Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5279 del 06/03/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 5279 Anno 2018
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: MANNA ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso 13239-2013 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2017

BAMBUSA ASSUNTA;
– intimata –

3630

avverso la sentenza n. 4475/2012 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 23/05/201 r.g.n.
7473/2008.

Data pubblicazione: 06/03/2018

R.G. n. 13239/13

RILEVATO
che con sentenza pubblicata il 23.5.12 la Corte d’appello
di Roma rigettava il gravame di Poste Italiane S.p.A.
contro la sentenza con cui il Tribunale della stessa sede,

lavoro intercorsi tra la società e Assunta Bambusa fra il,
2.8.99 e il 30.9.03, il primo dei quali stipulato ai sensi
dell’art. 8 c.c.n.l. del 1994 per esigenze eccezionali,
aveva accertato la sussistenza d’un rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato fra le parti, con
condanna della società a ripristinare il rapporto con la
lavoratrice e a pagarle le retribuzioni

medio tempore

maturate;
che

per la cassazione della sentenza ricorre Poste

Italiane S.p.A. affidandosi a tre motivi;

che Assunta Barnbusa non ha svolto attività difensiva;
CONSIDERATO
che

il primo motivo denuncia violazione e falsa

applicazione dell’art. 23 legge n. 56/87, dell’art. 8 CCNL
26.11.94 e, in connessione con gli artt. 1362 e ss. cod.
civ., degli accordi sindacali 25.9.97, 16.1.98, 27.4.98,
2.7.98, 24.5.99 e 18.1.01, nella parte in cui la sentenza
impugnata non ha considerato che il potere dei
contraenti collettivi di individuare nuove ipotesi di
assunzione a termine, in aggiunta a quelle
normativamente già in essere, stabilito dall’art. 23 legge
n. 56/87, può esser esercitato senza limiti di tempo, in
quanto non previsti dalla legge e, quindi, senza
circoscrivere il ricorso a tale strumento solo al periodo

dichiarato nullo il termine apposto ai quattro contratti di

R.G. n. 13239/13

anteriore al 30.4.98, come invece erroneamente ritenuto
dalla Corte territoriale;
che analoga censura viene fatta valere con il secondo
motivo, sotto forma di denuncia di omessa motivazione

che i due motivi,- da esaminarsi congiuntamente perché
connessi – sono infondati;
che è pacifico inter partes che il primo contratto a
termine de quo fu stipulato per esigenze eccezionali – ai
sensi dell’art. 8 CCNL del 1994, come integrato
dall’accordo aziendale 25.9.97 – in data successiva al
30.4.98, allorquando era espressamente venuta meno la
copertura autorizzatoria prevista dalla stessa autonomia
collettiva, come da ormai consolidato dettato di questa
Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente
al CCNL del 2001 e al d.lgs. n. 368/2001);
che

infatti, dovendosi dare continuità alla costante

giurisprudenza di questa S.C. secondo cui, ove le parti
collettive – come accaduto nel caso di specie – abbiano
previsto un limite temporale (quello del 30.4.98) alla
stipula di contratti a termine ai sensi dell’art. 8 CCNL del
1994, come integrato dall’accordo aziendale 25.9.97, la
sua inosservanza determina la nullità della clausola di
apposizione del termine (v., ex aliis, Cass. n. 316/2011;
Cass. 23.8.2006 n. 18383; Cass. 14.2.2004 n. 2866);
che il terzo motivo denuncia insufficienza di motivazione
in ordine all’applicabilità dell’art. 32 legge n. 183 del
2010 e violazione e falsa applicazione degli artt. 324 cod.
proc. civ. e 2909 cod. civ., per avere la sentenza

2

circa un fatto decisivo per il giudizio;

R.G. n. 13239/13

impugnata negato l’applicabilità del cit. art.

32

sull’erroneo presupposto che sulle conseguenze
economiche della nullità del termine si fosse ormai
formato il giudicato;

la sentenza n. 21691/16 delle S.U. di questa S.C., che ha
statuito che una censura ex art. 360, comma 1, n. 3,
c.p.c. può concernere anche la violazione di disposizioni
emanate dopo la pubblicazione della sentenza
impugnata, ove retroattivamente applicabili anche ai
giudizi in corso (come l’art. 32 cit.: cfr., per tutte, Cass.
n. 6735/14), atteso che il ricorso per cassazione ha ad
oggetto non l’operato del giudice, ma la conformità della
decisione adottata all’ordinamento giuridico;
che, dunque, ben può chiedersi l’applicazione anche in
sede di legittimità dello ius superveniens intervenuto
dopo la sentenza impugnata e, a fortiori, intervenuto
nelle more del giudizio d’appello (come accaduto nel caso
di specie), con l’unico limite, non verificatosi nella
vicenda in esame, di intervenuto passaggio in giudicato
della statuizione relativa alle conseguenze economiche
dell’accertata nullità della clausola di apposizione del
termine (passaggio in giudicato da escludersi essendo
ancora sub iudice la questione relativa alla validità del
termine);
che, in conclusione, accolto il terzo motivo e rigettati i
primi due, la sentenza va cassata in relazione al motivo
accolto con rinvio, anche per le spese, alla Corte
d’appello di Roma in diversa composizione, che dovrà

che tale motivo è fondato, dovendosi a riguardo seguire

R.G. n. 13239/13

limitarsi a quantificare l’indennità spettante all’odierna
intimata ex art. 32 cit. per il periodo compreso fra la
scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento
con il quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del

P.Q.M.
accoglie il terzo motivo, rigetta i primi due, cassa la
sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e
rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa
composizione, cui demanda di provvedere anche sulle
spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella Adunanza camerale del 26.9.2017.
Il Presidente
Dott. Vincenzo Di Cerbo

il Funzionario Giudizo
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COME SUPREMA W CAUAZIONlì

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rapporto di lavoro (cfr., per tutte, Cass. n. 14461/15);

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