Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5282 del 26/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/02/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 26/02/2020), n.5282

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17191-2018 proposto da:

SIXTY SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SESTO RUFO 23, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNI MOSCARINI, rappresentata e difesa

dall’avvocato EVO TALONE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 160/5/2018 della COMMISSIONE TRIBTUARIA

REGIONALE dell’ABRUZZO, depositata il 21/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza n. 160/5/18 depositata in data 21 febbraio 2018 la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo respingeva l’appello proposto da Sixty Spa contro la sentenza n. 558/3/15 della Commissione tributaria provinciale de L’Aquila che aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso avviso di accertamento IVA 2010.In particolare, alla contribuente veniva contestata l’emissione di fatture per gli anni di imposta 2009, 2010 e 2011 in sospensione dell’IVA, D.P.R. n. 633 del 1972 ex art. 8, comma 2, in quanto le dichiarazioni di intento poste a base della richiesta di non imponibilità delle vendite asseritamente destinate all’esportazione extracomunitaria provenivano, secondo l’Amministrazione, da soggetto non avente i requisiti di esportatore abituale;

2. La CTR confermava la decisione di primo grado ritenendo la motivazione dell’avviso di accertamento adeguata ai fini della L. n. 212 del 2000, art. 7, e, nel merito, accertava l’assenza dei presupposti di non imponibilità in capo alla società cessionaria BB Like Srl nei periodi di imposta senza che la contribuente si fosse attivata con la dovuta diligenza per vagliare il contenuto della dichiarazione di intento della cessionaria, un operatore economico che nel 2009 aveva appena iniziato la propria attività commerciale non in grado di soddisfare il plafond richiesto dalla normativa per la qualifica. Infine, la CTR rigettava anche la richiesta di riduzione delle sanzioni D.Lgs. n. 471 del 1997 ex art. 7, comma 4 bis, alla luce della novella del D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 20, in quanto diretta a colpire il trasferimento dell’obbligo di comunicazione della lettera d’intento del fornitore al presunto esportatore abituale, attraverso una sanzione del fornitore che effettua cessioni di merci o prestazioni di servizi prima di aver ricevuto dal cessionario la lettera d’intento e riscontrato telematicamente l’avvenuta trasmissione all’Agenzia delle Entrate;

3.Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente affidandosi a tre motivi. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 -, l’Agenzia ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, del D.P.R. n. 633 del 1973, art. 56, degli artt. 2727 e 2729, c.c., dell’art. 115, c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, per aver la CTR erroneamente ritenuto fondato l’accertamento pur in mancanza di prove certe ed inconfutabili della partecipazione della contribuente all’evasione fiscale accertato non essendovi agli atti elementi presuntivi, ossia indizi idonei a fondare una presunzione forniti dall’Amministrazione, sufficienti per far scattare un’inversione dell’onere della prova;

1.1 Con il secondo e terzo motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 -, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 746 del 1983, art. 1, come modificato dal D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 20, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 7, comma 4 bis, come modificato dal D.Lgs. n. 158 del 2015, art. 15, comma 1, lett. g), per non aver la CTR ritenuto applicabile alla fattispecie in punto di adempimenti di controllo della lettera di intenti del cessionario la novella introdotta dal D.Lgs. n. 175 del 2014, fornendo un’interpretazione in contrasto con la ratio legis, diretta ad escludere sanzioni spropositate nei confronti del fornitore per non aver verificato la lettera di intenti, nè quella del D.Lgs. n. 158 del 2015 in violazione del principio del favor rei, recando quest’ultima al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 7, comma 4 bis, una disciplina sanzionatoria più favorevole al fornitore

2. La ricorrente ha depositato richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, del 28.11.2019, essendosi avvalsa della definizione agevolata dei carichi che ricomprende anche il tributo oggetto dell’impugnato avviso di accertamento. A corredo dell’istanza la contribuente ha allegato dichiarazione di adesione D.L. n. 119 del 2018 ex art. 3 convertito in L. n. 136 del 2018 tra quali figura la cartella nr. (OMISSIS) avente ad oggetto il tributo di cui alla presente controversia, la comunicazione dell’Agenzia Entrate Riscossioni di accettazione della definizione con indicazione del debito da pagare e la ricevuta di pagamento in un’unica soluzione.

3. In tale situazione, concorrendo tutti i presupposti del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, è possibile pervenire, come richiesto dalla ricorrente, ad una pronuncia di estinzione del giudizio di Cassazione per cessazione della materia del contendere, in seguito alla definizione della lite e alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito.

4. Le spese vanno compensate avuto riguardo all’esito della controversia chiusasi con la definizione agevolata.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.

Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2020

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