Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5287 del 04/03/2010

Cassazione civile sez. un., 04/03/2010, (ud. 02/02/2010, dep. 04/03/2010), n.5287

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente di Sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6633/2009 proposto da:

P.M.V. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GIOVANNI BATTISTA DE ROSSI 30, presso lo studio

dell’avvocato SANTANGELO GIOVAN BATTISTA, rappresentato e difeso

dall’avvocato LEMMO GIAN LUCA, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE DI NAPOLI, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

per la risoluzione del conflitto di giurisdizione tra le sentenze nn.

3948/2008 del Giudice di Pace di Napoli depositata il 23/1/2008 e la

n. 351/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE di NAPOLI

depositata il 30/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/02/2010 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

uditi gli avvocati Gian Luca LEMMO, Stefano VARONE dell’Avvocatura

Generale dello Stato;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico, che ha concluso per la giurisdizione del giudice

tributario per la tassa d’archivio; AGO per i contributi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel 2004, il notaio P.M.V. aveva stipulato atti di cessione di immobili già IACP, ai sensi della L. n. 560 del 1993.

Con atto di contestazione e liquidazione delle somme dovute, e successivo provvedimento di irrogazione di sanzioni del 2006, l’Archivio notarile di Napoli contestava al professionista l’indebita riduzione degli onorari applicata per i ricordati atti di cessione, chiedendogli il pagamento di maggiori somme a titolo di tassa d’archivio, di contributi alla Cassa nazionale del Notariato ed al Consiglio nazionale del Notariato, oltre alle relative sanzioni.

Sia il Giudice di pace che la Commissione tributaria provinciale di Napoli, aditi dal notaio, declinavano con sentenza il proprio difetto di giurisdizione, dando quindi luogo ad un conflitto negativo di giurisdizione, che veniva denunciato dal notaio, con ricorso, basato su di un’unica articolazione, cui resiste con controricorso l’Archivio notarile di Napoli.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Pur essendosi limitato a dedurre il conflitto negativo di giurisdizione, il ricorrente, prospetta la tesi secondo cui, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19, nella specie, trattandosi di tributi, sussisterebbe la giurisdizione della Commissione tributaria.

Peraltro, tale tesi non può essere condivisa in toto, in quanto le ragioni di credito su cui si basa il provvedimento impugnato non sono omogenee, atteso che per un verso si richiede il pagamento della tassa d’archivio e, per altro verso, dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti alla Cassa nazionale ed al Consiglio nazionale notarile.

Mentre questi ultimi, per la natura che li connota, devono ritenersi attribuiti alla giurisdizione dell’AGO (cfr. Cass. SS. UU. nn 7399 del 2007 e 636 del 2002) e ciò a prescindere dallo strumento di riscossione concretamente utilizzato, la tassa d’archivio per espressa qualificazione legislativa (L. 22 novembre 1954, n. 1158, art. 39, comma 1) riveste natura tributaria e rientra pertanto, ratione materiae, nella giurisdizione del Giudice tributario, atteso che questi (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, come modificato dalla L. n. 448 del 2001) è competente a conoscere tutte le controversie concernenti tributi di ogni genere e specie, compresi le relative sanzioni e gli interessi.

In applicazione delle conclusioni raggiunte in base alle considerazioni che precedono, devesi dichiarare la giurisdizione del Giudice tributario relativamente alla tassa di archivio ed accessori, e quella del Giudice ordinario in relazione ai contributi assistenziali e previdenziali ed accessori.

Consegue la cassazione delle sentenze della Commissione tributaria provinciale di Napoli (n. 351 del 2008) e del Giudice di pace (n. 3948 del 2008) della stessa città pronunciate relativamente alla controversia in esame e la rimessione degli atti alle predette Autorità giudiziarie, a ciascuna per la parte per cui è stata determinata la giurisdizione rispettiva.

In relazione alla materia del contendere ed alle posizioni assunte dalle parti, appaiono sussistere valide ragioni per compensare interamente tra le parti stesse le spese relative al presente procedimento per regolamento di giurisdizione.

PQM

la Corte, in accoglimento del ricorso, dichiara la giurisdizione del Giudice tributario relativamente alla tassa d’archivio e quella del Giudice ordinario in relazione ai contributi assistenziali e previdenziali.

Cassa le sentenze della Commissione tributaria provinciale e del Giudice di pace di Napoli di cui alla parte motiva e rimette gli atti alle dette Autorità giudiziarie, a ciascuna per la parte per cui è stata determinata la giurisdizione rispettiva. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2010

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