Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 528 del 12/01/2011

Cassazione civile sez. III, 12/01/2011, (ud. 25/11/2010, dep. 12/01/2011), n.528

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi F. – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in Roma, Via Ovidio n. 20 presso lo studio dell’avv.

PORTA Francesco Pio, che lo rappresenta e difende giusta delega in

atti;

– ricorrenti –

contro

D.S.S., domiciliato in Napoli, Via Ascanio n. 1,

presso lo studio dell’avv. Gaetano Bianco;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’ Appello di Napoli n. 1058/06

decisa in data 31 marzo 2006 e depositata in data 29 maggio 2006.

Udita la relazione del Consigliere Dott. Giancarlo Urban;

udito il P.M., in persona del Cons. Dott. SCARDACCIONE Eduardo

Vittorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in data 23 aprile 2003 D.S.S. chiese al Tribunale di Napoli la condanna del conduttore C.A. al rilascio dell’immobile a uso autocarrozzeria, sito in (OMISSIS), relativamente al quale si era verificata la risoluzione del rapporto di locazione per aver il conduttore dichiarato, con scrittura privata (OMISSIS), di recedere dal contratto con rilascio entro il marzo 2001.

Il Tribunale rigettò la domanda ritenendo disconosciuta dal convenuto e quindi priva di efficacia probatoria la scrittura privata posta a base della domanda, non essendo stata formulata istanza per la verificazione della scrittura.

Con sentenza del 29 maggio 2006 la Corte d’Appello di Napoli accoglieva l’appello proposto da D.S.S. e, dichiarata la risoluzione del contratto al (OMISSIS), condannava C. A. al rilascio dell’immobile, con compensazione delle spese.

Ricorre per cassazione C.A. con cinque motivi. D. S.S. non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia la nullità dell’intero giudizio d’appello per la mancata acquisizione del fascicolo di primo grado;

inosservanza dell’art. 347 c.p.c., comma 3, in relazione all’art. 123 bis disp. att. c.p.c..

Il motivo è infondato: è principio più volte affermato dalla Corte di legittimità che l’acquisizione del fascicolo di ufficio di primo grado, ai sensi dell’art. 347 cod. proc. civ., è affidata all’apprezzamento discrezionale del giudice dell’impugnazione, sicchè l’omessa acquisizione, cui non consegue un vizio del procedimento di secondo grado nè della relativa sentenza, può essere dedotta come motivo di ricorso per cassazione solo ove si adduca che il giudice di appello avrebbe potuto o dovuto trarre dal fascicolo stesso elementi decisivi su uno o più punti controversi della causa, non rilevabili “aliunde” e specificamente indicati dalla parte interessata (Cass. 19 gennaio 2010 n. 688). Nel caso di specie, il ricorrente non ha indicato alcun elemento decisivo che sarebbe stato ricavabile dal fascicolo in questione.

Con il secondo motivo si denuncia la illogicità e la omessa motivazione su un punto decisivo e cioè sulla dichiarazione di disconoscimento della scrittura, che sarebbe stata resa dal ricorrente.

La censura non coglie nel segno, dal momento che non viene denunciata la violazione e la falsa applicazione di legge (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3) ma la omessa e illogica motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5): la valutazione della Corte napoletana, infatti, risulta incentrata sulla natura della contestazione formulata nel giudizio di primo grado dal conduttore C., sia nella memoria di costituzione, che nelle dichiarazioni rese a verbale. In tema di ricorso per cassazione, mentre il vizio di falsa applicazione della legge si risolve in un giudizio sul fatto contemplato dalle norme di diritto positivo applicabili al caso specifico (con la correlata necessità che la sua denunzia debba avvenire mediante l’indicazione precisa dei punti della sentenza impugnata, che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse, fornita dalla giurisprudenza di legittimità e/o dalla dottrina prevalente), il vizio relativo all’incongruità della motivazione comporta un giudizio sulla ricostruzione del fatto giuridicamente rilevante e sussiste solo qualora il percorso argomentativo adottato nella sentenza di merito presenti lacune ed incoerenze tali da impedire l’individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione (Cass. 7 maggio 2007 n. 10295). Nel caso di specie, la critica mossa alla valutazione della Corte Territoriale, riguarda la applicabilità della norma relativa alla proposizione della querela di falso anzichè di quella (sostenuta dalla parte ricorrente) relativa alla verificazione della scrittura disconosciuta e quindi andava proposta in applicazione della ipotesi prevista dall’art. 360 c.p.c., n. 3.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione e la erronea applicazione della disciplina di cui agli artt. 215 e 221 c.p.c., e art. 2072 c.c., in relazione alla utilizzabilità del documento in contestazione nell’ambito del processo.

Con il quarto motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione delle norme che regolano la introduzione e la valutazione delle prove (art. 115 c.p.c., comma 1 e art. 116 c.p.c., tenuto conto della insufficienza della prova acquisita.

Le censure sollevate (che vanno trattate in unico contesto in quanto connesse) in sostanza non valgono a travolgere il principio di diritto fatto proprio dalla pronunzia della Corte d’Appello, che, richiamando quanto deciso da questa Corte con sentenze del 5 luglio 1979 n. 3849 e del 18 giugno 1980 n. 3880) ha preso in esame le diverse ipotesi di contestazione della scrittura privata, giungendo alla conclusione della irrilevanza del disconoscimento effettuato dal C..

Con il quinto motivo si denuncia la violazione ed erronea applicazione di norme di diritto (art. 112 c.p.c.) e la contraddittorietà della motivazione poichè la parte avversa aveva chiesto una pronuncia sulla irritualità del disconoscimento (che sarebbe avvenuto in modo generico e non alla prima udienza utile) mentre la Corte d’Appello aveva ritenuto la mancanza del disconoscimento.

La censura risulta assorbita da quanto sopra precisato.

Il ricorso merita quindi il rigetto.

Nulla per le spese, poichè la parte intimata non ha svolto difese.

P.Q.M.

la Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, rigetta il ricorso;

nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2011

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