Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5284 del 25/02/2021

Cassazione civile sez. I, 25/02/2021, (ud. 22/12/2020, dep. 25/02/2021), n.5284

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16065/2019 proposto da:

O.C., elettivamente domiciliato presso l’indirizzo

PEC avvannarosaoddone01.pecordineavvocatitorino.it, rappresentato e

difeso dall’avv. A. Oddone, giusta procura in atti.

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 09/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/12/2020 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Torino ha respinto il ricorso proposto da O.C. cittadino (OMISSIS), avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di aver deciso di lasciare la Nigeria, in quanto alla morte del padre del suo patrigno, capo dei sacerdoti dell’idolo della sua comunità, il patrigno che ne era l’assistente diventava a sua volta capo dei sacerdoti e chiedeva al ricorrente di diventare il proprio assistente. Poichè il ricorrente aveva rifiutato l’incarico, anche con l’approvazione della madre, nascevano tra i coniugi dei litigi che culminavano in un incidente in cui la madre, dopo essere stata picchiata dal marito, cadeva dalle scale e moriva. Il ricorrente, allora, per vendicarsi, avrebbe incendiato il tempio dell’idolo attirandosi la persecuzione di tutta la comunità.

A sostegno della propria decisione di rigetto, il tribunale ha ritenuto il ricorrente non credibile perchè gli assunti erano vaghi e incoerenti e come tali non idonei a supportare l’adozione di una delle forme di protezione internazionale previste dall’ordinamento. Pertanto, il tribunale non ha riconosciuto sussistere i presupposti dello status di rifugiato nè gli estremi per il riconoscimento della protezione sussidiaria, non essendo ravvisabile il rischio di subire un “danno grave” ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, neppure declinato secondo l’ipotesi di cui alla lett. c), in quanto dalle fonti informative disponibili, nella zona di provenienza del ricorrente, non risulta esistente una situazione di violenza indiscriminata dovuta a conflitto armato. Neppure erano state allegate e dimostrate, secondo il tribunale, la ricorrenza di specifiche situazioni di vulnerabilità.

Contro il decreto del medesimo tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione del tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ovvero omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per la mancata concessione della protezione sussidiaria; (ii) sotto un secondo profilo (rubricato come terzo), per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per la mancata valutazione delle condizioni di vulnerabilità del ricorrente, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.

Il primo motivo è inammissibile, in quanto solleva censure sull’accertamento di fatto, condotto dal tribunale, in riferimento alla situazione della Nigeria, sulla base delle fonti consultate, che il ricorrente ha contestato ma in termini di mero dissenso, senza provvedere ad alcun approfondimento alternativo.

Il motivo sulla protezione umanitaria è inammissibile, in quanto generico e perchè la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dal Tribunale che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere su le

spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

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