Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5287 del 04/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/03/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 04/03/2011), n.5287

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

S.COOP. A R.L. PIANESE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 105/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 28/06/07, depositata il 02/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/01/2011 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

e’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

BASILE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR della Campania ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Pozzuoli nei confronti della s.coop. a r.l. Pianese. Ha motivato la decisione ritenendo la fissazione di un termine inferiore a quello previsto dello Statuto del contribuente rendesse illegittimo il recupero di imposta fondato sul mancato invio del modulo CVS nel predetto termine. Ha ritenuto anche che la sanzione irrogata fosse irragionevolmente severa ed aggirasse il principio dell’affidamento.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi l’Agenzia delle Entrate, il contribuente non si e’ costituito.

Con il primo e terzo motivo, deducendo violazione di legge e formulando idonei quesiti, l’Agenzia delle Entrate contesta che il minore termine concesso per l’invio del CVS rendesse illegittimo il recupero del credito di imposta. I motivi sono fondati. Ha ritenuto questa Corte con Cass. Ordinanza n. 8254/2009 che: Le norme della L. 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto del contribuente), emanate in attuazione degli art. 3, 23, 53 e 97 Cost., e qualificate espressamente come principi generali dell’ordinamento tributario, sono, in alcuni casi, idonee a prescrivere specifici obblighi a carico dell’Amministrazione finanziaria e costituiscono, in quanto espressione di principi gia’ immanenti nell’ordinamento, criteri guida per il giudice nell’interprelazione delle norme tributarie (anche anteriori), ma non hanno rango superiore alla legge ordinaria;

conseguentemente, non possono fungere da norme parametro di costituzionalita’, ne’ consentire la disapplicazione della norma tributaria in asserito contrasto con le stesse. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva disapplicato la L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 2, comma 1, lett. a, ritenendolo contrastante con la L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 2). Del pari fondato e’ il secondo motivo, con il quale si contesta che il giudice ordinario possa disapplicare una legge perche’ contraria a principi di ragionevolezza, essendo la questione di competenza della Corte cost., la quale peraltro con ordinanza n. 124/06 ha escluso la illegittimita’ della norma. L’altro motivo e’ assorbito”.

Rilevato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata alla parte costituita;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta fondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada cassata; che non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa puo’ essere decisa con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente. Le incertezze della giurisprudenza di merito consigliano di compensare le spese di quella fase, le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo della contribuente, compensa le spese dei gradi di merito e condanna la contribuente alle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1700,00 per onorario oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011

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