Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5282 del 04/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/03/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 04/03/2011), n.5282

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

CESARI GARDEN SAS di ERMANNA CASTELLI e C. in persona dei legali

rappresentanti pro – tempore ovvero C.E., C.

D., C.A., CE.DA., L.P.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TIGRE’ 37, presso lo studio

dell’avvocato CAFFARELLI FRANCESCO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato VINCENZI ANTONIO, giusto mandato a margine

del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 80/2006 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di BOLOGNA del 07/06/06, depositata il 28/06/2006;

udita la relazione della causa svolga nella camera di consiglio

dell’11/01/2011 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

e’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. BASILE

TOMMASO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR dell’Emilia Romagna ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Bologna nei confronti della Cesari Garden s.a.s. di Castelli Ermanna e dei soci C.E., C.D., Da. e A. e L.P.. Ha motivato la decisione ritenendo che all’atto della notifica del ricorso in appello era decorso ampiamente il termine lungo per impugnare di un anno e 46 giorni.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo l’Agenzia delle Entrate, si sono costituiti con controricorso i contribuenti.

Con l’unico motivo l’Agenzia delle Entrate, formulando idoneo quesito, lamenta la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 6, che aveva previsto la sospensione dei termini per i giudizi in corso sino al 1.6.2004 sicche’ il termine andava a scadere il 23 dicembre 2004 e tempestiva era la notifica avvenuta il 21 dicembre 2004.

Il motivo e’ palesemente fondato. La singolare tesi della difesa dei contribuenti che la sospensione per il condono assorbirebbe quella per il periodo feriale non trova conforto nella lettera della legge, che nulla prevede al riguardo, ne’ nella ratio della legge che dispone la sospensione del termine nel periodo feriale, perche’ non si vede la ragione per la quale i difensori delle parti avrebbero dovuto rinunciare al diritto al godimento delle ferie nella fattispecie”.

Rilevato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta fondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, allo stesso giudice si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimita’, ad altra sezione della CTR dell’Emilia Romagna.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011

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