Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5283 del 04/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/03/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 04/03/2011), n.5283

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

FALL. SA.GE.VA. SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 150/2006 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 19/09/06, depositata il 16/10/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/01/2011 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

è presente il P.G., in persona del Dott. BASILE TOMMASO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR del Lazio ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Albano Laziale nei confronti del Fallimento Sageva s.r.l.. Ha motivato la decisione ritenendo che la esibizione con il ricorso della documentazione richiesta dall’Ufficio e non prodotta per causa non imputabile al contribuente caducasse l’avviso di accertamento induttivo insorto a seguito della produzione della documentazione.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, la contribuente non si è costituita.

Con i due motivi, che si esaminano congiuntamente perchè connessi, formulando idonei quesiti, l’Agenzia delle Entrate contesta l’interpretazione dell’art. 32, commi 2 e 3, nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2 prospettando che la mancata esibizione della documentazione contabile richiesta fonda l’accertamento induttivo in ogni caso, il ritardo della produzione di essa per fatto non imputabile al contribuente determina soltanto l’utilizzabilità del documento altrimenti non più utilizzabile.

I motivi sono fondati. Secondo la lettera della norma la mancata produzione di documentazione determina la possibilità di procedere all’accertamento induttivo, per la ragione evidente che la mancanza rende sospetta di irregolarità la contabilità. La tardiva produzione di documentazione, rendendone sospetta la genuinità e veridicità, fonda logicamente l’altra norma che non ne consente l’utilizzabilità in favore del contribuente. L’eccezione a questa regola è costituita dal fatto che la mancata esibizione sia dipesa da fatto non imputabile al contribuente e l’unica conseguenza connessa dalla lettera della norma è l’utilizzabilità del documento e non anche la caducazione dell’accertamento induttivo. Trattandosi di norma eccezionale è di stretta interpretazione e, pertanto, alla tardiva esibizione del documento per fatto non imputabile al contribuente non possono connettersi effetti ulteriori a quelli espressamente previsti”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alla parte costituita;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto, della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta fondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, allo stesso giudice si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011

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