Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5283 del 18/02/2022
Cassazione civile sez. trib., 18/02/2022, (ud. 11/01/2022, dep. 18/02/2022), n.5283
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14634/2015 R.G. proposto da:
M.C., rappresentata e difesa, per procura speciale in
atti, dagli Avv. Corrado Bocci e Giovanni Del Signore, con domicilio
eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Cola di Rienzo,
n. 297;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia, n. 6510/44/2014, depositata il 10 dicembre 2014.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’11 gennaio 2022
dal Consigliere Dott. Michele Cataldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Vitiello Mauro, che ha concluso chiedendo dichiararsi
l’estinzione del giudizio.
Fatto
FATTI DI CAUSA
M.C. ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 6510/44/2014, depositata il 10 dicembre 2014, che ha respinto il suo l’appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano, che aveva rigettato il ricorso della stessa contribuente contro l’avviso d’accertamento in materia di Irpef ed Iva di cui all’anno d’imposta 2006.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente va dato atto che la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, deducendo di aver richiesto, ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6 come convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2016, n. 775, la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, riferita all’avviso di accertamento oggetto dell’originario ricorso della contribuente, di aver reso la dichiarazione d’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, e di avere nel contempo versato tutte le rate determinate in virtù della concessa definizione agevolata.
Stante la regolare notifica della rinuncia e della documentazione allegata alla difesa erariale, che nulla ha osservato, deve dunque dichiararsi, ex art. 391 c.p.c., estinto il presente giudizio, nel quale la contribuente è ricorrente (cfr. Cass. 03/10/ 2018, n. 24083; Cass. 13/03/2019, n. 7107), con compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio di legittimità, non trovando applicazione nella fattispecie in esame la regola generale di cui all’art. 391 c.p.c., comma 2, poiché la condanna alle spese del contribuente contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata (cfr. ex plurimis Cass. 27/04/2018, n. 10198; Cass. 07/11/2018, n. 28311; Cass. 13/03/2019, n. 7107, cit.).
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2022