Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5287 del 25/02/2021

Cassazione civile sez. I, 25/02/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 25/02/2021), n.5287

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4544/2019 proposto da:

A.F., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la

Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentato e

difeso dall’avvocato Anna Lombardi Baiardini, in forza di procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PERUGIA, depositato il

27/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/01/2021 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, E.F., cittadino della (OMISSIS), ha adito il Tribunale di Perugia Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il ricorrente aveva riferito di essere nato in Nigeria a Uromi, Edo State e di aver lasciato il proprio Paese il 13/10/2016; che il padre, dedito a un culto tradizionale, intendeva costringere i figli, di religione cristiana come la madre, a convertirsi al culto; che perciò i genitori si erano separati e lui era rimasto a vivere con il padre, a differenza dei fratelli rimasti con la madre; che il padre lo maltrattava e picchiava perchè si convertisse; di essersi trasferito presso un amico, senza che le vessazioni fisiche e psicologiche del padre venissero meno; di essersi quindi trasferito in Libia con l’amico per lavoro; di aver quindi affrontato il viaggio via mare per l’Italia.

Con decreto del 27/12/2018, erroneamente indicando il cognome del ricorrente in Z. e non E., il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria.

2. Avverso il predetto decreto del 27/12/2018, comunicato in pari data ha, proposto ricorso E.F., con atto notificato il 25/1/2019, svolgendo tre motivi.

L’intimata Amministrazione dell’Interno si è costituita con controricorso notificato il 6/3/2019, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 2, 3,4,5,6,7,8,9 e al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5.

1.1. Secondo il ricorrente, il Tribunale non avendo dubitato della credibilità del racconto del richiedente asilo, non avrebbe potuto ritenere riconducibile a un conflitto meramente familiare la persecuzione religiosa perpetrata dal padre del ricorrente, che avrebbe dovuto essere valutata nel contesto socio-politico nigeriano.

1.2. E’ pur vero che il Tribunale ha affermato a pagina 2, penultimo capoverso sub 1), trattando dello status di rifugiato, del tutto erroneamente, che il ricorrente non avrebbe riferito di aver subito alcun atto di persecuzione costituente violazione di diritti fondamentali nè avrebbe paventato rischio di persecuzione per motivi di razza, religione, appartenenza sociale o opinione politica, quando il ricorrente aveva raccontato di essere stato molestato, vessato e picchiato dal padre perchè si convertisse dal cristianesimo alla religione pagana locale.

1.3. Tuttavia il ricorrente non affronta e non confuta l’ulteriore argomentazione sviluppata dal Tribunale nel p. 2, a pagina 3, primo capoverso, basata sulla mancanza di precisione e dettaglio nella descrizione, rimasta del tutto generica nonostante le sollecitazioni della Commissione, circa il concreto contenuto, la frequenza, intensità e gravità delle molestie fisiche e spirituali esercitate dal padre per ottenere la conversione: il che – unitamente al fatto che il fratello del richiedente asilo, pur soggetto anch’egli alle pressioni paterne – non si era convertito e continuava a vivere in Nigeria – ha indotto il Tribunale a presumerne una bassa intensità non assurgente a livello persecutorio ed a escludere il rischio del ricorrente di subire un danno grave in caso di rientro in patria.

Nel ricorso non vi è traccia di confutazione di tale ragionamento argomentativo e tantomeno vengono riportate le specifiche dichiarazioni rese dal richiedente asilo, così stigmatizzate come generiche e inconcludenti.

2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 14, in particolare lett. a) e b) del D.Lgs. n. 251 del 2007, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 25 e agli artt. 2, 3, 4, 5, 9 CEDU.

2.1. Il Tribunale non aveva provveduto alle necessarie indagini officiose sulla situazione nigeriana, al cui riguardo non erano state neppure citate fonti informative; inoltre il richiedente aveva indicato le ragioni per cui aveva ritenuto di non poter essere tutelato dalle forze dell’ordine nigeriane, notoriamente sottopagate e corrotte al punto da pretendere tangenti per intervenire.

2.2. Il motivo si riferisce esclusivamente alle ipotesi di protezione sussidiaria individualizzata di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

Il ricorrente sostiene che D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 5, assume rilievo anche la violenza esercitata da privati se le autorità statuali non vogliono o non possono garantire protezione contro di essa e rimprovera al Tribunale di non aver verificato d’ufficio, mediante la consultazione di fonti aggiornate la situazione del grado di efficienza e del tasso di corruzione delle forze di polizia nigeriane.

Così argomentando, in primo luogo, non tiene conto di non aver adeguatamente censurato, come sopra osservato, l’argomentazione circa la genericità del racconto circa la natura ed intensità delle pressioni subite; in secondo luogo il ricorrente non risulta neppure essersi rivolto alle forze dell’ordine per ottenere tutela circa la sua libertà religiosa e neppure dà conto nel motivo, se non ancora una volta del tutto genericamente, delle ragioni per cui non l’aveva fatto (anche in questo caso non riportando le dichiarazioni al proposito rese).

3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 2, 3,5, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 3,8,32, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, commi 1 e 1.1, D.P.R. n. 394 del 1999, art. 28, nonchè per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ex art. 360 c.p.c., n. 5.

3.1. Anche ai fini della richiesta di protezione umanitaria il Tribunale avrebbe dovuto adempiere al dovere di cooperazione istruttoria officiosa circa le condizioni del Paese di provenienza; non era stato tenuto conto neppure dell’integrazione in Italia del richiedente asilo attestata dalla frequenza di un corso di alfabetizzazione di lingua italiana e dalla partecipazione a lavori di pubblica utilità nei mesi di giugno e luglio 2018 presso il Comune di Perugia; non erano stato infine valutate le sofferenze patite in Libia e nel drammatico viaggio sul barcone.

3.2. Il motivo è del tutto generico, sia nella deduzione dello stato di vulnerabilità soggettiva che sconta gli stessi ostacoli del racconto del richiedente esaminato ai fini delle protezioni maggiori, sia nella rivendicazione dell’integrazione socio lavorativa, basata per vero su lavori socialmente utili svolti per il Comune di Perugia nel giugno e luglio 2018, senza dar conto di quando e come tali documenti sarebbero stati prodotti nel giudizio di merito, cosa tanto più necessaria a fronte del diniego del Tribunale (pag. 5, capoverso, ove si parla solo di corsi di lingua).

3.3. La drammatica vicenda del viaggio dalla Libia non assume rilievo.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 31676 del 06/12/2018,Rv. 651895-01; Sez. 6 – 1, n. 29875 del 20/11/2018, Rv. 651868 – 01) nella domanda di protezione internazionale, l’allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito (nella specie la Libia) si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione, perchè l’indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al Paese di origine o alla dimora abituale ove si tratti di un apolide. Il paese di transito potrà tuttavia rilevare (dir. UE n. 115 del 2008, art. 3) nel caso di accordi comunitari o bilaterali di riammissione, o altra intesa, che prevedano il ritorno del richiedente in tale paese.

Per altro verso è stato anche riconosciuto (Sez. 1, n. 13096 del 15/05/2019, Rv. 653885 – 01; Sez. 1, n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791 – 01) che il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (nella disciplina previgente al D.L. n. 113 del 2018, conv., con modif., in L. n. 132 del 2018) costituisce una misura atipica e residuale, volta ad abbracciare situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), non può disporsi l’espulsione e deve provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità, da valutare caso per caso, anche considerando le violenze subite nel Paese di transito e di temporanea permanenza del richiedente asilo, potenzialmente idonee, quali eventi in grado di ingenerare un forte grado di traumaticità, ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona.

Nella specie il ricorrente non ha alcuna ragione di essere rimpatriato in Libia, nè adduce in modo specifico e puntuale l’esistenza di una specifica conseguenza psico-fisica traumatica rilevante ai fini della vulnerabilità rilevante ai fini della richiesta protezione umanitaria.

3.4. Non può infine essere esaminata la documentazione medica prodotta solo in sede di legittimità circa l’insorgenza di una seria patologia (infezione tubercolare latente), evidentemente inammissibile ex art. 372 c.p.c., secondo il quale nel processo di legittimità non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità del ricorso e del controricorso.

4. Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte;

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente, liquidate in Euro 2.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA