Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5283 del 26/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/02/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 26/02/2020), n.5283

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20085-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO

EMILIO 34, presso lo studio dell’avvocato QUIRINO D’ANGELO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO BASILAVECCHIA;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1193/6/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’ABRUZO SEZIONE DISTACCATA di PESCARA, depositata il

27/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza n. 1193/6/17, depositata in data 27 dicembre 2017, la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sez. staccata di Pescara, respingeva l’appello principale dell’Agenzia delle Entrate e accoglieva l’appello incidentale proposto da V.A. avverso la sentenza n. 787/1/15 della Commissione tributaria provinciale di Pescara che aveva dato atto della parziale cessata materia del contendere e accolto nel resto il ricorso contro l’avviso di accertamento per II.DD., IVA e IRAP 2009 emesso a seguito di accertamenti bancari.

2. La CTR riteneva di condividere la decisione di primo grado, la quale aveva ritenuto violato il diritto al contraddittorio endoprocedimentale e assorbiti gli altri profili di doglianza, dichiarando illegittimo l’avviso in relazione alle movimentazioni bancarie contestate.

3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo un unico motivo. Il contribuente si è difeso con controricorso, ricorso incidentale condizionato e ricorso incidentale autonomo per due motivi.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico motivo di impugnazione denuncia il ricorrente violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, commi 1, n. 7 e 7 nonchè della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2. Va prioritariamente esaminata, stante il suo carattere assorbente, la questione, oggetto di “ricorso incidentale condizionato”, dell’inammissibilità del ricorso in quanto secondo il contribuente la sentenza della CTP si reggeva su due distinte rationes decidendi: la prima relativa alla violazione del contraddittorio endoprocedimentale, la seconda relativa all’indebito utilizzo delle indagini bancarie a carico di un professionista dopo l’intervento della Corte Costituzionale n. 228 del 2014 sul D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32. L’atto di appello invece criticava solo la prima delle due ragioni poste a base della decisione

2. L’eccezione è fondata con conseguente preclusione dell’esame del ricorso principale in quanto inammissibile.

2.1 Benchè dalla lettura della sentenza impugnata e dal ricorso non si evinca evidenza dell’esistenza della seconda ratio decidendi, il controricorso a pagina cinque riporta per autosufficienza il pertinente passaggio della sentenza di primo grado: “le eccezioni preliminari sollevate in relazione alla mancata attivazione del contraddittorio come pure quella dell’inutilizzabilità dei prelievi ai fini accertativi per violazione dell’art. 32 citato devono essere accolte perchè fondate (…)” e, a pag. 7 si dà atto della riproposizione della questioni nelle controdeduzioni in appello (“eccepiva in via preliminare l’inammissibilità dell’appello (p. 29) perchè, delle due motivazioni con le quali la CTP aveva dichiarato la nullità dell’avviso di accertamento, una sola era stata oggetto dei motivi di appello.”) Nel ricorso viene inoltre trascritto il motivo di appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado dove si evince che una sola ragioni della decisione – la mancata attivazione del contraddittorio endoprocessuale – è oggetto di impugnazione.

2.2 L’Agenzia è, quindi, priva di interesse ex art. 100 c.p.c. non avendo tempestivamente impugnato una delle rationes decidendi portanti la sentenza di primo grado; tale questione di inammissibilità dell’appello è stata posta all’attenzione della CTR e dalla stessa dichiarata assorbita. Secondo quanto affermato da questo Collegio “Qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l’omessa impugnazione di tutte le “rationes decidendi” rende inammissibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand’anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre non impugnate, all’annullamento della decisione stessa” (Cass. 11 gennaio 2007 n. 389; successive conformi, Cass. Sez. Un. 29 marzo 2013 n. 7931; Cass. 4 marzo 2016 n. 4293).

3. In ordine ai due motivi di ricorso incidentale autonomo, con i quali si denuncia la violazione del D.L.gs. n. 546 del 1992, art. 15, del D.M. n. 55 del 2014 e del D.M. n. 140 del 2012, nonchè dell’art. 91 c.p.c., relativamente alla determinazione da parte della CTR delle spese di lite di primo e secondo grado in proprio favore, rispettivamente nella misura di Euro 10.000,00 in luogo di quelle quantificate nella notula di Euro 156.280,00, e di Euro 3.000,00 in luogo di quelle quantificate nella notula di Euro 14.940,00, essi sono fondati nei limiti di cui appresso.

3.1 Il giudice di secondo grado ha accertato che il valore della causa da prendere come riferimento per la liquidazione dei compensi del giudizio davanti alla CTP è l’importo corrispondente all’accertamento pari a circa Euro 2.000.000. Tale ratio decidendum non è stata oggetto di impugnazione da parte dell’Agenzia.

3.2 La liquidazione di Euro 10.000, per il giudizio di primo grado, è illegittima in quanto al di sotto del minimo previsto dalla tariffa sulla liquidazione dei compensi ai professionisti – Riquadro 10.2 Tabella C sulle imposte complessive dal 1% al 5% D.M.n. 140 del 2012, Art. 28, comma 2 – richiamata dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2.

3.3 E’ invece conforme alle tariffe di cui alla normativa sopra richiamata la liquidazione di Euro 3.000 per il giudizio di secondo grado che è stata parametrata dalla CTR al valore della causa diminuito sino ad Euro 38.000 per effetto degli atti di autotutela dell’Ufficio.

4. In conclusione va dichiarato inammissibile il ricorso principale e va accolto, per quanto di ragione, il ricorso incidentale autonomo con cassazione l’impugnata sentenza con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale autonomo, cassa l’impugnata sentenza con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2020

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