Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5288 del 04/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/03/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 04/03/2011), n.5288

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.N.A., elettivamente domiciliato in Roma, via

Montello n. 30, presso lo studio dell’avv. Francesco di Cangi,

rappresentato e difeso dall’avv. Pellegrino Luciano;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Sicilia, sez. 4^, n. 83, depositata 16.10.2007;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarita’ delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che il contribuente propose ricorso avverso atto, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva provveduto a recuperare credito d’imposta ritenuto indebitamente utilizzato in compensazione, nell’anno 2002, in assenza dei requisiti della correlativa agevolazione;

che l’adita commissione tributaria dichiaro’ inammissibile il ricorso, con decisione riformata, in esito all’appello del contribuente, dalla commissione regionale, che riconobbe legittimo l’atto impugnato con riferimento al recupero, ma non anche con riferimento alle sanzioni correlativamente irrogate;

rilevato:

che, avverso la decisione di appello, il contribuente propone ricorso per cassazione, in cinque motivi, illustrati anche con memoria;

– che l’Agenzia non si e’ costituita;

osservato:

che, con il primo motivo di ricorso, il contribuente, deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 e formula il seguente quesito di diritto: “… se l’espressa mancanza di una norma di legge che prevedesse, al momento della notifica dell’avviso di recupero, la sua esistenza, impedisca la possibilita’ di qualificare lo stesso come atto d’imposizione, con la conseguenza che, non rientrando esso nell’elenco di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 e non essendo previsto da alcuna norma di legge, deve essere considerato illegittimo”.

che, con il secondo motivo di ricorso, il contribuente, deduce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 253 del 2002, art. 1, comma 1, lett. a), (non convertito) L. n. 289 del 2002, art. 62, u.c., art. 77 Cost., u.c. e formula il seguente quesito: “se la L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, u.c. – nella parte in cui prevede che restano validi gli atti e i provvedimenti e sono fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base del…” D.L. n. 253 del 2002, non convertito – debba essere interpretato nel senso di comprendere altresi’ l’effetto di sospensione” della fruizione del credito previsto dal D.L. n. 253 del 2002, art. 1, comma 1, lett. a), non convertito, e, qualora cio’ si ritenga, se tale interpretazione sia conforme all’art. 77 Cost., u.c.. Qualora codesta Corte ravvisi la violazione della norma costituzionale, voglia sollevare la questione innanzi alla Corte Costituzionale”;

che, con il terzo motivo di ricorso, il contribuente, deduce omessa motivazione circa una questione decisiva della controversia;

che, con il quarto motivo di ricorso, il contribuente, deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 1 e formula il seguente quesito: “… se la sospensione del diritto di fruizione del credito d’imposta – maturato nella vigenza della prima formulazione della L. n. 388 del 2000, art. 8 – disposta con il D.L. n. 253 del 2002 (non convertito) e, successivamente, con la L. n. 289 del 2002, art. 62, u.c., realizzi una violazione del principio generale di irretroattivita’ delle norme tributarie contenuto nella L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 1, (salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo”) e, se tale violazione riconosca, se la conseguenza della riconosciuta violazione consista nella illegittimita’ dell’atto di recupero emesso dall’Ufficio in attuazione di tali norme”;

che, con il quinto motivo di ricorso, il contribuente, deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 2 e formula il seguente quesito: “… se il D.L. n. 253 del 2002, nel prevedere che l’effetto di sospensione dalla fruizione del credito d’imposta entrava in vigore il giorno dopo l’emanazione dello stesso D.L., abbia realizzato una violazione della L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 2 (“in ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore….”) e, se tale violazione riconosca, se la conseguenza della riconosciuta violazione consista nella illegittimita’ dell’atto di recupero emesso dall’Ufficio in attuazione di tale norma”;

osservato:

– che i motivi di ricorso vanno disattesi;

che, prioritariamente rispetto ogni altra valutazione, deve considerarsi che i motivi di ricorso proposti dai contribuenti sono inammissibili per violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366 bis c.p.c.;

che infatti, ai sensi della disposizione indicata, il quesito inerente ad una censura in diritto – dovendo assolvere la funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale – non puo’ essere meramente generico e teorico, come quelli formulati dal contribuente, ma deve essere calato nella fattispecie concreta, per mettere la Corte in grado poter comprendere dalla sua sola lettura, l’errore asseritamente compiuto dal giudice a quo e la regola applicabile (v. Cass. s.u. 3519/08); mentre, in ipotesi di deduzione di vizio motivazionale, la disposizione indicata, e’ violata quando il fatto controverso coinvolto dal motivo, in relazione al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione, e le ragioni, per cui la motivazione medesima sia reputata inidonea a sorreggere la decisione, s’identifichino solo in esito alla completa lettura del motivo e non in base alla specifica sintesi offertane dal ricorrente, al fine dell’osservanza del requisito sancito dall’art. 366 bis, (v. Cass. 4311/08, 4309/08, 20603/07, 16002/07);

– che le doglianze risultano, comunque, infondate;

– che, quanto a quella di cui al primo motivo, va, invero, considerato che questa Corte ha gia’ puntualizzato (cfr. Cass. 4968/09) che gli avvisi di recupero di crediti di imposta illegittimamente compensati, oltre ad avere una funzione informativa dell’insorgenza del debito tributario, costituiscono manifestazioni della volonta’ impositiva da parte dello Stato al pari degli avvisi di accertamento o di liquidazione, e come tali sono impugnabili innanzi alle Commissioni tributarie, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 anche se emessi anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 311 del 2004, che ha espressamente annoverato l’avviso di recupero quale titolo per la riscossione di crediti indebitamente utilizzati in compensazione;

– che, quanto a quelle di cui agli altri motivi, va considerato, per un verso, che la L. n. 289 del 2002, art. 62, comma 7, intervenendo in pendenza del termine di conversione, ha abrogato il D.L. n. 253 del 2002, artt. 1 e 2 (poi non convertito) facendo esplicitamente salvi gli effetti in base ad essi gia’ prodottisi (in conformita’ con quanto disposto dall’art. 77 Cost., comma 3, ult. parte), e, per l’altro, che questa Corte ha gia’ puntualizzato (cfr. Cass. 8254/09) che le norme della L. 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto del contribuente), emanate in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost.

e qualificate espressamente come principi generali dell’ordinamento tributario, sono, in alcuni casi, idonee a prescrivere specifici obblighi a carico dell’Amministrazione finanziaria e costituiscono, in quanto espressione di principi gia’ immanenti nell’ordinamento, criteri guida per il giudice nell’interpretazione delle norme tributarie (anche anteriori), ma non hanno rango superiore alla legge ordinaria; conseguentemente, non possono fungere da norme parametro di costituzionalita’, ne’ consentire la disapplicazione della norma tributaria in asserito contrasto con le stesse;

ritenuto:

che, pertanto, il ricorso va respinto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

che, stante l’assenza d’attivita’ difensiva dell’intimata, non vi e’ luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte:

respinge il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011

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