Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5286 del 25/02/2021

Cassazione civile sez. I, 25/02/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 25/02/2021), n.5286

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30409/2018 proposto da:

H.A., elettivamente domiciliato in Roma Via Delle Fornaci

38, presso lo studio dell’avvocato Fabio Alberici, e rappresentato e

difeso dall’avvocato Francesco Rossi, in forza di procura speciale

su foglio separato allegato al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato

avverso il decreto del TRIBUNALE di PERUGIA, depositato il

14/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/01/2021 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, depositato il 29/9/2017 H.A., cittadino del (OMISSIS) ha adito il Tribunale di Perugia – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il ricorrente aveva riferito di essere nato nel (OMISSIS), nel distretto di (OMISSIS); di avere una famiglia numerosa; di essere rimasto orfano di padre; di essersi indebitato per far sposare la sorella che, dopo aver avuto una bambina, era stata ripudiata ed aveva fatto ritorno in famiglia; di aver perso anche la madre, morta di dolore dopo che una zia aveva rivendicato la proprietà dell’unico terreno coltivato per mantenere l’intera famiglia; che era morta di malattia anche la sorella maggiore; di aver rifiutato le proposte dei gruppi politici (OMISSIS) che gli avevano offerto denaro in cambio della sua partecipazione; di essere stato denunciato dai gruppi predetti, che lo avevano accusato falsamente di aver tagliato un albero di proprietà del Governo; di essere partito per la Libia su consiglio di un conoscente che gli aveva procurato documenti e pagato l’aereo; di essere stato imprigionato da trafficanti libici; che moglie e figlio si erano ulteriormente indebitati per pagare il riscatto preteso da costoro.

Con decreto del 14/9/2018 il Tribunale di Perugia ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria.

2. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso H.A., con atto notificato il 12/10/2018, svolgendo unico motivo. L’intimata Amministrazione dell’Interno non si è costituita.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10 e 11, con riferimento alla decisione del Tribunale di non procedere, in assenza di videoregistrazione del colloquio dinanzi alla Commissione territoriale, alla audizione del ricorrente e alla comparizione personale delle parti.

1.1. Giova precisare che nella specie l’udienza di comparizione delle parti è stata disposta dal Tribunale, come risulta dal decreto impugnato, tanto che in quell’occasione la parte ricorrente ha depositato note difensive e ha chiesto l’audizione del ricorrente.

1.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, quando il richiedente impugna la decisione della Commissione territoriale in tema di protezione internazionale, e la videoregistrazione del colloquio non sia disponibile, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto che decide il ricorso per violazione del principio del contraddittorio (Sez. 1, n. 32029 del 11/12/2018, Rv. 651982 01; Sez. 6 – 1, n. 17076 del 26/06/2019, Rv. 654445 – 01; Sez. 6 – 1, n. 14148 del 23/05/2019, Rv. 654198 – 01; Sez. 1, n. 10786 del 17/04/2019, Rv. 653473 – 01). Non rileva in contrario la circostanza che il ricorrente abbia omesso di prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato un pregiudizio per la decisione di merito, in quanto la mancata videoregistrazione del colloquio, incidendo su un elemento centrale del procedimento, ha palesi ricadute sul suo diritto di difesa (Sez. 1, n. 5973 del 28/02/2019, Rv. 652815 – 01).

Viceversa, nel giudizio d’impugnazione, innanzi all’autorità giudiziaria, della decisione della Commissione territoriale, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, all’obbligo del giudice di fissare l’udienza non consegue automaticamente anche quello di procedere all’audizione del richiedente, purchè sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale solo se risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione dello straniero (Sez. 1, n. 3029 del 31/01/2019, Rv. 652410-01; Sez. 6 – 1, n. 2817 del 31/01/2019, Rv. 652463-01; Sez. 6-1 n. 32073 del 12/12/2018, Rv. 652088-01).

Da ultimo questa Corte con alcuni recenti arresti ha confermato che nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, precisando ulteriormente, così riprendendo e meglio definendo precedenti spunti giurisprudenziali, che a tale principio occorre derogare in alcune specifiche ipotesi: a) allorchè nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) allorchè sia il giudice a ritenere necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) allorchè il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (Sez. 1, n. 21584 del 07/10/2020, Rv. 658982 – 01; Sez. 1, n. 22049 del 13/10/2020, Rv. 659115 – 01).

La successiva pronuncia della Sez.1 n. 25312 dell’11/11/2020, muovendosi nello stesso solco interpretativo, ha puntualizzato che il corredo esplicativo dell’istanza di audizione deve risultare anche dal ricorso per cassazione, in prospettiva di autosufficienza; in particolare il ricorso, col quale si assuma violata l’istanza di audizione, implica che venga soddisfatto da parte del ricorrente l’onere di specificità della censura, con indicazione puntuale dei fatti a suo tempo dedotti a fondamento dell’istanza di audizione.

1.3. Nel ricorso (che tratta anche della necessità di fissare udienza, che è stata fissata) non si dà conto del contenuto del ricorso di primo grado in punto richiesta di audizione o della successiva istanza proposta all’udienza di comparizione e si invoca la necessità di audizione in modo del tutto generico.

Non risulta prospettato infatti: che nel ricorso (o nella successiva istanza) siano stati dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti) o che il ricorrente abbia precisato nelle predette sedi processuali gli aspetti in ordine ai quali intendeva fornire chiarimenti per colmare lacune o dissipare incongruenze o contraddizioni del racconto reso in sede amministrativa.

Il Tribunale infine non ha ritenuto necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente e ciò rientrava nei suoi poteri discrezionali, in difetto di richiesta specifica.

2. Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Nulla sulle spese in difetto di rituale costituzione dell’Amministrazione.

PQM

La Corte;

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

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