Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5278 del 26/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/02/2020, (ud. 05/02/2020, dep. 26/02/2020), n.5278

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32269-2018 proposto da:

CARMI OLEOMECCANICA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI

59, presso lo studio dell’avvocato PIETRO SCIUBBA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO ROSSI;

– ricorrente –

contro

D.G.A., D.G.R., A.G.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BORGOGNONA 47, presso lo

studio dell’avvocato GIANLUCA BRANCADORO, rappresentati e difesi

dall’avvocato FABRIZIO CAPUCCI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 19740/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 25/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA

NAZZICONE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

E’ proposto ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., della sentenza di questa Corte del 25 luglio 2018, n. 19740, la quale ha respinto il ricorso principale ed accolto il ricorso incidentale avverso la decisione della Corte d’appello di Bologna del 6 maggio 2014.

Come riporta la decisione di questa Corte, tale ultima sentenza -decidendo sull’appello principale di D.G. ed altri e sull’appello incidentale della Carmi Oleomeccanica s.p.a. – aveva riformato la decisione di primo grado, concludendo per il rigetto dell’impugnazione del lodo arbitrale e della domanda di risoluzione del patto parasociale, proposte dalla Carmi Oleomeccanica s.p.a., nonchè per la conferma dell’ordinanza di pagamento pronunciata ex art. 186-ter c.p.c., dal tribunale.

Resistono con controricorso gli intimati.

Le parti hanno depositato le memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso prospetta, quale unico motivo di revocazione, l’errore nella lettura materiale degli atti di causa, per avere la sentenza impugnata dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, reputando il medesimo non autosufficiente per non avere riportato i motivi di appello.

In particolare, ivi la ricorrente aveva censurato l’omessa pronuncia (in quanto reputate assorbite) sulle domande di accertamento dell’eccedenza del lodo dal mandato e dell’errata determinazione del valore delle azioni Nuova Copma s.p.a.

Secondo la ricorrente, nel decidere come esposto il primo motivo di ricorso per cassazione, la sentenza Cass. n. 19740/2018 non ha, tuttavia, rilevato come, nel giudizio di appello, nessun motivo fosse stato proposto da Carmi Oleomeccanica s.p.a., la quale rivestiva solo il ruolo di appellata e che, in quanto interamente vittoriosa in primo grado, non aveva l’onere di proporre appello incidentale, onde aveva meramente riproposto le medesime domande. li., col ricorso per cassazione, la ricorrente aveva fatto valere l’omessa pronuncia sulle sole domande riproposte in secondo grado e l’errata declaratoria di assorbimento delle stesse.

L’avere, dunque, Cass. n. 19740/2018 dichiarato non autosufficiente il primo motivo palesa come la decisione abbia supposto un fatto la cui verità è incontrovertibilmente esclusa: ossia il fatto che la società avesse la veste di parte appellante incidentale, ed il fatto oggetto di equivoco è la comparsa di costituzione di Carmi Oleomeccanica s.p.a. nel giudizio di appello.

2. – Il ricorso non può trovare accoglimento.

La sentenza impugnata ha riassunto il primo motivo del ricorso, come segue: “1) violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 277 c.p.c., comma 1, conseguente nullità della sentenza con particolare riferimento alla omessa pronuncia in merito alle domande di accertamento dell’eccedenza del lodo rispetto ai limiti del mandato e della manifesta erroneità della determinazione del valore delle azioni di Nuova Copma S

Il motivo fu disatteso, in quanto esso è stato reputato inammissibile.

Infatti, la Corte, premessa la necessità di rispettare il principio di autosufficienza del ricorso allorchè ci si dolga del vizio di omessa pronuncia in appello, ha affermato che “dal ricorso non risulta affatto quali motivi Carini Oleomeccanica S.p.A. avrebbe spiegato”.

La Corte ha, quindi, precisato come ciò la esimesse dall’osservare che, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, non sarebbe sufficiente la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, richiedendosi invece “che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto”, onde ciò non si verifica “quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione”, come per l’evenienza in cui la corte d’appello -pari del caso di specie – abbia espressamente rigettato “con ciò evidentemente disattendendo i motivi d’appello in proposito spiegati, quali che fossero – l’impugnajone del lodo irrituale proposto dalla società”.

Ciò posto, non ricorrono i presupposti per l’integrazione della fattispecie della revocazione invocata.

Da un lato, invero, come la stessa odierna ricorrente afferma, il proprio appello era stato espressamente qualificato come “appello incidentale”, sia nell’atto di costituzione in quel grado di giudizio, sia nel ricorso per cassazione concluso con la sentenza oggi impugnata per revocazione; e, giova aggiungere, con tali espressioni esso era stato indicato pure nella sentenza resa dalla Corte d’appello di Bologna del 6 maggio 2014, che a p. 4 discorre appunto della posizione dell’appellata, che chiedeva “in via incidentale subordinata” l’accoglimento delle domande svolte in primo grado e là riproposte.

Dall’altro lato, se può essere condiviso il principio, che il ricorso invoca, secondo cui la qualificazione dell’atto di parte non dipende dal mero nomen utilizzato, è altrettanto vero che, ove con quel nomen il giudice abbia poi al medesimo fatto riferimento, non per ciò solo è ravvisabile un “errore di fatto” decisivo, rilevante ai sensi dell’art. 395 c.p.c.

Invero, non si tratta in nessun caso di errore decisivo, considerando che la sentenza, dopo alla statuizione di inammissibilità per carenza di autosufficienza, ha aggiunto che, in ogni caso, non vi è omessa pronuncia, perchè la corte territoriale ha rigettato espressamente la impugnazione del lodo, bensì, semmai, avrebbe potuto, in astratto, discorrersi di omessa motivazione, peraltro anch’essa insussistente, perchè la corte d’appello aveva esposto una chiara motivazione di tale rigetto.

Essendo, pertanto, entrambe le affermazioni presenti nella sentenza impugnata, ciò toglie decisività all’errore lamentato nel ricorso.

3. – Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore solidale dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.100,00 per compensi, ivi compresi Euro 100,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15 per cento sui compensi ed agli accessori di legge.

Dichiara che sussistono presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per la stessa impugnazione, ove dovuto a norma del comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2020

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