Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5288 del 05/03/2010

Cassazione civile sez. un., 05/03/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 05/03/2010), n.5288

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PAPA Enrico – Presidente di sezione –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSTABELLA

23, presso lo studio dell’avvocato LAVITOLA LEONARDO, che lo

rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto

stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati FERRAZZOLI FRANCESCA,

PROSPERI VALENTI FAUSTO M., DE RUVO GAETANO, per delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

S.C.I.P. – SOCIETA’ CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILI PUBBLICI S.R.L.,

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, “DOMUS LISBONA 18” EDIL

SCARL, P.D., MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA

SOCIALE;

– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

6408/2008 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di ROMA;

udito l’avvocato Leonardo LAVITOLA;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/01/2010 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott.

Vincenzo GAMBARDELLA, il quale chiede che le Sezioni unite della

Corte, in Camera di consiglio, vogliane dichiarare la giurisdizione

del giudice amministrativo.

La Corte:

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Che è pendente di fronte al TAR Lazio una controversia promossa da “Domus Lisbona 18” soc. coop. edil. a r.l. per ottenere l’annullamento “… dell’avviso pubblicato il 15.4.2008 per lo svolgimento dell’asta pubblica per la vendita in blocco in “lotto singolo” degli immobili costituenti il lotto n. (OMISSIS), siti in (OMISSIS), via (OMISSIS), (OMISSIS), costituiti dall’appartamento posto al piano (OMISSIS), scala (OMISSIS), interno (OMISSIS); del provvedimento del 21.5.2008 di aggiudicazione di detto appartamento a firma del notaio, Dr. P.D., in favore del sig. T.S.; di ogni altro atto a questo annesso, connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compreso il contratto – di estremi e data sconosciuti – stipulato per la vendita di detto appartamento;

che nel giudizio, susseguito ad una dismissione di beni pubblici con connessa cartolarizzazione, promosso nei confronti dei Ministeri dell’Economia e delle Finanze e del Lavoro e della Previdenza sociale, dell’INPS, della SCIP, di T.S. e del P., si è costituito anche il predetto T., il quale ha proposto di fronte a questa Corte ricorso per regolamento di giurisdizione, con richiesta di declaratoria di difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore de Giudice ordinario, sia in base alla causa petendi che al petitum, ponendo conseguentemente i seguenti quesiti di diritto: “dica la Corte se, in ordine all’asserita violazione di un criterio di prelazione all’acquisto di un immobile da parte di un soggetto che non ha partecipato all’asta pubblica per l’aggiudicazione, da parte della SCIP srl del bene pubblico da dismettere, sussista la giurisdizione dei giudice amministrativo ovvero quella dell’AGO”; e ancora, “dica la Corte se con riguardo alla domanda di annullamento del contratto di compravendita di un immobile stipulato tra la SCIP srl ed il soggetto aggiudicatario di un’asta pubblica per la dismissione di beni pubblici, sussista la giurisdizione dell’AGA ovvero quella dell’AGO”;

che resiste con controricorso l’INPS, anche quale mandatario della SCIP srl, instando per la declaratoria della giurisdizione dell’AGA, sulla base per un verso della natura pubblica dei soggetti controricorrenti e dall’altro e, per altro verso, dell’oggetto del giudizio consistente nella richiesta di annullamento di atti amministrativi prodromici al contratto;

ritenuto che nella specie la parte che ha promosso il giudizio di fronte al Giudice amministrativo ha chiesto annullarsi gli atti di indizione dell’asta pubblica e dell’aggiudicazione a terzi dell’immobile e che tale è l’oggetto del giudizio di merito pendente; che la posizione giuridica soggettiva fatta valere dal ricorrente in sede amministrativa è una situazione di interesse legittimo, attesa la finalizzazione della domanda, che è in principalità rivolta all’acclaramento delle pretesa nullità di provvedimento amministrativi in argomento, impugnati in ragione del fatto che gli stessi avevano modificato le condizioni di dismissione dei beni e, ma solo in conseguenza dell’accoglimento della domanda stessa, anche degli atti connessi e consequenziali, tra cui il contratto;

che se non può essere considerata conclusiva, ai fini che ne occupano, la posizione di Enti pubblici spettante ai controricorrenti, pure non v’ha dubbio che gli atti impugnati fossero comunque volti al fine pubblico e che conseguentemente gli atti della procedura di vendita costituiscono espressione di attività pubblicistica provvedimentale, in relazione a cui sussiste la giurisdizione dell’AGA (v. Cass. SS. UU. n 5593 e 5595 del 2007);

che le suesposte considerazioni, che investono da un lato l’oggetto stesso del giudizio pendente e, dall’altro, il quadro di pubblico interesse in cui tutto il procedimento si è svolto, unitamente alla domanda come spiegata di fronte al TAR, sono caratterizzanti in maniera conclusiva il petitum ed anche la causa petendi sottesi al procedimento giudiziario promosso tanto da informarne la posizione giuridica soggettiva fatta valere, che è senza dubbio di interesse legittimo, tanto da rendere inconferenti le ragioni poste a base della richiesta avanzata ed anche le conseguenze di un eventuale accoglimento della domanda sugli atti connessi e consequenziali;

che va pertanto dichiarata la giurisdizione dell’AGA, in ragione delle argomentazioni sviluppate, mentre ai proposti quesiti non può darsi risposta se non aver ancora più esplicitamente rilevato che il petitum non consiste, se non in via puramente consequenziale, nell’annullamento del contratto, mentre la causa petendi è costituita dal preteso vizio di legittimità consistito nelle modificazioni delle condizioni della dismissione dei beni e non il mancato rispetto del diritto di opzione spettante ai locatari e che pertanto gli stessi sono basati su presupposti esclusi dalle rationes decidendi adottate;

che, in conformità all’avviso espresso dal P.G. nelle sue conclusioni scritte, deve pertanto affermarsi la giurisdizione dell’AGA;

che l’obiettiva convergenza nella controversia di posizioni giuridiche soggettive la cui qualificazione si prestava a profili di soggettiva opinabilità costituisce valida ragione per compensare interamente tra le parti le spese del presente procedimento per regolamento di giurisdizione.

P.Q.M.

La Corte dichiara le giurisdizione del Giudice amministrativo e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA