Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5280 del 18/02/2022

Cassazione civile sez. trib., 18/02/2022, (ud. 10/02/2022, dep. 18/02/2022), n.5280

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14706/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n.

12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

R.C., rappresentato e difeso dall’Avv. Paolo Murialdo e

dall’Avv. Guido Francesco Romanelli, con domicilio eletto in Roma,

via Cosseria, n. 5, presso lo studio di quest’ultimo;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Liguria, n. 45/5/14 depositata il 16 gennaio 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 gennaio

2022 dal Consigliere Giuseppe Nicastro.

 

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle entrate notificò a R.C. gli avvisi di accertamento n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS), con i quali determinò sinteticamente, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 4, (cosiddetto redditometro) – in relazione al contenuto induttivo della disponibilità di un autocarro, di un’automobile (per l’acquisto della quale era stato acceso un finanzamento) e di un motociclo – il reddito complessivo dello stesso contribuente per gli anni d’imposta, rispettivamente, 2007 e 2008, accertando la maggiore IRPEF conseguentemente dovuta;

R.C. impugnò gli avvisi di accertamento davanti alla Commissione tributaria provinciale di Savona che, con le sentenze, rispettivamente, n. 1/3/13 e n. 2/3/13, accolse parzialmente i ricorsi del contribuente, riducendo del 10% il reddito accertato per ciascuno dei due anni d’imposta;

avverso tali pronunce, R.C. propose appello alla Commissione tributaria regionale della Liguria (hinc anche: “CTR”) che, riuniti i ricorsi del contribuente, li accolse, annullando gli avvisi di accertamento;

avverso tale sentenza – depositata in segreteria il 16 gennaio 2014 e non notificata – ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate, che affida il proprio ricorso, notificato il 23/27 maggio 2014, a cinque motivi;

R.C. resiste con controricorso, notificato il 4 luglio 2014;

l’11 marzo 2021, R.C. ha trasmesso, a mezzo della PEC, una memoria contenente la richiesta di dichiarazione di estinzione del giudizio per avere effettuato la definizione agevolata delle controversie ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, e con allegati i documenti ritenuti idonei a dimostrare l’esistenza dei presupposti di tale fattispecie estintiva;

nella camera di consiglio del 25 marzo 2021, questa Corte ha assegnato a R.C. un termine per la notificazione, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2, all’Avvocatura generale dello Stato dell’elenco dei predetti documenti, rinviando la causa a nuovo ruolo;

R.C. ha provveduto a tale adempimento.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il contribuente controricorrente ha rappresentato di essersi avvalso della definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6 e che la stessa si è perfezionata;

a sostegno di tali asserzioni, il controricorrente ha depositato, in allegato alla memoria menzionata, copie delle domande, tempestivamente presentate il 27 maggio 2019, di definizione agevolata delle controversie aventi a oggetto gli avvisi di accertamento n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS) (con le relative ricevute rilasciate dall’Agenzia delle entrate), nonché del versamento, effettuato, in unica soluzione, lo stesso 27 maggio 2019, degli importi dovuti di Euro 2.865,45 ed Euro 3.317,25;

tanto premesso, il Collegio ritiene anzitutto di ribadire il principio, affermato da Cass., 15/11/2019, n. 29790, secondo cui, “(i)n tema di sospensione del processo tributario ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, conv., con modif., in L. n. 136 del 2018 (cd. “pace fiscale”), lo spirare del termine del 10 giugno 2019, previsto per il deposito della relativa istanza, non determina la decadenza del contribuente dalla facoltà di avanzare la (relativa) domanda, trattandosi di termine avente natura ordinatoria in funzione acceleratoria, stante l’assenza di espresse previsioni che ne stabiliscano la perentorietà e considerato il “favor” legislativo per la definizione agevolata” (nello stesso senso, Cass., 28/11/2019, n. 31126);

ciò ribadito, va rammentato che, a norma del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, commi 12 e 13 “(l)’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine (comma 12). In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (comma 13)”;

rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato istanza di trattazione, né risulta intervenuto diniego della definizione, il processo va dichiarato estinto a norma delle disposizioni appena citate;

ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, terzo periodo le spese di tale processo restano a carico della parte che le ha anticipate;

visto l’art. 391 c.p.c..

P.Q.M.

dichiara estinto il processo e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2022

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