche ai contributi per maternità, di talché, avendo il
legislatore previsto che i primi fossero dovuti soltanto a partire dal
1°.1.2009, analoga regola doveva valere per quelli oggetto del giudizio.
Ricorre contro tali statuizioni l’INPS, con un unico motivo. Hydro
Dolomite ENEL s.r.l. resiste con controricorso, illustrato con memoria. La
società concessionaria dei servizi di riscossione non ha svolto in questa
sede attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione degli artt. 20,
d.l. n. 112/2008 (conv. con I. n. 133/2008), e 6, I. n. 138/1943, nonché
vizio di motivazione, per avere la Corte di merito ritenuto che la prima
delle due disposizioni citate, che nell’interpretare autenticamente l’art. 6
cit. ha previsto che «i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o
per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento
economico di malattia, con conseguente esonero dell’Istituto nazionale
della previdenza sociale dall’erogazione della predetta indennità, non
sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all’Istituto
medesimo», si applicasse anche ai trattamenti e ai contributi per
maternità, di talché, avendo il successivo comma 2, lett. a), dell’art. 20
cit. previsto l’obbligo per «le imprese dello Stato, degli enti pubblici e
degli enti locali privatizzate e a capitale misto» di versare «la
contribuzione per maternità» soltanto «a decorrere dal

10 gennaio

2009», nessuna contribuzione a tale titolo poteva l’INPS richiedere per il
periodo precedente.
Va preliminarmente disattesa l’eccezione preliminare d’inammissibilità
del ricorso per decorso del termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.: risulta

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d.l. n. 112/2008 (conv. con I. n. 133/2008), secondo cui i datori di

dagli atti di causa che la sentenza impugnata è stata depositata il
9.5.2012 e che il ricorso per cassazione è stato inoltrato per la notifica a
mezzo posta il 9.11.2012, di talché, tenuto conto del generale principio
di scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento
notificatorio (che per il notificante, a seguito di Corte cost. n. 477 del

notificare) e della regola secondo cui i termini a mesi si computano ex
numeratione dierum, indipendentemente dal numero di giorni compresi
nell’intervallo (cfr. tra le tante Cass. nn. 22699 del 2013, 11491 del
2012, 8791 del 2009), il termine lungo ex art. 327 c.p.c. non era a tale
data scaduto.
Ciò posto, il motivo è fondato.
Questa Corte ha già avuto modo di chiarire, al riguardo, che le società
che, come l’odierna controricorrente, derivano la loro genesi dal
processo di trasformazione dell’ENEL, sono obbligate al pagamento della
contribuzione per maternità anche per il periodo anteriore all’1.1.2009,
nonostante il versamento diretto del trattamento dovuto alle lavoratrici
madri, non essendo estensibile a tali contributi l’esonero previsto
dall’art. 20, d.l. n. 112/2008 (conv. con I. n. 133/2008), con riferimento
ai contributi per malattia, in favore dei datori di lavoro che abbiano
corrisposto direttamente ai lavoratori la relativa indennità (cfr. Cass. n.
15394 del 2017).
A supporto di tale conclusione, invero, si è anzitutto sottolineato che
l’obbligo, per tali società, di corrispondere ai propri dipendenti il
trattamento di maternità discende dai contratti collettivi, e non già
dall’art. 1, d.P.R. n. 145/1965, che deve ritenersi disposizione ormai
priva di efficacia diretta in quanto legata necessariamente all’esistenza
dell’ente pubblico economico denominato Ente Nazionale per l’Energia
Elettrica, già venuto meno a seguito della sua trasformazione in società
per azioni, per effetto del d.l. n. 333/1992, e poi ulteriormente
scomposto in più società a seguito della liberalizzazione del mercato
elettrico realizzata dalla legge delega n. 128/1999 e dal successivo
d.lgs. n. 79/1999, resa necessaria dal rispetto degli obblighi derivanti
dalla direttiva 96/92/CE.
Richiamato quindi il principio (ormai pacifico nella giurisprudenza di
questa Corte) secondo cui nessuna deroga all’ordinaria obbligatorietà del

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2002, impone di aver riguardo al momento della consegna dell’atto da

versamento dei contributi previdenziali può discendere dall’origine
pubblica di tali soggetti, trattandosi di società di natura essenzialmente
privata, finalizzate all’erogazione di servizi al pubblico in regime di
concorrenza, nelle quali l’amministrazione pubblica esercita il controllo
esclusivamente attraverso gli strumenti di diritto privato, e restando

propria dello schema societario, la mera partecipazione maggioritaria da
parte dell’ente pubblico, si è ribadito – ,sulla scorta di Cass. S.U. n.
10232 del 2003 e di Corte cost. n. 47 del 2008 – che il fondamento della
previdenza sociale sta nel principio di solidarietà, di talché il concetto di
sinallagma, inteso quale equilibrio di obbligazioni corrispettive, risulta
insufficiente alla rappresentazione del sistema previdenziale,
accompagnandosi all’apporto contributivo delle categorie interessate il
costante intervento finanziario dello Stato e quindi della solidarietà
generale. E se ne è desunto che, non esistendo tra prestazioni e
contributi un nesso di reciproca giustificazione causale e ben potendo
dunque persistere l’obbligazione contributiva a carico del datore di
lavoro anche quando per tutti o per alcuni dei lavoratori dipendenti
l’ente previdenziale non sia tenuto a certe prestazioni, il rinvio ai criteri
previsti per l’erogazione delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria
per le malattie, contenuto nell’art. 15, I. n. 1204/1971, in tema di
corresponsione dell’indennità di maternità, non consente di per sé di
estendere ai contributi per la maternità l’esonero dall’obbligo
contributivo previsto per i datori di lavoro tenuti a versare l’indennità di
malattia.
A tali conclusioni, successivamente ribadite da Cass. nn. 23845, 24009,
25681-25685 e 25771-25773 del 2017, intende il Collegio dare
continuità.
Va anzitutto rimarcato che il richiamo alle statuizioni di Cass. S.U. n.
10232 del 2003, così come quelle di Corte cost. n. 47 del 2008, ha
valore essenzialmente sistematico: da tali pronunce, infatti, è dato
ricavare un principio di carattere generale relativo alla natura
sostanzialmente impositiva della contribuzione previdenziale pubblica ed
all’assenza di logiche di stretta correlazione tra obbligo contributivo e
prestazione alla stessa sottese. E analogamente è a dirsi in ordine al
richiamo ai precedenti di questa Corte (cfr., tra le più recenti, Cass. nn.

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irrilevante, in mancanza di una disciplina derogatoria rispetto a quella

8591 del 2017 e 20818 del 2013) che hanno sancito l’assoggettamento
delle società, anche se partecipate da soggetti pubblici, all’ordinario
regime di pagamento dei contributi previsto per i datori di lavoro privati,
salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge.
Per converso, l’individuazione delle previsioni contrattuali collettive quali
fonti esclusive dell’obbligo di corresponsione dell’indennità di maternità

la persistenza di tale obbligazione a seguito del, venir meno dell’efficacia
precettiva del disposto dell’art. 1, d.P.R. n. 145/1965: ed è evidente
che, trattandosi di obbligazione di fonte collettiva, e non più legale, il
suo adempimento non può logicamente essere invocato dall’odierna
controricorrente al fine di garantirsi l’esonero dal pagamento dei
contributi previdenziali relativi all’indennità di maternità.
Sotto questo profilo, anzi, manifestamente infondato appare il dubbio di
legittimità costituzionale argomentato da parte controricorrente sul
presupposto di una disparità di trattamento tra le società derivate dalla
trasformazione dall’ente pubblico e quelle generatesi dello scorporo delle
prime: tale dubbio, infatti, trae origine dal presupposto, affatto
infondato, che l’art. 1, d.P.R. n. 145/1965, continuasse a trovare
applicazione anche alle società derivanti dalla c.d. prima privatizzazione,
laddove si è visto che la sua efficacia precettiva deve ritenersi venuta
meno a seguito della trasformazione dell’ENEL in società per azioni.
Proprio per ciò, non può trarsi dall’art. 20, comma 2, d.l. n. 112/2008,
cit., alcun indizio circa la volontà del legislatore di assoggettare le
società rivenienti dal processo di trasformazione dell’ENEL al pagamento
dei contributi per maternità solo a far data dal 1°.1.2009, come invece
ritenuto dalla sentenza impugnata: tale obbligo, infatti, doveva ritenersi
immanente al sistema in ragione delle considerazioni di carattere
sistematico dianzi svolte, restando naturalmente salva la facoltà del
legislatore di renderlo manifesto attraverso un’apposita disposizione di
legge, il nostro ordinamento ben conoscendo le disposizioni di legge
meramente ricognitive di norme già esistenti (cfr. in tal senso, tra le
tante, Corte cost. nn. 230 del 2016, 346 del 2010, 401 del 2007).
Né contrari argomenti possono desumersi dall’art. 3, comma 2, I. n.
218/1990, che, oltre i diritti quesiti, ha fatto salvi «gli effetti di leggi
speciali e quelli rivenienti dalla originaria natura pubblica dell’ente di

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da parte della società controricorrente assolve al compito di giustificare

appartenenza», giacché tale disposizione, originariamente introdotta per
i dipendenti degli enti creditizi e successivamente estesa anche ai
dipendenti dell’ENEL in virtù del d.l. n. 198/1993 (conv. con I.
292/1993), si riferisce espressamente ed esclusivamente alle situazioni
giuridiche dei dipendenti degli enti pubblici oggetto di trasformazione in
soggetti di diritto privato e non può in alcun modo costituire la base

di lavoro.
Il ricorso, pertanto, va accolto. La sentenza impugnata va cassata e, non
apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa
nel merito, dichiarando dovuti i contributi per maternità di cui alla
cartella opposta.
La novità e complessità della questione, che è stata affrontata da questa
Corte solo in epoca posteriore all’introduzione del giudizio, giustifica la
compensazione delle spese dell’intero processo.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo
nel merito, dichiara dovuti i contributi per maternità di cui alla cartella
opposta. Compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3.11.2017.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Luigi Cavallaro

IL CAN LLIERE

IL PRESIDENTE
Enr-r9a D’Antonio

normativa per attribuire situazioni di vantaggio in favore dei loro datori

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