Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5286 del 26/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/02/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 26/02/2020), n.5286

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25535-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.R.;

– intimato –

sul ricorso 25589-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.E.E., elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARCO FARINA;

– controricorrente –

avverso le sentenze n. 481/11/2018 e n. 478/11/2018 della COMMISSIONE

TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 05/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenze n. 481/18 e 478/18, depositate in data 5 febbraio 2018, la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava gli appelli proposti dall’Agenzia delle Entrate, avverso le sentenza n. 4133/2016 e 4135/02016 della Commissione tributaria provinciale di Milano che a loro volta avevano accolto i ricorsi di P.R. e P.E.E., il primo in qualità di socio e liquidatore della Rina Sas di ABL Servizi Srl, la seconda quale socia della società, dichiarando nulli gli avvisi di accertamento II.DD. e IRAP 2010, perchè affetti di un errore, indicante l’anno di riferimento nel 2009 in luogo del 2010 che, secondo l’Agenzia avrebbe dovuto essere qualificato come errore materiale, e dunque mera irregolarità.

2. Avverso tali decisioni ha proposto, deducendo tre motivi, separati ricorsi per cassazione l’Agenzia che hanno dato origine ai procedimenti n. 25535/2018 rg e nr 25589/2018 rg. P.R. non si è costituito mentre P.E.E. si è costituita depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1 Va preliminarmente disposta la riunione al presente giudizio del procedimento n. 25589/2018 rg promosso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di P.E.E. sussistendo evidenti ragioni di connessione costituite dalle identiche questioni giuridiche trattate.

2. In via pregiudiziale rispetto ad ogni altra doglianza e questione va rilevata nel caso di specie la nullità dell’intero giudizio per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c., all’art. 111 Cost., comma 2, e al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, non essendo stati evocati in giudizio, nè in primo nè in secondo grado, i soci della contribuente che, al momento della notifica dell’avviso di accertamento impugnato, era una società in accomandita semplice.

2.2 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il principio di unitarietà dell’accertamento, su cui si basa la rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei relativi soci, comporta che il ricorso tributario proposto da uno di essi, o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che i soci, i quali tutti debbono perciò essere parti del procedimento, non potendo la relativa controversia essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; ricorrendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario originario tra soci e società (ex plurimis, Cass. S.U. n. 10145/12; Cass. sez. 5, nn. 5844/16, 5708/16, 1700/16, 6102/15, 21340/15, 16926/15, 2094/15, 20075/14, 13767/12, 6935/11, 12236/10; Cass. Sez. 6-5 nn. 4570/16, 3690/16, 2867/16). Il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, ovvero, se possibile, la riunione dei processi separatamente instaurati dai litisconsorti necessari, ai sensi del successivo art. 29; in ogni caso, il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile – anche d’ufficio – in ogni stato e grado del procedimento (Cass. S.U. nn. 1052/2007 e 14815/08; conf., ex multis, Cass., sez. 5, nn. 26071/15, 7212/15, 1047/13, 13073/12, 23096/12).

2.3 Nel caso di specie si è in presenza di accertamento unitario emesso nei confronti della società RINA Sas di ABL Servizi & C Srl in liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973 ex art. 39, comma 1, lett. d), per entrambe le imposte. Va poi dato atto che, nel periodo di imposta in contestazione, la società aveva la forma di società di capitali RINA Srl, ma è pacifico che, quando l’avviso è stato emesso e notificato, la società aveva assunto la denominazione della società di persone.

2.4 Non può, quindi, dubitarsi che l’accertamento unitario emesso nei confronti della società di persone incida anche nei confronti dei soci di tale società, non potendo non riguardare ciascuno di essi anche se relativo ad un anno di imposta in cui la società era di capitali, dal momento che dalla partecipazione alla società di persone – al momento dell’emissione dell’avviso – ciascuno dei soci deriva in capo a sè diritti ed obblighi la sorte dei quali dipende dagli esiti del presente processo (cfr. Cass. 9 marzo 2004, n. 4714).

3. Conseguentemente, senza necessità di esaminare i motivi di ricorso, la sentenza impugnata dev’essere cassata, il giudizio va dichiarato integralmente nullo, con rinvio alla CTP, in diversa composizione, per l’integrazione del contraddittorio e per ulteriore trattazione e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria provinciale di Milano in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2020

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