Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5289 del 01/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 01/03/2017, (ud. 20/01/2017, dep.01/03/2017),  n. 5289

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1408-2014 proposto da:

REGIONE ABRUZZO, C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente pro

tempore, COMMISSARIO AD ACTA PER L’ATTUAZIONE DI IENTRO DAI

DISAVANZI DEL SETTORE SANITA’ DELLA REGIONE ABRUZZO, C.F. (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 presso la sede

dell’AVVOCATURA DELLO STATO che li rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) s.r.l., C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del Curatore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALI’, TIZIANO 3, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNI DORIA, che la rappresenta e difende

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

nonchè contro

(OMISSIS) s.r.l., ASL n. (OMISSIS) di TERAMO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 701/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA

emessa il 28/05/2013 e depositata il 02/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/01/2017 dal Consigliere Relatore D.ssa CRISTIANO

MAGDA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1) La Corte d’appello di L’Aquila ha respinto l’appello della Regione Abruzzo e del Commissario ad ada per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanità regionale contro la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato estinta, per omessa riassunzione, l’opposizione proposta dagli appellanti al decreto ingiuntivo loro notificato il 27.4.010 da (OMISSIS) s.r.l., società che il successivo 24.3.010 era stata dichiarata fallita e clic non era comparsa alla prima udienza di trattazione, tenutasi il 30.9.010 e rinviata dal g.i. al 24.3.2011.

La corte del merito ha rilevato: che, ai sensi della L.Fall. art. 43, novellato, il processo si era interrotto ipso iure contestualmente alla dichiarazione di fallimento; che pertanto era nulla tutta l’attività processuale compiuta successivamente a tale data, ivi compreso il provvedimento di rinvio dell’udienza; che non poteva ritenersi idonea alla prosecuzione del giudizio l’iniziativa degli opponenti che, il 28.12.2010, avevano notificato al Fallimento l’originario atto di citazione ed il verbale della prima udienza di trattazione; che neppure era idoneo allo scopo il successivo ricorso per la riassunzione del processo, notificato dagli opponenti al curatore, anche ai sensi dell’art. 299 c.p.c., il 16.2.011, in quanto tale atto non conteneva nè la richiesta al giudice di fissare un’udienza per la prosecuzione del processo, nè la vocatio in ius del Fallimento con l’invito a comparire all’udienza del 24.3.011 (che, peraltro, non poteva ritenersi validamente fissata); che, in conclusione, andava condivisa la decisione del primo giudice, di accoglimento dell’eccezione di estinzione sollevata dal curatore, intervenuto volontariamente in giudizio all’udienza del 17.5.011.

La sentenza, pubblicata il 2.7.013, è stata impugnata dai soccombenti con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui il Fallimento di (OMISSIS) s.r.l. ha resistito con controricorso.

Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

Le parti costituite hanno ricevuto tempestiva notificazione della proposta di definizione e del decreto di cui all’art. 380 bis c.p.c..

Il Fallimento ha depositato memoria.

2) E’ manifestamente fondato il primo motivo del ricorso, con il quale si contesta che l’atto notificato alla curatela il 16.2.011 non fosse idoneo alla prosecuzione del giudizio.

Appare opportuno premettere che la sentenza si fonda sull’errato presupposto della nullità di tutta l’attività processuale compiuta in data successiva alla dichiarazione di fallimento della creditrice: La L.Fall., art. 43, comma 3, che stabilisce che l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo, va infatti interpretato nel senso che, avveratosi tale evento, l’interruzione è sottratta all’ordinario regime dettato in materia dall’art. 300 c.p.c. (è, cioè, automatica e deve essere dichiarata dal giudice non appena sia venuto a conoscenza dall’evento), ma non anche nel senso che la parte non fallita è tenuta alla riassunzione del processo nei confronti del curatore indipendentemente dal fatto che l’interruzione sia stata o meno dichiarata.

Nel caso di specie, in cui il giudice di primo grado non aveva dichiarato il processo interrotto, il rigetto dell’eccezione di estinzione sollevata dal Fallimento avrebbe dunque dovuto fondarsi sul mero rilievo che il termine per la riassunzione del giudizio nei confronti del curatore non era mai iniziato a decorrere.

Ciò precisato, e tenuto conto che la sentenza non è stata impugnata nella parte in cui ha erroneamente statuito che fosse onere della Regione e del Commissario di provvedere alla riassunzione, va comunque rilevato che l’atto di cui si discute richiama integralmente il contenuto della citazione in opposizione e contiene la chiara enunciazione della volontà degli opponenti (integrante la sostanziale vocatio in ius) di proseguire nei confronti del Fallimento il giudizio originariamente promosso contro la creditrice in bonis: la mancanza di un apposito periodo conclusivo, contenente l’invito al Fallimento a comparire all’udienza di rinvio già fissata dal g.i., non rendeva dunque l’atto inidoneo allo scopo cui era destinato, ma integrava una nullità sanabile ai sensi dell’art. 164 c.p.c., comma 2.

Accolto il primo motivo, ed assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa, ai sensi dell’art. 354 c.p.c., comma 2, al Tribunale di I,’Aquila in diversa composizione, che esaminerà il merito dell’opposizione e liquiderà anche le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di L’Aquila in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2017

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