Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5283 del 01/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 01/03/2017, (ud. 14/12/2016, dep.01/03/2017),  n. 5283

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28176-2011 proposto da:

M.L. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA

NARDONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE LA SPINA,

VALENTINO VIALI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati LUIGI

CALIULO, GIUSEPPINA GIANNICO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI,

LIDIA CARCAVALLO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 254/2011 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 22/08/2011 R.G.N. 34/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/12/2016 dal Consigliere Dott. CAVALLARO LUIGI;

udito l’Avvocato VIALI VALENTINO;

udito l’Avvocato PREDEN SERGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con sentenza depositata il 22.8.2011, la Corte d’appello di Perugia, in riforma della statuizione di primo grado, rigettava la domanda proposta da M.L., volta a beneficiare della rivalutazione contributiva di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, e successive modifiche e integrazioni, peri i periodi di lavoro in cui egli era rimasto esposto all’amianto.

Contro tale pronuncia ricorre M.L. con, un unico motivo di censura, illustrato con memoria. Resiste l’INPS con controricorso.

Diritto

Con l’unico motivo di doglianza, parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, artt. 2727, 2729 e 2697 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere la Corte di merito rigettato la domanda sulla scorta della CTU disposta in seconde cure e senza considerare adeguatamente le deposizioni testimoniali assunte in primo grado e le risultanze della CTU disposta dal primo giudice, che in sede di chiarimenti aveva riconosciuto la sussistenza di un’esposizione qualificata al rischio per il periodo in contestazione.

Il motivo è inammissibile. Circa le doglianze di violazione di legge, giova ricordare che il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione della norma recata da una disposizione di legge da parte del provvedimento impugnato, riconducibile o ad un’erronea interpretazione della medesima ovvero nell’erronea sussunzione del fatto così come accertato entro di essa, e non va confuso con l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura in sede di legittimità era possibile, ratione temporis, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr. fra le più recenti Cass. nn. 15499 del 2004, 18782 del 2005, 5076 e 22348 del 2007, 7394 del 2010, 8315 del 2013). Ed è evidente che, nella specie, le doglianze proposte da parte ricorrente incorrono nella confusione dianzi chiarita, dal momento che, pur essendo formulate con riferimento a una presunta violazione o falsa applicazione delle disposizioni citate nella rubrica del motivo, hanno in realtà di mira il giudizio (di fatto) compiuto dalla Corte di merito circa la sussistenza dei presupposti per la loro applicazione.

Circa le doglianze di vizio di motivazione, impropriamente introdotte sub specie di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., vale invece ribadire che, al fine di infirmare sotto il profilo della insufficienza argomentativa la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui il giudice dichiari di condividere il merito, è necessario che la parte indichi specificamente non solo le circostanze trascurate dall’elaborato peritale (Cass. n. 21632 del 2013), ma altresì i passaggi salienti e non condivisi della relazione (Cass. n. 16368 del 2014), e rilevare che nulla di tutto ciò è dato rinvenire nel motivo di ricorso, che pro tanto non appare rispettoso del canone di specificità e autosufficienza per come fissato dall’art. 366 nn. 4 e 6 c.p.c. (cfr. in tal senso da ult. Cass. n. 20682 del 2016).

Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 2.600,00, di cui Euro 2.400,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2017

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