Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5283 del 06/03/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 5283 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: TORRICE AMELIA

SENTENZA

sul ricorso 12931-2012 proposto da:
MINISTERO DELL’

ECONOMIA E DELLE FINANZE C.F.

80415740580, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA
DEI PORTOGHESI, 12 ope legis;
2017
4221

– ricorrente –

PASSARELLI NELLA, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA DELLA LIBERTA’ 20, presso lo studio degli
avvocati MICHELE MIRENGHI e MARCO ORLANDO, che la
rappresentano e difendono giusta delega in atti;

Data pubblicazione: 06/03/2018

- controricorrente e ricorrente incidentale contro

MINISTERO DELL’

ECONOMIA E DELLE FINANZE C.F.

80415740580, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

DEI PORTOGHESI, 12 ope legis;
– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1968/2011 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 09/06/2011 r.g.n.
9678/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/10/2017 dal Consigliere Dott. AMELIA
TORRICE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. STEFANO VISONA’, che ha concluso per
l’accoglimento primo motivo del ricorso principale,
rigetto del ricorso incidentale;
udito l’Avvocato MICHELE MIRENGHI.

STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA

N.R.G. 12931 2012

Fatto e Motivi

1.

La Corte di Appello di Roma adita in via principale dal Ministero dell’Economia e

delle Finanze e in via incidentale da Nella Passarelli, con la sentenza indicata in
epigrafe ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto parzialmente la

Finanze al pagamento del trattamento retributivo correlato alla qualifica di dirigente di
II fascia dalla data della nomina a dirigente (9.7.1999) a quella del conferimento del
primo incarico dirigenziale (26.2.2001) ed aveva rigettato la domanda al risarcimento
del danno alla professionalità.
2.

La Corte territoriale, quanto all’appello principale proposto dal Ministero, ha

ritenuto che: l’art. 28 del D. Lgs. n. 29 del 1993, nel testo risultante dalle modifiche
apportate dall’art. 10 c. 1 del D. Lgs. n. 387 del 1998 non si applica esclusivamente ai
concorsi indetti successivamente alla sua entrata in vigore (22.11.1998); il D.M.
9.7.1999 di approvazione della graduatoria aveva previsto l’inserimento dei dirigenti
nominati nel ruolo unico della dirigenza delle Amministrazioni; era illegittimo il
comportamento della Amministrazione che aveva riconosciuto alla Passarelli il
trattamento economico previsto dal CCNL per il personale con qualifica dirigenziale
solo a far tempo dalla data di sottoscrizione del contratto individuale (26.2.2001)
relativo alla attribuzione dell’incarico dirigenziale di II fascia.
3.

In ordine all’appello incidentale proposto dalla Passarelli, la Corte territoriale ha

ritenuto che non essendo configurabile in capo al dirigente pubblico una posizione di
diritto soggettivo al conferimento di un incarico dirigenziale, non spettava il
trattamento economico accessorio rivendicato; la Passarelli non aveva fornito la prova
di avere subito danni alla professionalità in conseguenza della inadempiente condotta
del Ministero.
4.

Avverso questa sentenza il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha proposto

ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, al quale ha resistito con
controricorso Nella Passerelli, la quale ha anche proposto ricorso incidentale affidato
ad un unico motivo, illustrato da successiva memoria.
5.

Sintesi del motivo del ricorso principale

6.

Con l’unico motivo il ricorrente principale denuncia, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n.

3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 28 del D. Lgs. 161/2011 (“recte” D.
i

domanda di Nella Passarella volta alla condanna del Ministero dell’Economia e delle

N.R.G. 12931 2012

Lgs. n. 29 del 1993), come modificato dall’art. 10 del decreto legislativo 397/98,
dell’art. 24 del decreto legislativo n. 387/98, dell’art. 81 c. 3 del DPR 287/1992 e
dell’art. 3 del bando di concorso a 999 posti di primo dirigente del ruolo del Ministero
delle Finanze indetto con D.M. 19 gennaio 1993.
7.

Il ricorrente principale sostiene che: i concorsi banditi prima dell’entrata in

disciplina dettata dall’art. 28 del D. Lgs. n. 29 del 1993 come successivamente
modificato; il bando di concorso non aveva previsto l’attribuzione del trattamento
economico prima dell’immissione effettiva nelle funzioni dirigenziali; l’art. 14 del CCNL
dirigenti Area Ministeri prevedeva che solo con la stipulazione del contratto individuale
si costituisce il rapporto di lavoro di natura dirigenziale.
Sintesi del motivo del ricorso incidentale
8.

La controricorrente con l’unico motivo del ricorso incidentale denuncia, ai sensi

dell’art. 360 c. 1 n. 3 e n. 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’ art. 19 del D.
Lgs. n. 165 del 2001, degli artt. 1223, 1226, 2103, 2059, 2087, 2697, 2727, 2729
c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 13 del CCNL Dirigenti Ministeri 1998-2001 e
insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
9.

La ricorrente assume che nel ricorso di primo grado aveva formulato allegazioni

puntuali in ordine al danno alla professionalità e che la Corte territoriale avrebbe 7 / ir .

dovuto fare ricorso alla prova presuntiva.

i r

W,A A

Esame del ricorso principale
10.

Il ricorso principale va rigettato.

11.

Sono infondate le censure correlate alla dedotta violazione e falsa applicazione

dell’art. 28 del D. Lgs. 161/2011 (“recte” D. Lgs. n. 29 del 1993), come modificato
dall’art. 10 del decreto legislativo 397/98, dell’art. 24 del decreto legislativo n.
387/98, dell’art. 81 c. 3 del DPR 287/1992.
12.

vigore del D. Lgs. n. 387 del 1998 non rientrano nell’ambito di applicazione della

Questa Corte (Cass. 13121/2015, Cass. 222835/2014; Cass. Ord. 9807/2012)

ha già affermato che “in tema di pubblico impiego contrattualizzato, al dipendente
vincitore del concorso per dirigente spetta, sino al conferimento del primo incarico, la
differenza fra il trattamento economico fisso riconosciuto al dirigente dal contratto
collettivo (stipendio tabellare, RIA, maturato economico annuo, assegno ad personam
o elemento fisso, ove acquisiti) e il trattamento economico effettivamente ricevuto,
con esclusione di quello accessorio (retribuzione di posizione), che è correlato
2

N.R.G. 12931 2012

all’effettiva attribuzione delle funzioni dirigenziali e all’assunzione delle connesse
responsabilità”.
13.

Tale principio è stato enunciato con riferimento a fattispecie sovrapponibili a

quella dedotta in giudizio, relativa al concorso indetto con D.M. 19 gennaio 1993 ed
alla graduatoria approvata il 9 luglio 1999), sul rilievo della applicabilità, ai vincitori

del D.Lgs. n. 387 del 1998, art. 28, comma 5, poi integralmente riprodotto nel
corrispondente articolo del D.Lgs. n. 165 del 2001.
14.

Il Collegio ritiene di dare continuità ai principi affermati nelle sentenze sopra

indicate condividendone le ragioni esposte, da intendersi qui richiamate ex art. 118
disp. att. c.p.c., atteso che il ricorrente nel ricorso non apporta argomenti decisivi che
impongano la rimeditazione dell’orientamento giurisprudenziale innanzi richiamato.
15.

Le censure formulate con riguardo alla interpretazione del bando del concorso

sono inammissibili in quanto detto bando non risulta riprodotto nel ricorso e nemmeno
ad esso allegato (Cass. SSUU 8077/2012, Cass. SSUU 22726/2011; Cass.
13713/2015, Cass.19157/2012, Cass.6937/2010).
Esame del ricorso incidentale
16.

Il ricorso incidentale è infondato nella parte in cui è denunciata la violazione

delle disposizioni codicistiche in punto di onere della prova e di prova per presunzioni
e la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
17.

La Corte territoriale non ha affatto violato i principi in tema di riparto dell’onere

probatorio. Essa, infatti, ha rilevato l’inesistenza di allegazioni in ordine al danno alla
professionalità ed alla insussistenza di elementi idonei a fondare il ricorso alla prova
presuntiva evidenziando, con argomentazioni esaustive e chiare, che nel ricorso di
primo grado la Passarelli si era limitata a dedurre la probabilità, indebitamente
conculcata, di un anticipato conseguimento di un incarico dirigenziale (Cass.
17163/2016).
18.

Il ricorso è inammissibile nella parte in cui, sotto l’apparente denuncia di

violazione di legge e di vizi motivazionali, la ricorrente sollecita una nuova,
inammissibile, lettura del materiale istruttorio (Cass.SSU 24148/ 2013, 8054/2014;
Cass. 1541/2016, 15208 /2014, 24148/2013, 21485/2011, 9043/2011, 20731/2007;
181214/2006, 3436/2005, 8718/2005).

3

del detto concorso per dirigenti, inseriti nell’allora ruolo unico della dirigenza,

N.R.G. 12931 2012

19.

Sulla scorta delle considerazioni svolte il ricorso principale e quello incidentale

vanno rigettati.
20.

Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate in ragione della reciproca

soccombenza.

Rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale.
Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio del 26.10.2017

P.Q.M.

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