Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5284 del 26/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/02/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 26/02/2020), n.5284

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21909-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

VINCENZO TARANTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 371/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

24/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1 Con sentenza n. 371/13/18, depositata in data 24 gennaio 2018, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, accoglieva parzialmente l’appello proposto da M.M., quale socio illimitatamente responsabile della società Tutto per l’Edilizia Sas dei fratelli M.F. e M.M., avverso la sentenza n. 7090/11/15 della Commissione tributaria provinciale di Catania, relativa ad avviso di accertamento per II.DD. e IVA 2008, con il quale veniva rettificata la dichiarazione dei redditi della società con rideterminazione del reddito imponibile. In particolare i giudici di secondo grado rideterminavano il reddito non dichiarato della società in Euro 86.616,86 in luogo del maggior reddito di Euro 480.330 accertato dall’Ufficio.

2. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo due motivi, cui ha replicato il contribuente con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1 Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’Agenzia ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 28, comma 4, nonchè degli artt. 2495 e 2312 c.c., dell’art. 11 preleggi e della L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 1, poichè la CTR ha dichiarato inesistente la notifica dell’avviso di accertamento notificato alla società, cessata in data 23 ottobre 2013, e ai due soci amministratori della società estinta, senza considerare la novella di cui alle previsioni di legge, e che nel caso di specie va considerato operante l’effetto successorio nei confronti dei soci;

1.1 Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’Agenzia ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, e del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e 55, per aver la CTR contraddittoriamente ritenuto che la rettifica dei maggiori ricavi fosse stata determinata induttivamente sulla base di un iter logico giuridico viziato.

2. Il primo motivo è inammissibile in quanto non coglie l’effettiva ratio decidendi della sentenza.

2.1 I giudici di seconde cure, pur precisando che l’avviso di accertamento non poteva essere emesso nei confronti di una società estinta, hanno esaminato nel merito la pretesa fiscale annullando l’avviso emesso nei confronti del soci per la parziale infondatezza dell’accertamento.

3 Il secondo motivo è infondato.

3.1 E’ pacifico che l’accertamento è stato di tipo induttivo puro.

Questa Corte ha avuto modo di affermare che “in caso di accertamento induttivo puro l’Amministrazione finanziaria può ricorrere a presunzioni “supersemplici”, ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, ma deve comunque determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, poichè, altrimenti, sarebbe oggetto di imposizione il profitto lordo in luogo di quello netto, in violazione dell’art. 53 Cost., non potendo trovare applicazione il TUIR, art. 109 che ammette in deduzione solo i costi risultanti dal conto economico.” (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 19191 del 17/07/2019, Rv. 654710 – 01). Inoltre, la Consulta insegna che: “In caso di accertamento induttivo, si deve tenere conto – in ossequio al principio di capacità contributiva – non solo dei maggiori ricavi ma anche della incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall’ammontare dei prelievi non giustificati” (Corte Cost. n. 225 del 2005).

3.2 Nel caso di specie, la rideterminazione induttiva del reddito imponibile d’impresa è intervenuta a seguito della pacifica omessa dichiarazione dei ricavi, confermata dal fatto che le rimanenze finali alla fine degli anni 2005, 2006 e 2007 erano inferiori a quanto risultava da un inventario extracontabile reperito presso la società in sede di accesso. Su tali condivise premesse, la CTR ha compiuto un accertamento in fatto alle pagg. 8 e 9 della sentenza secondo cui l’Agenzia non avrebbe tenuto conto del valore delle giacenze iniziali nell’anno di imposta 2008 nè del costo necessario per il maggior ricavo così rideterminato. L’Agenzia ricorrente a pag. 20 del ricorso ha replicato, ma senza cogliere nel segno, in quanto in primo luogo ha fatto riferimento alle diverse rimanenze finali 2009 – non oggetto della presente ripresa – e, in secondo luogo, pur ampiamente citando la giurisprudenza della Corte non ha specificamente contestato l’accertamento in fatto della CTR nel quale è stata operata una rideterminazione induttiva del reddito che ha tenuto conto dell’incidenza dei costi per produrla, conformemente ai principi della Corte e della Consulta sopra richiamati.

4 In conclusione il ricorso va rigettato.

5 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte;

rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 7.800 per compensi oltre ad Euro 200 per esborsi oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2020

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