Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5278 del 04/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/03/2011, (ud. 08/02/2011, dep. 04/03/2011), n.5278

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.C., elettivamente domiciliato in Roma, via

Cassiodoro n. 6, presso lo studio dell’avv. Gianna Baldoni,

rappresentato e difeso dall’avv. Sergio Erasmo dati;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale dell’Emilia Romagna sez. 7^, n. 29, depositata il 28 maggio

2008;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarita’ delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che il contribuente, agente di commercio, propose ricorso avverso il silenzio – rifiuto opposto dall’Agenzia all’istanza di rimborso dell’irap versata per gli anni dal 1998 al 2001, assumendo di svolgere la propria attivita’ professionale senza l’ausilio di “autonoma organizzazione” e propose, quindi, ricorso sul silenzio – rifiuto conseguentemente formatosi;

– che il ricorso fu accolto dall’adita commissione provinciale, con decisione, tuttavia, riformata, in esito all’appello dell’Agenzia, dalla commissione regionale;

che i giudici di appello rilevarono, in particolare, che l’irap e’ sempre dovuta dagli agenti di commercio, giacche’, per loro, il requisito dell’autonoma organizzazione sarebbe intrinseco alla stessa natura dell’attivita’ svolta, in quanto attivita’ imprenditoriale (art. 2082 c.c.);

rilevato:

che, avverso la decisione di appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 nonche’ vizio di motivazione – ed ha censurato la decisione impugnata per non aver considerato che, anche per gli agenti di commercio, l’irap e’ dovuta solo sul presupposto della ricorrenza del requisito dell’”autonoma organizzazione”;

– che l’Agenzia ha resistito con controricorso;

osservato:

– che i motivi di ricorso, che, in quanto connessi, possono essere congiuntamente esaminati, appaiono fondati nei termini precisati dalle sezioni Unite di questa Corte. Queste hanno, infatti, puntualizzato (cfr. sent. 12108/09): che in tema di irap, a norma del combinato disposto del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. e), l’esercizio dell’attivita’ di agente di commercio di cui alla L. n. 204 del 1985, art. 1 e’ escluso dall’applicazione dell’imposta qualora si tratti di attivita’ non autonomamente organizzata; che il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia , quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; che costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni;

ritenuto:

che il ricorso del contribuente si rivela, pertanto, manifestamente fondato, sicche’ va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale dell’Emilia Romagna.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011

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