Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5284 del 06/03/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 5284 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: MIGLIO FRANCESCA

SENTENZA

sul ricorso 5424-2012 proposto da:
LAULETTA ROCCO C.F. LLTRCC46D17C271D, elettivamente
domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II N. 18,
STUDIO LEGALE LESSONA), presso lo studio degli
avvocati MAURO MONTINI e DOMENICO IARIA, che lo
rappresentano e difendono giusta delega in atti;
– ricorrente –

2017
4233

contro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PISTOIA P.I. 00236340477,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANGELICO 45,

Data pubblicazione: 06/03/2018

presso lo studio dell’avvocato FAUSTO BUCCELLATO,
rappresentata e difesa dall’avvocato LUCIA COPPOLA,
giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1160/2011 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/10/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCA
MIGLIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. STEFANO VISONA’, che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato LAURA MARRAS per delega verbale
Avvocato MAURO MONTINI;
E’ comparso l’Avvocato BARBARA PICCINI per delega
verbale Avvocato GIOVANNI DE NIGRIS.

7./

di FIRENZE, depositata il 02/12/2011 r.g.n. 169/2010;

Udienza del 26.10.2017 n.16 del ruolo
RG n.5424/12
Presidente: Napoletano – estensore :Miglio

RG. 5424/2012

Con sentenza del 2.12.2011, la Corte di Appello di Firenze ha riformato la
sentenza del 10 dicembre 2009 del Tribunale di Pistoia che aveva accolto la domanda
proposta in primo grado da Rocco Lauletta, segretario provinciale, diretta alla
rideterminazione della retribuzione di posizione, sulla base dell’art. 41, comma 5, del
CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001 e alla condanna
dell’ente territoriale convenuto al pagamento delle relative differenze retributive.
La Corte territoriale ha rigettato la domanda, sulla base della interpretazione del citato
articolo 41, ritenendo che ” la regola negoziale in esame non possa trovare sempre e
comunque una sua applicazione astratta, ma al contrario, debba commisurarsi alla
specifica fattispecie che, come è ovvio, può cambiare nei contenuti da caso a caso. E,
pertanto, il difetto della concreta dimostrazione di un pregiudizio concreto rapportato
alla natura e all’impegno dell’incarico aggiuntivo rispetto all’impegno dell’incarico
base, non consente di dare applicazione alla regola invocata dal lavoratore, mancando
la prova su una circostanza determinante e cioè sul fatto che l’incarico aggiuntivo
rappresenti ed abbia rappresentato un onere maggiore di quanto non lo sia in una
diversa realtà dove l’incarico aggiuntivo non sia affidato. In difetto di tale specifica
dimostrazione è escluso, infatti, che l’assorbimento abbia penalizzato il segretario. Il
che conferma che, anche in astratto, la lettura della norma pattizia che offre il
lavoratore non corrisponde ad una sua corretta interpretazione.”
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Rocco Lauletta sulla base di sei
motivi, cui ha resistito l’Amministrazione provinciale con controricorso.
Il Lauletta ha altresì formulato al punto 6 del ricorso, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 4, comma 26, della legge 12.11.2011 n.183, per violazione
degli artt. 2,3,11,36,97,101,102 e 117 della Costituzione; al punto 7, istanza di
disapplicazione e/o illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 26, della legge
12.11.2011 n. 183, per violazione degli artt. 2,3,11,36,97,101,102,117 della
Costituzione nonché violazione dell’art. 6 paragrafo 1, della CEDU e violazione dell’art.
1 del Protocollo 1 della medesima convenzione; nuovamente e, sotto altro profilo, al
punto 8, formula questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 26 della
legge 12.11.2011 n. 183 per violazione degli artt. 2,3,11,36, 97,101,102,117 della
Costituzione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il géorrente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, il Lauletta denuncia, ex art. 360 n. 3 c.p.c., la
violazione e / falsa applicazione dell’art. 41 CCNL del 16.5.2001 dei segretari comunali
e provinciali e la violazione del contratto integrativo di livello nazionale dei segretari

allegato 2 del ricorso per cassazione) sostenendo che, nel calcolo della retribuzione di
posizione, l’allineamento all’indennità percepita dal dirigente con funzione più elevata,
previsto dal quinto comma del citato art. 41, rappresenti la base alla quale aggiungere
la maggiorazione prevista al comma 4 del CCNL, soltanto eventuale, collegata dalla
contrattazione collettiva alla sussistenza di condizioni di carattere oggettivo e
soggettivo, tra le quali le funzioni aggiuntive.
Il ricorrente inoltre sostiene che, qualora le maggiorazioni stipendiali di cui al comma
4 fossero assorbite dal riallineamento previsto dal quinto comma, verrebbero
penalizzati i funzionari maggiormente gravati di compiti, in violazione del principio di
corrispettività, in virtù del quale gli incarichi ulteriori rispetto a quelli istituzionali
devono avere una propria remunerazione.
Sottolinea, inoltre, il diverso regime previdenziale dei due aumenti retributivi
(confluendo la retribuzione di base comprensiva del riallineamento nella quota A,
venendo, al contrario, la maggiorazione di cui al comma 4, ricompresa nella diversa
quota B della pensione).
Dalle differenze ontologiche delle due componenti stipendiali il ricorrente desume
l’impossibilità della loro valutazione unitaria ai fini dell’applicazione del meccanismo di
cui al comma 5.
Al punto 1.3. il ricorrente censura la “ratio decidendi” della sentenza impugnata, ai
sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., facendo riferimento alla parte di motivazione in cui
attribuisce al segretario comunale l’onere di provare l’esistenza di un non meglio
precisato pregiudizio economico”tenuto conto della specificità del rapporto, perché è
verosimile che l’una o l’altra ricostruzione conducano a risultati diversi a seconda della
entità di partenza della retribuzione di posizione in ragione delle dimensioni dell’ente e
della misura della retribuzione di posizione percepita dall’ente di riferimento”.

Ad

avviso del ricorrente, tale onere probatorio non sarebbe previsto dall’art. 41 del CCNL.

comunali e provinciali n.2 del 22.12.2003 sub artt. 1362, 1366 e 1367 c.c.(prodotto in

-;
2.44/Con

il secondo motivo di

ricorso, il

Lauletta ritorna sulla. “ratio

A t, ,,r
t

decidendilamentando la motivazione insufficiente e contraddittoria circa un punto

decisivo della controversia anche ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., deducendo che la
Corte territoriale ha ritenuto la infondatezza della domanda, per la mancata
allegazione e dimostrazione della maggiore gravosità dell’incarico aggiuntivo, così
ponendo a carico del ricorrente un onere probatorio inesistente, alla luce del quadro
della contrattazione collettiva, che correla la maggiorazione di cui al comma 4 della

gravosità (oggettiva o soggettiva) dell’incarico.
3. Con il terzo motivo di ricorso il Lauletta deduce, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la
violazione degli artt.2697 c.c. e 416, 420 e 437 c.p.c., criticando la sentenza della
Corte territoriale nella parte in cui ha posto a suo carico l’onere della prova della
maggiore onerosità dell’incarico, atteso che la circostanza non era stata contestata e
avrebbe pertanto dovuto ritenersi pacifica ex artt. 416, 420 e 437 c.p.c.
4.

Con il quarto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.,

l’erroneità del capo della motivazione ove si assume che l’amministrazione,
nell’applicare il riallineamento della retribuzione base avrebbe assorbito la retribuzione
percepita dal lavoratore comprensiva delle maggiorazioni di cui al comma 4 dell’art.
41 del CCNL già attribuitegli, asserendo che in realtà non sarebbe mai stato applicato
il riallineamento nella determinazione della sua retribuzione di posizione.
5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.
4, comma 26, della legge n.183 del 2011, “ius superveniens”, essendo entrato in
vigore dopo la pubblicazione della sentenza della Corte di Appello e prima della
notifica del ricorso per cassazione , che così recita

:”il meccanismo del riallineamento

stipendiale previsto dall’art. 41, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro
dei segretari comunali e provinciali del 16.5.2001, per il quadriennio normativo 19982001 e per il biennio economico 1998-1999 si applica alla retribuzione di posizione
complessivamente intesa, ivi inclusa la eventuale maggiorazione di cui al comma 4 del
medesimo articolo 41. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
è fatto divieto di corrispondere somme in applicazione dell’art. 41, comma 5, del citato
contratto collettivo nazionale di lavoro del 16.5.2001 diversamente conteggiate, anche
se riferite a periodi già trascorsi. E’ fatta salva l’esecuzione dei giudicati formatisi alla
data di entrata in vigore della presente legge”.
Ad avviso del ricorrente, la interpretazione conforme a Costituzione della norma, che
interviene sul meccanismo di calcolo della retribuzione di posizione sposando la tesi

3/

norma pattizia (al medesimo già concessa dal datore di lavoro) proprio alla maggiore

dell’assorbimento proposta da parte datoriale, implicherebbe la esclusione dal suo
ambito di applicazione delle fattispecie maturate ed esaurite in epoca precedente,
quale è pacificamente quella di specie, concernente il periodo 1.4.2006 – 15.11.2009.
6. Al punto sei il Lauletta dubita della legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 26 ,
legge 12.11.2011 n.183, per violazione degli artt. 2,3,11,36,97,101,102 e 117 Cost.
(art, 360 comma 1 n. 3 c.p.c.), affermando che qualora la norma non fosse
interpretata nel senso già chiarito al motivo precedente, diverrebbero ammissibili

parti ad una medesima disposizione contrattuale, in violazione del principio della
giusta retribuzione.
7. Al punto sette, il ricorrente propone istanza di disapplicazione e/o illegittimità
costituzionale dell’art. 4, comma 26, della legge 12.11.2011 n. 183 per violazione
degli artt 2,3,11,36,97,101,102, 117 Costituzione. Violazione dell’art. 6, paragrafo

1

della CEDU e violazione dell’art.1 protocollo n. 1 della medesima convenzione.(art.
360, comma 1, n. 3 c.p.c.).
8. Al punto 8 il ricorrente dubita della legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 26,
della legge 12.11.2001 n. 183, per violazione degli artt. 2,3,11,36,97,101,102,117
Cost. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)
9. Al punto 9 il ricorrente deduce la violazione dell’art. 4, comma 26, della legge
12.11.2011 n. 183, in quanto la Provincia di Pistoia non avrebbe effettuato alcun
riallineamento stipendiale, non assoggettando la maggiorazione della retribuzione di
posizione attribuita ex art. 41 comma 4, al regime previdenziale di cui alla quota base.
10. I motivi di ricorso, per la stretta connessione che li caratterizza, devono trattarsi
congiuntamente.
L’art. 41 del CCNL del 16 maggio 2001 dei segretari comunali e provinciali, al primo
comma, dispone che la retribuzione di posizione spettante ai segretari comunali è
collegata alla rilevanza delle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità in
relazione alla tipologia dell’ente di cui il segretario è titolare; al comma 3 individua gli
importi minimi annui spettanti, suddivisi in tre livelli, legati tutti alle dimensioni
dell’ente territoriale; il successivo comma 4 prevede che possano essere corrisposte
maggiorazioni dei compensi di cui al comma 3 “nell’ambito delle risorse disponibili e
nel rispetto della capacità di spesa, nonché delle condizioni, dei criteri e dei parametri
di riferimento stabiliti in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa
nazionale.” Il quinto comma prevede che gli enti assicurino, nell’ambito delle risorse
disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, che la retribuzione di posizione del

4/

trattamenti economici diversi per il sol fatto della applicazione in concreto data dalle

segretario non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata
-~te, in base al contratto collettivo dell’area della dirigenza, o, in assenza di
dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa.”
Come evidenziato dal ricorrente al punto 1.3. del ricorso, la regola del
“riallineamento”di cui al comma 5 dell’art. 41 CCNL, al contrario di quanto ritenuto
dalla Corte territoriale, non fa riferimento ad alcun incarico aggiuntivo o né prevede

natura e all’impegno dell’incarico aggiuntivo rispetto all’impegno dell’incarico base”.
Il ricorso non è,tuttavia,meritevole di accoglimento per una motivazione, comunque
relativa alla interpretazione della norma in esame, diversa da quella costituente la
“ratio decidendi” che ha portato la Corte territoriale al rigetto della domanda.
Il collegio preliminarmente osserva che l’art. 63, comma 5 d.lgs. n. 165 del 2001,
introducendo la significativa novità del ricorso per cassazione per violazione e falsa 9?
applicazione di contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro nelle controversie
relative ai rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni, ha inteso attribuire alla
Corte una funzione nomofilattica nella interpretazione della contrattazione collettiva di
livello nazionale nel settore del pubblico impiego contrattualizzato, tendenzialmente
modellata ad immagine del sindacato sulle norme di legge, giustificata dalla necessità
di assicurare la esegesi uniforme di disposizioni che, pur avendo natura negoziale, per
effetto delle disposizioni contenute nel richiamato decreto, sono destinate a realizzare
la regolamentazione omogenea dei rapporti di lavoro con la

P.A. e costituiscono un

vincolo per il datore di lavoro pubblico.
La funzione che l’interpretazione diretta realizza e la particolare natura dei contratti
collettivi nel settore pubblico sono state valorizzate dalle Sezioni Unite di questa Corte
per affermare da un lato la inapplicabilità dell’art. 369 n. 4 c.p.c. e dall’altro la
autonomia interpretativa del giudice di legittimità, che non può essere vincolato dalle
interpretazioni delle parti né dalla opzione ermeneutica adottata dal giudice di merito,
ma ha, al contrario, il potere-dovere di ricercare,anche in altre disposizioni contrattuali,
elementi utili per verificare la correttezza della interpretazione accolta nella sentenza
impugnata (in termini Sez. lavoro n. 20065 del 2016 che richiama SU 4.11.2009 n.
23329, SU 21568 del 2009 e SU n. 20075 del 2010.)
Tanto premesso, deve rilevarsi che, sull’applicazione della regola di cui al comma 5
dell’art. 41 CCNL, si sono contrapposte due diverse opzioni interpretative; la prima,
5

I

”))

alcun onere deduttivo o probatorio in ordine “ad un pregiudizio concreto collegato alla

sostenuta dalla parte datoriale pubblica, ritiene che, ai fini dell’applicazione della
–gola
2 4′.
contrattuale del riallineamento si deve tener conto dell’importo della
retribuzione di posizione effettivamente corrisposta al segretario, comprensiva della
eventuale maggiorazione riconosciuta ai sensi del quarto comma dell’art. 41 del CCNL
del 16.5.2001 e dei contratti integrativi del 22.12.2003 e del 16.1.2009.
Secondo questa tesi trova applicazione, in successione, prima la eventuale
maggiorazione della retribuzione di posizione del segretario per funzioni aggiuntive ex

minus della suddetta retribuzione di posizione, rispetto a quella della funzione
dirigenziale più elevata prevista dall’ordinamento dell’ente, la regola del
riallineamento.
La contrapposta opzione ermeneutica, sostenuta dal ricorrente, ritiene, al contrario,
che le maggiorazioni della retribuzione di posizione di cui al quarto ed al quinto
comma dell’art. 41 del CCNL abbiano finalità diverse (corrispettiva l’una e perequativa
l’altra), e, pertanto, siano cumulabili tra loro.
Sul punto il collegio ritiene di condividere la prima opzione ermeneutica, tenuto conto
dei criteri di interpretazione letterale e del canone fissato dall’art. 1363 c.c., che
impone di interpretare le clausole “le une per mezzo delle altre, attribuendo a
ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto”.
Sotto il profilo della interpretazione letterale, deve rilevarsi, infatti, che il comma 4
dell’art. 41, nell’attribuire alle parti la facoltà di maggiorare i compensi del segretario,
si limita a richiamare esplicitamente i compensi di cui al precedente comma 3,
secondo i valori economici riconosciuti da tale disposizione, senza nulla dire, neppure
in modo indiretto, del comma 5, contenente la clausola contrattuale di riallineamento
stipendiale che segue subito dopo.
La maggiorazione di cui al comma 4, va, dunque, ad aggiungersi ai valori economici
stabiliti dal precedente comma 3 dell’art. 41, fermo restando che entrambe le
disposizioni (commi 3 e 4) riguardano la sola voce della retribuzione di posizione di cui
all’art. 37 lettera d) del CCNL. Ciò trova conferma nell’art. 1 del contratto collettivo
integrativo di livello nazionale dei segretari comunali e provinciali, sottoscritto il 22
dicembre 2003 intitolato “maggiorazione della retribuzione di posizione”.
In conclusione, poiché il comma 4, sul piano sistematico, si trova collocato tra il
3-02a-A

comma 3 e il comma 5, l’interprete deve tener conto della volontà de10

;

cl•

collegare la disposizione contenuta nel comma 4 alla disposizione contenuta nel
comma 3 che precede e non a quella del comma 5 che segue.

art. 41, comma 4, del CCNL e, successivamente, ove vi sia ancora una differenza in

…….th/
La y’rima tesi, inoltre, trova conferma nella “ratio” della disposizione pattizia in esame,

va individuata nella particolarità delle funzioni che il segretario espleta presso
l’ente locale. Questa Corte, con la citata sentenza n. 20065 del 6 ottobre 2016, ha già
precisato che, “ai sensi dell’art. 97 d.lgs. n. 267 del 2000 il segretario, oltre a svolgere
compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa in ordine
alla conformità dell’azione amministrativa alla legge e ai regolamenti, sovrintende allo
svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività, compiti questi che, per

posizione quantomeno pari a quella del dirigente sottoposto al potere di
coordinamento e controllo”.
Se, dunque, il riallineamento stipendiale di cui al comma 5 ha una funzione
perequativa, distinta da quella corrispettiva delle maggiorazioni (solo eventuali) di cui
al comma 4, appare logico e aderente alla “ratio” della disposizione, che alla
perequazione si pervenga con riferimento alla retribuzione di posizione complessiva,
ovvero comprendente anche le maggiorazioni di cui al comma 4.
Ne consegue che se già con l’applicazione delle maggiorazioni la retribuzione di
posizione supera quella del dirigente apicale, non si procede al riallineamento di cui al
comma 5.
Ciò è avvenuto nel caso di specie, come dedotto dalla stessa parte ricorrente nel
quarto motivo e al punto 9 del ricorso e riconosciuto dalla parte datoriale.(Cfr.
deduzioni a pagina 43 del controricorso) con tutte le conseguenze che ne derivano sul
piano previdenziale (inserimento dell’emolumento di cui al comma 5 nella quota A e
dell’emolumento di cui al comma 4 nella quota B della pensione), conseguenze che
non possono condizionare la interpretazione delle disposizioni contrattuali.
11.

Alla luce delle motivazioni esposte il ricorso deve essere rigettato, ma la

motivazione della sentenza impugnata deve essere corretta nei termini esposti al
punto precedente, ex art. 384 ultimo comma c.p.c.
12. La censura formulata al quinto motivo e le questioni di legittimità costituzionale,
di violazione dell’art. 6 CEDU e protocollo n.1 della medesima convenzione, formulate
con riferimento all’art. 4, comma 26, legge n. 183 del 2011, sono conseguentemente
irrilevanti, in quanto la norma sostanzialmente legifica la prima opzione interpretativa
in precedenza esposta e ritenuta corretta dal collegio.
13. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

7/’)

le responsabilità che ne discendono, giustificano il riconoscimento di una indennità di

La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida
in euro 4.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese
generali in misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 ottobre 2017

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