Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5282 del 25/02/2021

Cassazione civile sez. I, 25/02/2021, (ud. 22/12/2020, dep. 25/02/2021), n.5282

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11893/2019 proposto da:

D.M., elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC

avvannarosaoddone01.pecordineavvocatitorino.it, rappresentato e

difeso dall’avv. A. Oddone, giusta procura in atti.

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 01/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/12/2020 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Torino ha respinto il ricorso proposto da D.M. cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito che dopo la morte del padre, si era trasferito con la madre da (OMISSIS); nella città, aiutava la madre a vendere la frutta nel mercato. Un giorno i ribelli avevano attaccato il mercato e la madre era rimasta uccisa. Il ricorrente si era salvato ed era riuscito a scappare.

A sostegno della propria decisione di rigetto il tribunale, condividendo il giudizio della Commissione territoriale, ha ritenuto la narrazione non credibile per l’ingiustificata genericità nella descrizione dei luoghi e dei fatti da cui sarebbe emersa la vicenda che lo avrebbe determinato a fuggire dal suo paese. Il tribunale non ha, pertanto, riconosciuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale (in termini di episodi qualificabili come atti di persecuzione) ma neppure quelli della protezione sussidiaria, non essendo ravvisabile il rischio di subire un “danno grave” ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, neppure declinato secondo l’ipotesi di cui alla lett. c) in quanto dalle fonti informative disponibili, nella zona di provenienza del ricorrente, non risulta esistente una situazione di violenza indiscriminata dovuta a conflitto armato. Neppure erano state allegate e dimostrate, secondo il tribunale, la ricorrenza di specifiche situazioni di vulnerabilità.

Contro il decreto del medesimo tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione del tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ovvero omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per la mancata concessione della protezione sussidiaria; (ii) sotto un secondo profilo, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per la mancata valutazione delle condizioni di vulnerabilità del ricorrente, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.

Il primo motivo è inammissibile, in quanto solleva censure sull’accertamento di fatto, condotto dal tribunale, in riferimento alla situazione della Nigeria, sulla base delle fonti consultate, che il ricorrente ha contestato in termini di mero dissenso, senza impegnarsi in un reale approfondimento alternativo.

Il motivo, nel merito, è radicalmente inammissibile, in quanto dopo una confusa ricostruzione dei fatti e di riferimenti giurisprudenziali, si risolve in poche righe dal contenuto astratto e slegato dalla vicenda concreta.

La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto,

da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

 

 

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