Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5284 del 04/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 04/03/2010, (ud. 28/10/2009, dep. 04/03/2010), n.5284

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23687-2007 proposto da:

F.M., nella qualità di tutrice del fratello germano

F.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato PELLEGRINI SERGIO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4794/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

26/06/06, depositata il 29/09/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/10/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. FILIPPO CURCURUTO;

è presente il P.G. in persona del Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha

concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

F.M. quale tutrice del fratello F.G. ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, la quale, rigettando l’appello, ha confermato la sentenza del primo giudice, di accoglimento solo parziale della domanda di indennità di accompagnamento proposta dalla F., la cui decorrenza era stata fissata al 1 gennaio 2002 anzichè come richiesto dalla parte attrice a far data dalla domanda amministrativa del 1 marzo 1983. La parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

In relazione alla data di pubblicazione della sentenza impugnata è applicabile al ricorso l’art. 366 bis c.p.c. a nulla rilevando la sua successiva abrogazione.

Il ricorso è fondato su un unico motivo nel quale è denunciata violazione o falsa applicazione della L. n. 18 del 1980 e degli artt. 61, 62 e 112 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Il motivo si conclude con un quesito nel quale si chiede testualmente a questa Corte di dire: “se il giudice di appello in controversie involgenti indagini medico-legali allorquando aderisce acriticamente alle conclusioni del consulente tecnico di primo grado, palesemente carenti ed erronee nella valutazione dello stato di bisogno dell’assistito in relazione alle cause sopravvenute, non debba fornire, in mancanza del rinnovo della consulenza tecnica in grado di appello, adeguate argomentazioni mediche e logiche al fine di valutare il processo (logico) da lui seguito e se, in questo caso, si manifesta un vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, nonchè se l’operato del giudice di appello, al quale è stato chiesto di fare uso del potere di nominare un consulente tecnico, omette l’esercizio di tale potere debba essere sottoposto al sindacato di legittimità”.

Poichè il motivo del ricorso denunzia violazione di legge è necessaria a norma dell’art. 366 bis c.p.c. la formulazione del quesito di diritto.

Il quesito di diritto deve essere formulato, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., in termini tali da costituire una sintesi logico- giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una “regula iuris” suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione sia del tutto inidonea ad assumere rilevanza ai fini della decisione del motivo e a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia, (v. per tutte, Cass. 7197/2009). In altri termini il quesito di diritto prescritto dall’art. 366 bis cod. proc. civ. a corredo del ricorso per cassazione non può mai risolversi nella generica richiesta rivolta alla Corte di stabilire se sia stata o meno violata una certa norma, nemmeno nel caso in cui il ricorrente intenda dolersi dell’omessa applicazione di tale norma da parte del giudice di merito, e deve investire la “ratio decidendi” della sentenza impugnata, proponendone una alternativa e di segno opposto. (Cass. 4044/2009). Parimenti inammissibile è a norma dell’art. 366 “bis” cod. proc. civ., il motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo (Cass. Sez. Un. 6420/2008).

Poichè il motivo di ricorso denunzia anche il vizio di motivazione trova applicazione la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè secondo l’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità.

(Cass. Sez. Un., 20603/2007). Dal quesito come sopra formulato non emerge in alcun modo quale sia l’errore di diritto commesso dal giudice d’appello. Quanto al vizio di motivazione, il quesito contiene generiche affermazioni sul dovere del giudice di dar conto delle proprie decisioni, in particolare di quelle di non rinnovare la ctu espletata in primo grado, affermando senza alcuna specifica indicazione che le affermazioni del consulente tecnico erano carenti ed erronee nella valutazione dello stato di bisogno dell’assistito in relazione alle cause sopravvenute, senza tuttavia in alcun modo precisare, nel quesito, la natura dell’errore o delle insufficienze e senza alcuna puntualizzazione circa le dedotte sopravvenienze. Il quesito in definitiva, per la sua estrema genericità, non costituisce nemmeno espressione di pur irrilevante, dissenso diagnostico.

In conclusione, l’inammissibilità delle censure proposte determina rigetto del ricorso, senza provvedimenti sulle spese in assenza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA