Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5278 del 06/03/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 5278 Anno 2018
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: CURCIO LAURA

ORDINANZA

sul ricorso 19968-2011 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2017

MASTROCOLA MARIA TERESA;
– intimata –

3627

avverso la sentenza n. 6668/2010 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 26/07/2010 r.g.n.
8701/2007.

Data pubblicazione: 06/03/2018

RG.N.19968/2011

RILEVATO
1)che con sentenza in data 26.7.2010

la Corte di Appello di Roma

ha riformato la sentenza del Tribunale di Roma che aveva respinto il
ricorso di Maria Teresa Mastrocola diretto a far accertare la nullità del
termine apposto al contratto intercorso con Poste Italiane s.p.a. per il
periodo 2.5.2002/29.6.2002 la cui causale era riferita a ” esigenze
tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario
conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi comprendendo un più
funzionale riposizionamento di risorse sul territorio , anche derivanti
da innovazioni tecnologiche , ovvero conseguenti all’introduzione di
nuove tecnologie , prodotti o
previsioni

servizi nonché all’attuazione delle

di cui agli accordi del 17,18,23 ottobre , 11 dicembre

2001,11 gennaio 2012,13 febbraio e 17 aprile 2002 “, con condanna di
Poste spa al ripristino del rapporto ed al pagamento delle retribuzioni
maturate con accessori dovuti per legge.
2)che

la Corte, ritenuto infondato il motivo relativo alla risoluzione

per mutuo consenso, ha rilevato che la causale del contratto era
generica perché non precisava in concreto e con riferimento specifico
alla struttura in cui la lavoratrice era stata assunta in che modo i
processi indicati fossero collegati a detta assunzione. Che comunque, a
prescindere dalla genericità della clausola, non aveva la società
adempiuto all’onere di provare la correlazione tra le ragioni
giustificatrici astrattamente indicate in contratto e le concrete
esigenze dell’ufficio in cui la Mastrocola era stata assunta.
3)che avverso tale sentenza Poste s.p.a. ha proposto ricorso affidato a
quattro motivi, chiedendo, in subordine, l’applicazione dello

jus

superveniens; è rimasta intimata la Mastrocola.

CONSIDERATO
4) Che con il ricorso la società ricorrente deduce :4.1) la violazione
dell’art. 132 e 1175 cod. civ. in relazione all’art. 360 primo comma n.
3 cod. proc. civ. per avere la Corte disatteso l’eccezione di risoluzione
per mutuo consenso tempestivamente formulata.

,

2

4.2) la violazione e falsa applicazione dell’ art. 1 commi

1 e 2 ,

dell’art.4 comma 2 del Dlgs n. 368 del 2001, degli artt. 1362 e 1325
cod. civ. in relazione all’art. 360 primo c. . 3 c. p.c., per avere ritenuto
la genericità della ragione posta a fondamento dell’assunzione
reputando poco compatibile con l’arti. del Dlgs 368/2001 i riferimenti
agli accordi di mobilità sindacale, quindi delle ragioni giustificative

relazione al singolo ufficio, come ritenuto dalla Corte
territoriale,avendo la società indicato il luogo della prestazione e le
mansioni. Ciò costituisce, a dire della ricorrente, specificazione delle
ragioni tecniche , organizzative e produttive , in ossequio a quanto
richiesto dall’art.1 del Dlgs n.368/2001.
4.3)l’omessa e insufficiente motivazione su un fatto controverso e
decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 5 c. p. c.
La Corte avrebbe omesso di valutare la compresenza , in seno al
contratto, di più ragioni fra esse non incompatibili a costituire
elemento di specificazione delle esigenze sottese al contratto. Come
anche avrebbe omesso di esaminare gli accordi sindacali.
4.4) l’omessa ed insufficiente motivazione in ordine a un fatto
controverso e decisivo per il giudizio. Avrebbe omesso di valutate la
corte territoriale la rilevanza in particolare del capitolo di prova n.11
attinente ai processi di riorganizzazione che avevano investito la
società facendo nascere l’esigenza di assunzioni temporanee, senza
neppure chiarire perché non erano stati esercitati i anche i poteri
officiosi di cui all’art.421 c.p.c..
4.5) la diversa conseguenza economica collegata alla ritenuta
illegittimità del termine in relazione allo ius superveniens.
subordine Poste spa ha chiesto infatti

In

l’applicazione dell’art. 32

comma 5 e 6 della legge 4 novembre 2010 n. 183 e che in applicazione
dello jus superveniens

il risarcimento del danno fosse contenuto nei

limiti previsti dalla citata norma.
5) che il secondo motivo è fondato. Premesso che

l’onere di

specificazione delle ragioni giustificatrici del contratto a tempo
determinato è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la

2

dell’apposizione del termine, che non devono essere valutate in

3

veridicità della causa dell’apposizione del termine e la non
modificabilità della stessa nel corso del rapporto e che pertanto la sua
specificità deve consistere nella individuazione di ragioni obiettive che
siano caratterizzare da temporaneità, desumibile dalla stessa
descrizione che di tali ragioni viene effettuata in contratto, nel caso di
specie la causale del contratto è sufficientemente indicativa di tale
temporaneità, facendo riferimento a processi di riorganizzazione

prodotti o servizi illustrati, che hanno necessitato un riposizionamento
delle risorse sul territorio con mobilità regolamentate da separati
accordi sindacali, richiamati per relationem.
6)Che questa Corte ha più volte statuito che l’ onere di specificazione
delle ragioni oggettive del termine finale, vale a dire di indicazione
sufficientemente dettagliata della causale nelle sue componenti
identificative essenziali, sia quanto al contenuto, che con riguardo alla
sua portata spazio-temporale e più in generale circostanziale, può
risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro e da esso “per
relationem” ad altri testi scritti accessibili alle parti ( Cfr in particolare
Cass. n.1033/2010, Cass.2279/2010 ).
7)Che la Corte ha pertanto errato nel ritenere la nullità della clausola,
senza tuttavia operare, come invece avrebbe dovuto, alcun esame e
alcun richiamo più specifici al contenuto degli accordi, al fine di operare
poi l’ulteriore valutazione diretta a verificare la correlazione tra le
ragioni per cui le parti hanno stipulato il contratto e l’astratta
ammissibilità di tali ragioni e per poter quindi ricollegare l’assunzione
della lavoratrice al processo organizzativo che tali accordi avrebbero
dovuto regolamentare, verificando altresì l’idoneità delle prove offerte
da Poste spa ad assolvere il relativo onere, a suo carico incombente.
8)Che la sentenza deve quindi essere cassata in relazione al motivo
accolto, assorbiti gli altri, con rinvio della causa alla corte d’Appello di
Roma , in diversa composizione, che nel riesaminare l’appello della
lavoratrice dovrà attenersi ai principi indicati nel capitolo n.7, oltre che
provvedere sulle spese del presente giudizio.

3

derivanti anche da impiego di nuove innovazioni tecnologie,nuovi

4

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo,assorbiti gli altri, cassa la sentenza
impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla corte d’appello di
Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle
spese del giudizio di legittimità.

Vincenzo Di Cerbo
Presidente

‘Funzionario Giudizitrio
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Così deciso nell’Adunanza Camerale del 26.9.2017

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