Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 528 del 11/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 11/01/2017, (ud. 23/11/2016, dep.11/01/2017),  n. 528

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25466/2015 proposto da:

T.V., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE

CLODIO, 56, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BONACCIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO MANICA, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENIRALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 356/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CATANZARO del 19/02/2015, depositata il 18/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/11/2016 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., Delib. di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

T.V. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria che, in parziale riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Crotone, aveva affermato “l’obbligo per l’ufficio tributario di dare riscontro alla domanda di rimborso del contribuente, entro trenta giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente decisione, esplicitando compiutamente le ragioni a sostegno dell’atto che intenderà adottare”.

Nella decisione impugnata, la CTR – adita su appello dell’Ufficio – ha sostenuto che, sulla scorta degli elementi in atti, non sarebbe stata pacifica l’indebita duplicazione dell’imposta, come invocata dalla contribuente.

Il ricorso è affidato a ad un unico motivo, con il quale la T. deduce violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonchè violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 37, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. In particolare, la ricorrente sostiene che ricorrerebbero gli estremi del vizio di motivazione, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, non avendo la CTR spiegato le ragioni della non decisività delle prove da ella offerte, pur alla base della decisione assunta. Inoltre, a fronte di una pronuncia di primo grado di totale accoglimento dell’istanza della contribuente, non sarebbe stato possibile comprendere in quale misura e per quali ragioni l’appellante sia stata ritenuta soccombente ed in che misura o ragione l’appellata si sia vista modificare la pronunzia del grado precedente.

L’Agenzia si è costituita, concludendo per il rigetto del ricorso.

Il motivo è fondato.

La sentenza della CTR afferma testualmente: “La decisione di prime cure ha ritenuto dovuto il richiesto rimborso, sulla scorta degli elementi versati in atti dal contribuente e sostenendo essersi verificata, sulla mera base di questi, un’indebita duplicazione della medesima imposta. In realtà, da tali atti non è pacificamente evincibile quanto sopra, sicchè la pronunzia va parzialmente riformata”.

E’ dunque evidente la violazione di legge connessa ad una motivazione tautologica, che non spiega minimamente quali siano gli elementi che abbiano condotto ad una valutazione diversa dei riscontri, rispetto alla CTP e quale sia la parte di decisione rimasta invariata.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del grado di cassazione.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017

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