Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5277 del 26/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/02/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 26/02/2020), n.5277

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15573-2019 proposto da:

O.J., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUCA FROLDI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. R.G. 6004/2018 del TRIBUNALE di ANCONA,

depositato il 28/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

TRICOMI.

Fatto

RITENUTO

CHE:

O.J., nata in Nigeria – Edo State, con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, impugnava dinanzi il Tribunale di Ancona, con esito sfavorevole, il provvedimento di diniego della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale in tutte le sue forme.

Ella aveva riferito di avere lasciato il Paese di origine per timore delle reazioni dei familiari del compagno a causa del differente credo religioso.

Il Tribunale, nel valutare le domande, si è espresso per la non credibilità del narrato evidenziando per relationem la contraddittorietà e l’incoerenza, già rilevate dalla Commissione, all’esito dell’audizione.

Sulla scorta di tale considerazione ha escluso il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b).

Il Tribunale, quindi, a seguito della consultazione delle COI afferenti alla situazione socio/politica della Nigeria, ha escluso che in detto Paese e in particolare in Edo State, vi fosse un conflitto generalizzato tale da comportare un concreto pericolo per la popolazione ed ha denegato anche la protezione sussidiaria D.Lgs. cit., ex art. 14, lett. c).

Infine è stata respinta la richiesta di protezione umanitaria, oltre che per le ragioni anzidette, perchè la ricorrente non aveva dedotto, nè tanto meno comprovato una specifica situazione di vulnerabilità soggettiva.

La richiedente propone ricorso articolato in tre mezzi; il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione del D.L. n. 13 del 2017, art. 2, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per essere stata audita la richiedente da un magistrato onorario e non da un magistrato togato.

Il motivo è infondato perchè “In tema di protezione internazionale, non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale abbia proceduto all’audizione del richiedente la protezione ed abbia rimesso la causa per la decisione al collegio della Sezione specializzata in materia di immigrazione.” (Cass. n. 3356 del 05/02/2019).

2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in merito alla non ravvisata credibilità della richiedente.

La ricorrente si duole che il Tribunale ne abbia escluso la credibilità, facendo proprie le conclusioni della Commissione, senza entrare nel merito delle dichiarazioni rese anche dinanzi al giudice onorario e della narrativa dell’atto introduttivo.

Il motivo è inammissibile.

La censura avrebbe dovuto essere formulata ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Invero, a fronte di una pronuncia per relationem, la ricorrente avrebbe dovuto comunque illustrare gli specifici elementi addotti, quanto meno nel ricorso al Tribunale, per illustrare le ragioni della fuga e contrastare il giudizio di inattendibilità, ottemperando al dovere di specificità del motivo, laddove – invece – nulla di ciò è riportato in ricorso. Nè il rinvio a tutti gli atti di causa, contenuto nella parte finale del ricorso (fol.6) vale a superare tale difetto, giacchè la valida impugnazione impone che siano esposte compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione del decreto – anche ove effettuata per relationem – mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico, e, nel caso in esame, la censura non entra affatto nè nella motivazione, nella doglianza già proposta al Tribunale. Inoltre il mancato riferimento nel decreto alle dichiarazioni rese dinanzi al Giudice onorario, non vale ad inficiare questa conclusione, atteso che proprio dal ricorso si evince che tale esame si è esaurito nella mera conferma delle dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione (fol.2 del ricorso).

3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. C), in merito al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria.

Il motivo è inammissibile perchè, pur proponendo una violazione di legge, sollecita la rivalutazione del merito, compiuta adeguatamente dal Tribunale mediante la consultazione delle fonti internazionali, di cui dà conto, mentre la censura è del tutto generica.

4. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

In assenza di attività difensiva della parte intimata non si provvede sulle spese.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Rigetta il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2020

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