Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5285 del 06/03/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 5285 Anno 2018
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: BERRINO UMBERTO

SENTENZA

i

sul ricorso 21736-2012 proposto da:
PARAFIORITI

ANTONINO

C.F.

MPRENTN24H05D861Q,

domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato RITA LAZZARA,
giusta delega in atti;
– ricorrente-

2017
contro

4242

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

I.N.P.S.
SOCIALE

C.F.

80078750587

in

persona

del

suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in

Data pubblicazione: 06/03/2018

proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.
Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.
C.F. 05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

MARITATO, giusta delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

SE.RI.T.

SICILIA

S.P.A.,

già

Montepaschi

Serit

s.p.a.;

intimata

avverso la sentenza n. 990/2011 della CORTE D’APPELLO
di MESSINA, depositata il 03/10/2011 R.G.N.
1407/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/11/2017 dal Consigliere Dott. UMBERTO
BERRINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato LELIO MARITATO.

avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO

Fatti di causa
La Corte d’appello di Messina (sentenza del 3.10.2011), pronunziando
sull’impugnazione di Parafioriti Antonino avverso la sentenza del giudice del
lavoro del Tribunale della stessa sede che aveva dichiarato inammissibile, in
quanto tardiva, l’opposizione alla cartella esattoriale notificatagli per conto

l’opponente notificato il ricorso nel primo giorno seguente non festivo dopo la
scadenza del termine di 40 giorni di cui all’art. 24, comma 5°, del d.lgs. n.
46/1999, ha rigettato, tuttavia, l’opposizione nel merito.
In particolare la Corte territoriale, dopo aver precisato che i motivi inerenti ai
vizi formali della cartella esattoriale erano inammissibili, in quanto proposti
oltre il termine di 20 giorni previsto per l’opposizione ai singoli atti esecutivi di
cui all’art. 617 c.p.c., ha osservato che l’opponente non aveva fornito la prova
della sussistenza delle condizioni per godere degli sgravi contributivi connessi
ai contratti di riallineamento di cui all’art. 5, comma 3, del D.L. n. 510/1996,
convertito dalla legge n. 608/1996.
Ne conseguiva, ai fini contributivi, che trovava applicazione il criterio del
salario medio convenzionale e dal 1998 in avanti quello del minimale
contributivo rapportato alla retribuzione fissata dai contratti collettivi stipulati
dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Quindi, secondo
la Corte d’appello, i motivi di merito dell’opposizione erano del tutto infondati,
come del pari il motivo relativo all’eccessività delle somme richieste a titolo di
regime sanzionatorio.
Per la cassazione della sentenza ricorre Parafioriti Antonino con tre motivi.
Resiste con controricorso l’Inps.
Ragioni della decisione
1. Col primo motivo, dedotto per violazione e falsa applicazione dell’art. 112
c.p.c., in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., nonchè per omessa pronunzia in
ordine al primo motivo di opposizione alla cartella esattoriale, riproposto in
appello in merito alla eccepita prescrizione del credito contributivo, il ricorrente
lamenta che la Corte territoriale, pur avendo dato atto della predetta
eccezione, ne ha omesso erroneamente la disamina. Ritiene il ricorrente che
nella fattispecie operava la prescrizione quinquennale di cui all’art. 3, commi 9

dell’Inps in data 24.4.2006, pur ritenendo che l’appello era fondato, avendo

e 10 della legge n. 335 del 1995 e all’art. 55 del RDL n. 1827 del 1935, che il
più recente dei crediti portati nella cartella opposta ineriva al quarto trimestre
del 1999 e che, mancando validi atti interruttivi e considerando l’avvenuta
notifica della cartella alla data 24.4.2006, la prescrizione dello stesso credito
sarebbe maturata nel gennaio del 2005, mentre i crediti precedenti al quarto

causa estintiva del predetto credito era stata dedotta già con l’iniziale
opposizione, ma che la Corte d’appello non si era preoccupata di esaminarla,
contravvenendo, in tal modo, alle citate disposizioni di legge.
2. Col secondo motivo, dedotto per violazione e falsa applicazione dell’art.
276, comma 2°, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., il
ricorrente lamenta che la Corte d’appello avrebbe dovuto esaminare
preliminarmente la questione della eccepita prescrizione del credito
contributivo, sollevata ritualmente con l’atto di opposizione, mentre la stessa
aveva rigettato il gravame ritenendo infondati i motivi d’appello riguardanti il
merito della controversia.
3. Col terzo motivo, proposto per violazione e falsa applicazione dell’art.3,
commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995 e dell’art. 55 del RDL n. 1827 del
1935, nonché per omessa motivazione in ordine ad un punto decisivo della
controversia in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., il ricorrente rileva che
neanche può configurarsi nella fattispecie un’ipotesi di decisione implicita di
rigetto della eccezione di prescrizione dei crediti contributivi di cui alla cartella
opposta, in quanto la predetta normativa ha introdotto una disciplina
particolare in materia di prescrizione rispetto a quella del codice civile, al
punto che una volta decorsi i termini di prescrizione il contribuente debitore
che abbia ancora interesse ad adempiere non può farlo e, nel contempo, l’ente
creditore non può ricevere la contribuzione, né richiederla, a ciò ostando un
divieto di ordine pubblico imposto dal secondo comma del predetto art. 55 del
RDL 1827/35. Ne deriva, secondo tale assunto difensivo, che nella fattispecie il
decorso del termine di prescrizione aveva avuto effetto estintivo della relativa
obbligazione e nessuna procedura di recupero avrebbe potuto essere attuata,
per cui male aveva fatto la Corte di merito ad omettere la motivazione in
ordine ad una questione decisiva per il giudizio come quella della dedotta

trimestre del 1999 si erano prescritti. Osserva, altresì, il ricorrente che tale

prescrizione.
4.

Il primo motivo è inammissibile per violazione del principio di

autosufficienza in quanto il ricorrente non provvede all’integrale trascrizione
dell’appello, non consentendo, in tal modo, a questa Corte di avere compiuta
contezza delle argomentazioni difensive concernenti la questione della

Corte d’appello. In effetti il ricorrente, dopo aver indicato quelle che a suo
giudizio erano state le ragioni della eccepita prescrizione illustrate in prime
cure, si limita a lamentarsi del fatto che la Corte d’appello esaminò il merito
della vicenda trascurando la disamina della questione della prescrizione, ma
non indica in quali termini precisi propose i motivi di impugnazione riflettenti la
specifica questione della prescrizione, per cui non consente di verificare se
realmente si concretizzò un’omissione di pronunzia a tal riguardo da parte
della Corte territoriale.
5.

Il secondo motivo, che vede sull’asserita necessità della disamina

preliminare della questione della prescrizione del credito portato dalla cartella
esattoriale, è infondato, in quanto nel formulare tale doglianza il ricorrente fa
erroneamente leva sull’asserita violazione della norma di rito di cui all’art. 276
c.p.c., comma 2°, che stabilisce la priorità della trattazione delle questioni
pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d’ufficio rispetto all’esame del
merito della causa, mentre nella fattispecie la questione della cui mancata
disamina preliminare si duole il ricorrente, vale a dire quella della prescrizione,
rappresenta una tipica questione preliminare di merito e non una questione
pregiudiziale di rito.
6. Infine, è infondato il terzo motivo, per la parte riflettente la lamentata
omessa motivazione sulla questione della prescrizione, atteso che l’appellante
si limitò ad invocare genericamente tale causa estintiva del credito e
l’annullamento della cartella con la remissione degli atti al Tribunale di Messina
per l’istruzione della causa e la decisione sulle domande proposte con il ricorso
introduttivo del giudizio di primo grado “qui da intendersi integralmente
riportato e trascritto” (v. ultima parte dell’illustrazione del secondo motivo del

presente ricorso in cui si richiama la pagina 2 dell’atto di appello). In pratica,
la doglianza pecca di autosufficienza, in quanto il ricorrente avrebbe dovuto

prescrizione rispetto alle quali ci si duole dell’omessa pronunzia da parte della

riprodurre le specifiche ragioni di diritto prospettate in grado d’appello in
ordine alla reclamata prescrizione, onde consentire di verificare se ci fu
realmente una omessa motivazione in merito a tale causa estintiva del credito
contributivo della controparte.
Il motivo è, invece, inammissibile nella parte in cui ci si duole della violazione

tale censura implica l’esame preliminare di una questione di fatto, quale quella
della esatta verifica delle frazioni temporali del credito oggetto della cartella
esattoriale opposta e dell’esistenza o meno di validi atti interruttivi, indagine,
questa, che non è consentita nella presente sede di legittimità, trattandosi di
una tipica questione di merito.
In definitiva, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente,
in base al principio della soccombenza, al pagamento delle spese del presente
giudizio che vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio nella misura di C 1700,00, di cui C 1500,00 per compensi
professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma il 2 novembre 2017

delle norme speciali sulla prescrizione applicabili nella fattispecie: invero, una

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