Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5286 del 01/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 01/03/2017, (ud. 20/12/2016, dep.01/03/2017),  n. 5286

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11092/2013 proposto da:

F.L., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato SERGIO VACIRCA,

rappresentato e difeso dall’avvocato CLAUDIO LALLI, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

A.R.S.T. S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLA FALCONIERI

100, presso lo studio dell’avvocato PAOLA FIECCHI, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIUSEPPE MACCIOTTA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 141/2012 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI

SEZ. DIST. DI SASSARI, depositata il 21/04/2012 R.G.N. 284/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/12/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito l’Avvocato CLAUDIO LALLI;

udito l’Avvocato PAOLA FIECCHI per delega verbale Avvocato MACCIOTTA

GIUSEPPE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con sentenza depositata il 21.4.2012, la Corte d’appello di Cagliari – sez. distaccata di Sassari, in parziale riforma della statuizione del primo giudice, rigettava la domanda di F.L. volta alla conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato del contratto a termine stipulato con ARST (oggi ARST s.p.a.) per il periodo 19.7.2004-8.11.2004, poi prorogato fino al 18.4.2005, e condannava l’azienda a risarcire il danno patito dal lavoratore, che liquidava in 2,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita.

La Corte, in particolare, riteneva che i contratti stipulati con l’azienda appellante, che all’epoca dei fatti era ente pubblico economico preposto ai trasporti regionali della Sardegna, non fossero suscettibili di essere convertiti in rapporti a tempo indeterminato, ostandovi da un lato la previsione della L.R. Sardegna n. 16 del 1974, art. 23 e dall’altro il combinato disposto del D.L. n. 702 del 1978, art. 5 (conv. con L. n. 3 del 1979), e della L. n. 153 del 1980, art. 8 e – sul presupposto incontroverso che l’apposizione del termine fosse viziata di nullità – condannava l’azienda a risarcire i danni al lavoratore appellato in applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32.

Contro tali statuizioni ricorre F.L. con cinque motivi. ARST s.p.a. resiste con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

Con il primo motivo, parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L.R. Sardegna n. 16 del 1974, art. 23, dell’art. 117 Cost. e della L. Cost. n. 3 del 1948, recante approvazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna, nonchè subordinatamente l’illegittimità costituzionale dell’art. 23 cit., per contrasto con gli artt. 3 e 117 Cost. e con la L. Cost. n. 3 del 1948, per avere la Corte di merito ritenuto che l’assunzione alle dipendenze di ARST dovesse avvenire necessariamente per pubblico concorso, con conseguente insuscettibilità di conversione dei contratti a termine stipulati illegittimamente con essa.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.L. n. 702 del 1978, art. 5 (conv. con L. n. 3 del 1979), nonchè della L. n. 142 del 1990, artt. 23 e 25, per avere la Corte territoriale ritenuto l’applicabilità ad un’azienda pubblica regionale della prima delle disposizioni citate al fine di dedurne la nullità delle assunzioni disposte in deroga all’obbligo del concorso.

Con il terzo motivo, il ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione del D.L. n. 702 del 1978, della L.R. Sardegna n. 16 del 1974 e del D.Lgs. n. 368 del 2001, per avere la Corte di merito ritenuto che soltanto la verifica della legittimità dell’apposizione del termine dovesse essere condotta alla stregua di tale ultima disciplina, ricadendo invece le conseguenze dell’accertamento della nullità della stipulazione sotto l’imperio del D.L. n. 702 del 1978 e della L.R. Sardegna n. 16 del 1974.

Con il quarto motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, anche in relazione alla L. n. 604 del 1966, art. 8, per avere la Corte territoriale ritenuto che la disposizione citata prevedesse una sanzione dissuasiva, a termini dell’ordinamento comunitario, rispetto all’utilizzo abusivo della stipulazione a termine.

Da ultimo, con il quinto motivo, parte ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, in relazione agli artt. 1218, 1219, 1223, 1224, 1225 e 1226 c.c., nonchè per vizio di motivazione, per avere la Corte di merito liquidato il risarcimento del danno nella misura minima di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32.

Ciò posto, i primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, stante l’intima connessione delle censure svolte, e sono infondati.

Va premesso che la L.R. Sardegna n. 16 del 1974, art. 23, stabilisce espressamente che, fatta eccezione per gli speciali casi contemplati dal precedente art. 22, che qui non vengono in rilievo, “il personale dell’ARST è assunto esclusivamente mediante concorso pubblico”.

Si tratta di una limitazione delle modalità di accesso all’impiego che, oltre ad apparire coerente con analoghe disposizioni già previste per i comuni, i consorzi e le rispettive aziende dal D.L. n. 702 del 1978, art. 5 (conv. con L. n. 3 del 1979), nonchè per le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica dal D.L. n. 112 del 2008, art. 18 (conv. con L. n. 133 del 2008), ed ancora, da ultimo, per le società a partecipazione pubblica dal D.Lgs. n. 175 del 2016, art. 19, trova la sua ratio nel principio costituzionale di buona amministrazione degli uffici pubblici (art. 97 Cost.), che collega la regola del concorso non tanto alla natura giuridica pubblica o privata del rapporto di lavoro, quanto piuttosto alla natura “sostanzialmente pubblica” della persona giuridica alle cui dipendenze esso si costituisce (cfr. in tal senso Corte Cost. nn. 29 del 2006, 52 e 68 del 2011), nel senso che il soggetto che figura quale datore di lavoro, indipendentemente dalla forma con cui opera nel mondo giuridico, imputa alla finanza pubblica i risultati della sua attività (cfr. Corte Cost. n. 466 del 1993). E se è vero che, proprio per ciò, tale disposizione non è nemmeno sospettabile di violare la competenza esclusiva statale in materia di “ordinamento civile”, di cui all’art. 117 Cost., comma 2, lett. l), giacchè non può in alcun modo dirsi volta ad introdurre limitazioni alla capacità di agire delle persone giuridiche private (cfr. ancora Corte Cost. n. 29 del 2006, che sulla scorta di tali argomenti ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della L.R. Abruzzo n. 23 del 2004, art. 7, comma 4, lett. f), che prevede che le società a capitale interamente pubblico, affidatarie del servizio pubblico, sono obbligate al rispetto delle procedure di evidenza pubblica imposte agli enti locali per l’assunzione di personale dipendente), non è meno vero che l’effetto precipuo di codesta limitazione all’accesso all’impiego consiste nell’impossibilità che gli eventuali contratti a tempo determinato che siano stati illegittimamente stipulati con ARST possano essere convertiti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato: la previsione legislativa di una concorsualità per le assunzioni non può infatti che impedire la conversione, dal momento che l’automatica trasformazione del rapporto precorso inter partes finirebbe per eludere le garanzie predisposte dall’obbligo del concorso a tutela dell’interesse pubblico (cfr. in tal senso Cass. nn. 11163 del 2008, 1308 del 2013 e, da ult., Cass. S.U. n. 4685 del 2015, in motivazione).

Va semmai aggiunto che la disposizione della L.R. Sardegna n. 16 del 1974, art. 23, nella misura in cui reca logicamente in sè la norma relativa all’impossibilità di conversione dei contratti a termine illegittimamente stipulati con ARST, con ciò introducendo una difformità di trattamento rispetto alla sanzione generale della conversione di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, non appare nemmeno suscettibile di violare l’art. 3 Cost., avendo la Corte costituzionale già precisato, con riferimento all’analoga norma contenuta nel T.U. n. 165 del 2001, art. 36, che tanto è da escludersi in ragione della copertura costituzionale apprestata dall’art. 97 Cost., al principio dell’accesso all’impiego mediante concorso (Corte Cost. n. 89 del 2003), da ritenersi forma generale e ordinaria di reclutamento per le figure soggettive pubbliche (nel senso anzidetto), a presidio delle esigenze di imparzialità e di efficienza dell’azione amministrativa (Corte cOst. n. 363 del 2006). Ed egualmente è a dirsi rispetto alla direttiva comunitaria 1999/70/CE, rilevante come tertium comparationis rispetto a possibili violazioni degli artt. 11 e 117 Cost., avendo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea chiarito che spetta alle autorità nazionali adottare misure adeguate per far fronte agli abusi nella reiterazione dei contratti a termine e che queste ultime possono essere anche diverse dalla conversione del rapporto a tempo indeterminato, purchè rispettino i principi di equivalenza e siano sufficientemente effettive e dissuasive per garantire l’efficacia delle norme adottate in attuazione dell’Accordo quadro recepito dalla direttiva cit. (v. da ult. C. Giust. UE, 12 dicembre 2013, C-50/13, Papalia; Id., 7 settembre 2006, C-53/03, Marrosu e Sardino; Id., 7 settembre 2006, C-180/04, Vassallo; Id., 4 luglio 2006, C-212/04, Adeneler).

Corretta negli anzidetti termini la motivazione della sentenza impugnata, dovendosi ritenere estranei all’odierna materia del contendere i riferimenti in essa contenuti al D.L. n. 702 del 1978, art. 5 e L. n. 153 del 1980, art. 8, sono parimenti infondati il quarto e il quinto motivo, con i quali, come detto, il ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia dato in specie applicazione alla L. n. 183 del 2010, art. 32, liquidandogli i danni patiti nella misura minima prevista dalla disposizione citata.

Va premesso, al riguardo, che le Sezioni Unite questa Corte, con riferimento all’analoga norma del T.U. n. 165 del 2001, art. 36, hanno già avuto modo di chiarire che nell’ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine alle dipendenze di una pubblica amministrazione, il pregiudizio economico oggetto di risarcimento non può essere collegato alla mancata conversione del rapporto: quest’ultima, infatti, è esclusa per legge e trattasi di esclusione affatto legittima sia secondo i parametri costituzionali che secondo quelli comunitari (Cass. S.U. n. 5072 del 2016).

Piuttosto, considerato che l’efficacia dissuasiva richiesta dalla clausola 5 dell’Accordo quadro recepito nella direttiva 1999/70/CE postula una disciplina agevolatrice e di favore che consenta al lavoratore che abbia patito la reiterazione di contratti a termine di avvalersi di una presunzione di legge circa l’ammontare del danno, che sarà normalmente correlato alla perdita di chance di altre occasioni di lavoro stabile, le Sezioni Unite hanno rinvenuto nella L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, una disposizione idonea allo scopo, nella misura in cui, prevedendo un risarcimento predeterminato tra un minimo ed un massimo, consente pro tanto al lavoratore di essere esonerato dall’onere della prova, fermo restando il suo diritto di provare di aver subito danni ulteriori (cfr. ancora Cass. S.U. n. 5072 del 2016, in motivazione).

Considerato che tali principi possono senz’altro estendersi, da un punto di vista soggettivo, alle fattispecie in cui la conversione non può operare in ragione della natura pubblica in senso sostanziale del soggetto che figura quale datore di lavoro e, da un punto di vista oggettivo, alla fattispecie dell’unico contratto prorogato, non essendo seriamente dubitabile che sussistano al riguardo le medesime esigenze di prevenire gli abusi che hanno ispirato il legislatore comunitario, ne deriva che la sentenza impugnata (che ha debitamente motivato la determinazione del risarcimento nella misura minima “in relazione alla durata complessiva del rapporto”) resiste alle censure mossele con il quarto e il quinto motivo, non potendo, per un verso, darsi ingresso alla pretesa di parametrare il danno a quello subito da un lavoratore licenziato e non avendo, per altro verso, parte ricorrente nemmeno baluginato danni ulteriori rispetto a quelli forfetariamente riconosciutile.

Il ricorso, pertanto, va rigettato. La novità e complessità della questione, che sotto più profili rientra nel contrasto giurisprudenziale che ha originato l’intervento delle Sezioni Unite di questa Corte, suggerisce la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. Tenuto conto del rigetto del ricorso, sussistono invece i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13 , comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA