Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5287 del 26/02/2020
Cassazione civile sez. VI, 26/02/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 26/02/2020), n.5287
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26402-2018 proposto da:
G.P., M.P., S.J.D.,
T.A., nella qualità di ex soci della S.T.M. COSTRUZIONI SRL,
elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato OMAR CHIARI;
– ricorrenti –
Contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 679/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 19/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA
COSMO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
1. Con sentenza n. 679/3/18, depositata in data 19 febbraio 2018, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, dichiarava inammissibile l’appello cumulativo proposto da G.P., M.P., S.J.D., T.A. avverso le sentenze nn. 10391, 10392, 10393, 10394/42/15 della Commissione tributaria provinciale di Milano che avevano respinto i ricorsi proposti dai contribuenti quali soci della società SMT Costruzioni Srl, avverso quattro avvisi di accertamento II.DD e IVA 2005-2008 emessi dall’Agenzia delle Entrate all’esito di un procedimento impositivo unitario per società e soci con il quale venivano accertati per ciascuna annualità maggiori imposte in capo alla prima e poi per trasparenza imputate in misura uguale per ciascuno dei quattro soci a titolo di utili occultamente distribuiti. In particolare, la CTR dichiarava inammissibile l’appello cumulativo proposto dai quattro soci contro tali decisioni di primo grado;
2. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione i contribuenti deducendo un motivo, mentre l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1. Con l’unico motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 -, i ricorrenti lamentano la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1,1819 e 53, per aver indebitamente dichiarato inammissibile l’appello cumulativo proposto contro quattro sentenze di analogo tenore`
2. Il mezzo di impugnazione è fondato.
2.1 La Corte reitera al proposito l’insegnamento secondo cui “In sede di contenzioso tributario, ove esistano elementi di consistente connessione, che, benchè solo oggettiva, riflettano lo stretto collegamento esistente tra le pretese impositive, è ammissibile l’impugnativa collettiva e cumulativa (proposta da più soggetti ed avverso diverse sentenze), trovando applicazione anche in appello la disciplina del litisconsorzio facoltativo, in virtù del combinato disposto degli artt. 103 e 359 c.p.c., richiamati dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2, e art. 49.” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 22657 del 24/10/2014, Rv. 632763 – 01);
2.2 Nel caso di specie è pacifico il fatto che i quattro avvisi di accertamento per cui è causa sono stati emessi dall’Agenzia delle Entrate all’esito di un procedimento impositivo unitario per società e soci con il quale venivano accertati per ciascuna annualità maggiori imposte in capo alla prima e poi per trasparenza imputate in misura uguale per ciascuno dei quattro soci a titolo di utili occultamente distribuiti. Inoltre, è incontestato che le sentenze di primo grado fossero di analogo tenore, pronunciate all’esito di una simultanea trattazione, discussione e decisione delle cause. Infine, neppure in controricorso l’Agenzia individua elementi in fatto e diritto idonei a giustificare in concreto una sanzione così grave come l’inammissibilità dell’impugnazione da parte del giudice d’appello, in violazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati;
3. Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla CTR, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo, per la trattazione delle questioni rimaste assorbite, e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte:
accoglie ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2020