Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5279 del 26/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/02/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 26/02/2020), n.5279

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20319-2018 proposto da:

P.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati PIERA MANLIO FILIPPO ZAMPETTI;

– ricorrente –

contro

T.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AUGUSTO

RIBOTY 23, presso lo studio dell’avvocato MATTEO ROSATI,

rappresentata e difesa dagli avvocati RENATO VICO, CRISTINA GARDINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 735/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 26/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella carriera di consiglio non

partecipata del 22/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. TRICOMI

LAURA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

La Corte di appello di Brescia, in controversia concernente la separazione personale dei coniugi T.E. e P.E. ed i provvedimenti accessori, in parziale riforma della prima decisione – per quanto interessa – aveva elevato ad Euro 600,00= l’assegno mensile dovuto dal P. per ognuno dei tre figli ( A. n. 2004, Gi. n. 2005, L. n. 2015) e ad Euro 800,00= l’assegno mensile per il mantenimento della moglie, oltre rivalutazione ISTAT, rispetto gli importi fissati in primo grado rispettivamente in Euro 300,00 per ciascun figlio ed Euro 200,00 per la moglie.

Il ricorso per cassazione è stato proposto con due mezzi dal P.; la moglie ha replicato con controricorso.

Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la trattazione camerale ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza per vizio di motivazione e violazione dell’art. 2729 c.c., per essere la decisione ordita su una presunzione semplice, influenzata da altre presunzioni semplici, in assenza di gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari, laddove la Corte territoriale, diversamente opinando rispetto al Tribunale, è giunta a ritenere che il ricorrente continui a percepire maggiori redditi da lavoro (compenso di amministratore di società di capitali) anche dopo una delibera dell’assemblea dei soci risalente all’8 settembre 2014, tre anni prima della sentenza) che diminuiva tali emolumenti, conseguentemente determinando un maggior contributo al mantenimento della moglie e dei figli.

Il ricorrente si duole che la Corte di appello, andando in contrario avviso alla documentazione in atti ed alle evidenze istruttorie che a parere della stessa moglie avrebbero potuto essere superate solo attraverso una CTU contabile, fiscale e societaria, abbia ritenuto che il suo reddito mensile continuava ad ammontare ad Euro 4.457,00=, come in epoca anteriore alla delibera assembleare che aveva ridotto il suo emolumento.

Sostiene che il ragionamento deduttivo è puramente ipotetico e privo di un ancoraggio concreto, tale perchè costruito su una presunzione semplice priva di gravità, precisione e concordanza, contrastante con la sentenza di primo grado e con la documentazione prodotta.

2. Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza per vizio di motivazione, per contraddittorietà della stessa in merito alla valutazione delle prove in relazione al fatto decisive costituito dalla determinazione delle capacità reddituali delle parti, che – secondo il ricorrente – la Corte territoriale avrebbe ricavato da un personale convincimento, disallineato e contrastante con la documentazione in atti.

3. I motivi possono essere trattati congiuntamente per connessione e vanno respinti perchè inammissibili.

4. Osserva la Corte che, nel caso di specie, il giudice del gravame, avendo dato atto delle emergenze documentali invocate dal ricorrente, ha ritenuto che queste non rappresentassero la vera capacità del contribuente, attraverso un ragionamento logico di tipo presuntivo che ha valorizzato un’ulteriore pluralità di elementi di fatto – tra l’altro la circostanza che P. era socio al 50% con la sorella della società G. SRL, di guisa che la riduzione del compenso in sede assembleare era stata una scelta compiuta dallo stesso P., non potendosi ipotizzare una opposizione della sorella;

la circostanza che la motivazione in merito alla crisi del settore non trovava riscontro nei bilanci societari, chiusi sia nel 2012 che nel 2013 con un utile, anche se progressivamente inferiore; la tempistica della delibera risultante strettamente legata alle vicende personali della separazione, come si evinceva dalla circostanza che il recesso dal contratto relativo alla casa coniugale era stato sottoscritto dalla T. in data 10/9/2014 e la delibera di riduzione del compenso era datata 8/9/2014; il tenore di vita condotto dalla famiglia prima della separazione; la circostanza che il ricorrente non aveva prodotto gli estratti dei conti bancari ad esso intestati successivi alla delibera stessa – ed ha adeguatamente motivato, sottolineando il collegamento temporale tra le vicende relative al reddito del P. e quelle proprie della separazione, oltre che la insufficienza della documentazione prodotta dal marito a comprovare un effettivo decremento reddituale, rimarcando l’assenza di documentazione relativa ai conti correnti bancari del P. successiva alla delibera.

In realtà – la decisione impugnata risponde al principio secondo il quale il ragionamento presuntivo deve articolarsi in due momenti, occorrendo che il giudice valuti, prima, in maniera analitica ognuno degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, rivestano i caratteri della precisione e della gravità, procedendo, solo successivamente, a una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati, per accertare se essi siano concordanti e idonei, nella loro combinazione, a fornire una valida prova presuntiva (cfr. anche Cass. n. 19894 del 2005) e la censura contiene esclusivamente una critica alla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di appello ed alla valutazione da essi espressa sugli elementi – diversamente valutati dal Tribunale – ai fini della prova indiziaria propugnando un differente approdo.

Va rilevato, in proposito, che la censura in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (Cass. n. 15737 del 21/10/2003,).

E’ evidente, pertanto, che il primo motivo, sotto questo profilo, risulta inammissibile e che il secondo non è idoneo ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè la censura si risolve in una valutazione alternativa e parziale degli indizi e del materiale probatorio, in assenza di specifiche deduzioni circa fatti di cui sia stato omesso l’esame e che valgano ad evidenziare l’irrazionalità delle valutazioni espresse nella sentenza impugnata.

5. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00=, oltre Euro 100,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15 % ed accessori di legge;

– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2020

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