Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5287 del 26/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/02/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 26/02/2020), n.5287

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26402-2018 proposto da:

G.P., M.P., S.J.D.,

T.A., nella qualità di ex soci della S.T.M. COSTRUZIONI SRL,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato OMAR CHIARI;

– ricorrenti –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 679/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 19/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza n. 679/3/18, depositata in data 19 febbraio 2018, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, dichiarava inammissibile l’appello cumulativo proposto da G.P., M.P., S.J.D., T.A. avverso le sentenze nn. 10391, 10392, 10393, 10394/42/15 della Commissione tributaria provinciale di Milano che avevano respinto i ricorsi proposti dai contribuenti quali soci della società SMT Costruzioni Srl, avverso quattro avvisi di accertamento II.DD e IVA 2005-2008 emessi dall’Agenzia delle Entrate all’esito di un procedimento impositivo unitario per società e soci con il quale venivano accertati per ciascuna annualità maggiori imposte in capo alla prima e poi per trasparenza imputate in misura uguale per ciascuno dei quattro soci a titolo di utili occultamente distribuiti. In particolare, la CTR dichiarava inammissibile l’appello cumulativo proposto dai quattro soci contro tali decisioni di primo grado;

2. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione i contribuenti deducendo un motivo, mentre l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 -, i ricorrenti lamentano la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1,1819 e 53, per aver indebitamente dichiarato inammissibile l’appello cumulativo proposto contro quattro sentenze di analogo tenore`

2. Il mezzo di impugnazione è fondato.

2.1 La Corte reitera al proposito l’insegnamento secondo cui “In sede di contenzioso tributario, ove esistano elementi di consistente connessione, che, benchè solo oggettiva, riflettano lo stretto collegamento esistente tra le pretese impositive, è ammissibile l’impugnativa collettiva e cumulativa (proposta da più soggetti ed avverso diverse sentenze), trovando applicazione anche in appello la disciplina del litisconsorzio facoltativo, in virtù del combinato disposto degli artt. 103 e 359 c.p.c., richiamati dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2, e art. 49.” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 22657 del 24/10/2014, Rv. 632763 – 01);

2.2 Nel caso di specie è pacifico il fatto che i quattro avvisi di accertamento per cui è causa sono stati emessi dall’Agenzia delle Entrate all’esito di un procedimento impositivo unitario per società e soci con il quale venivano accertati per ciascuna annualità maggiori imposte in capo alla prima e poi per trasparenza imputate in misura uguale per ciascuno dei quattro soci a titolo di utili occultamente distribuiti. Inoltre, è incontestato che le sentenze di primo grado fossero di analogo tenore, pronunciate all’esito di una simultanea trattazione, discussione e decisione delle cause. Infine, neppure in controricorso l’Agenzia individua elementi in fatto e diritto idonei a giustificare in concreto una sanzione così grave come l’inammissibilità dell’impugnazione da parte del giudice d’appello, in violazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati;

3. Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla CTR, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo, per la trattazione delle questioni rimaste assorbite, e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA