Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5277 del 06/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. L Num. 5277 Anno 2018
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: CURCIO LAURA

ORDINANZA

sul ricorso 19648-2011 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2017

TERSIGNI CINZIA;
– intimata –

3626

avverso la sentenza n. 5351/2010 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/07/2010 r.g.n.
9565/2007.

Data pubblicazione: 06/03/2018

RG.N.19648/2011

RILEVATO
che con sentenza in data 8.2.2011 la Corte di Appello di Roma ha
confermato la sentenza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato
l’illegittimità del termine apposto al contratto intercorso tra Cinzia
Tersigni e Poste Italiane s.p.a. per il periodo 4.02.2002/31.04.2002 la
cui causale stabiliva “per esigenze tecniche ,organizzative e produttive

riorganizzazione, ivi comprendendo un più funzionale riposizionamento
di risorse sul territorio , anche derivanti da innovazioni tecnologiche ,
ovvero conseguenti all’introduzione di nuove tecnologie , prodotti o
servizi nonché all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi del
17,18,23 ottobre , 11 dicembre 2001,11 gennaio 2012 “, condannando
Poste spa al risarcimento del danno pari alle retribuzioni maturate
dalla domanda giudiziaria al ripristino del rapporto con gli accessori
dovuti per legge.
che

la Corte ha ritenuto che ,pur volendo accogliere la tesi della

società della specificità della causale, non era stato assolto l’onere di
prova , incombente sulla datrice di lavoro, della rispondenza della
clausola appositiva del termine alle previsioni autorizzative legali,
provando in concreto le esigenze indicate nella causale.
che avverso tale sentenza Poste s.p.a. ha proposto ricorso affidato a
quattro motivi, chiedendo, in subordine, l’applicazione dello

jus

superveniens; è rimasta intimata la Tersigni.

CONSIDERATO
Che

con il ricorso la società ricorrente lamenta :1) la violazione e

falsa applicazione dell’ art. 1 ,2,4 comma 2 °del Dlgs n. 368 del 2001
e dell’art. 1362 cod. civ. in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.
p.c., per avere ritenuto la genericità della motivazione posta a
fondamento dell’assunzione, quindi delle ragioni giustificative
dell’apposizione del termine, che non devono essere valutate in
relazione al singolo ufficio , come ritenuto dalla Corte
territoriale,avendo la società, nel primo contratto indicato il luogo della

anche di carattere straordinario conseguenti a processi di

2

prestazione e le mansioni, con richiamo poi agli accordi ed ai richiami
in esso contenuti con riferimento agli addetti al recapito. 2)l’omessa e
insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il
giudizio, ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ. . La
Corte avrebbe omesso di valutare e di motivare sull’ammissibilità e
rilevanza della prova testimoniale- in particolare sul capitolo di cui al
n.11 della memoria di costituzione- , richiesta per dimostrare i processi

l’esigenza di assunzioni temporanee, senza neppure chiarire perché
non erano stati esercitati i poteri d’ufficio.3)Ia violazione e falsa
applicazione dell’art.4 c.2 del Dlgs n.368/2001, dell’art.2697 c.c., 115
e116 c.p.c.„ dell’art.421 c.p.c. , in relazione in relazione all’art. 360
primo comma n. 3 c. p. c., per avere la corte ritenuto che spettasse
alla datrice di lavoro l’onere di provare le ragioni oggettive legittimanti
il termine, mentre tale onere sarebbe imposto dal Dlgs n.368/2001
solo in caso di proroga del contratto, come previsto dall’art.4 comma 2
del citato decreto. Sarebbe quindi onere del lavoratore , in base
all’art.2967 c.c., provare la pretestuosità dell’assunzione.4) la
violazione ed erronea applicazione degli artt.1206, 1207, 1217, 1218,
1219, 1223, 2094, 2099, 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360 primo
comma n. 3 cod. proc. civ.. Secondo la ricorrente le retribuzioni non
potevano che decorrere dal momento in cui vi era stata l’effettiva
ripresa del servizio , stante la natura sinallagmatica delle prestazioni ,
e , quanto all’aliunde perceptum,

sarebbe stato onere della lavoratrice

provare di non aver intrattenuto altri e successivi rapporti di lavoro e di
non aver percepito somme a titolo retributivo. In subordine Poste spa
ha chiesto l’applicazione dell’art. 32 comma 5 e 6 della legge 4
novembre 2010 n. 183 e che in applicazione dello jus superveniens il
risarcimento del danno sia contenuto nei limiti previsti dalla citata
norma.
che ritiene il Collegio si debbano rigettare i primi tre

motivi,

accogliendo solo l’ultimo motivo collegato al quarto, ma con
riferimento solo all’applicazione dello jus superveniens.
Che i primi tre motivi, che possono esaminarsi congiuntamente in
quanto connessi, sono infondati;

che

2

infatti l’apposizione di un

di riorganizzazione che avevano investito la società facendo nascere

3

termine ai contratti di lavoro, consentita dall’art.

1 del d.lgs. 6

settembre 2001, n. 368 a fronte di ragioni di carattere tecnico,
produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate,
a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, e che ben possono
risultare anche per relationem, impone al datore di lavoro l’onere di
indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la
trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè la non modificabilità

contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme
alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato
contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, in modo da
rendere evidente la specifica correlazione tra la durata solo
temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative
che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore
assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed
in stretto collegamento con la stessa.
Che spetta al giudice di merito accertare la sussistenza di tali
presupposti, valutando ogni elemento, ritualmente acquisito al
processo, idoneo a dar riscontro alle ragioni specificamente indicate nel
contratto di assunzione a termine, inclusi gli accordi collettivi
intervenuti fra le parti sociali e richiamati nella causale del contratto,
con valutazione che, ove e adeguatamente motivata ed priva di vizi
giuridici, resta esente dal sindacato di legittimità, come nel caso di
specie .
Che infatti nel caso in esame, diversamente da quanto sostenuto
dalla società ricorrente, la corte territoriale ha correttamente applicato
il suddetto principio allorquando ha affermato che nella fattispeciel ifir
pur volendosi ritenere soddisfatto l’obbligo di specificazione delle
ragioni di cui all’art. 1 del d.lgs n. 368 del 2001 come sostenuto dalla
società ricorrente, sebbene la causale del contratto stipulato con la
lavoratrice in realtà riproduceva in modo ripetitivo la lettera della legge
e gli accordi sindacali richiamati non erano sufficienti a costituire una
compiuta
assunzione,

specificazione dei motivi con inerenza alla singola
era mancata in particolare la prova sul punto di una

specifica causale negoziale.(cfr. tra le tante,

3

Cass.27/4/2010 n.

delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che

4
10033, Cass. 19/03/2016 n. 5451), atteso che la prova testimoniale
richiesta in primo grado e reiterata in appello, verteva su premesse in
fatto descrittive degli accordi richiamati senza alcun collegamento con
la posizione individuale della lavoratrice.
Che deve essere accolta invece la domanda di applicazione dello jus
supeveniens, costituito dalla normativa di cui all’art.32 della legge
n.183/2010, come richiesto da parte ricorrente, trattandosi di giudizio

richiama la recente sentenza di questa Corte a SSUU n.21691/2016,
secondo cui la violazione di norme di diritto di cui all’art.360 c. 1 n.3
può concernere anche disposizioni emanate dopo la pubblicazione della
sentenza impugnata , qualora siano norme applicabili perché dotate di
efficacia retroattiva, posto che la proposizione dell’impugnazione nei
confronti della parte principale della sentenza impedisce il passaggio
in giudicato anche della parte dipendente, pur in assenza di
impugnazione specifica di quest’ultima.
Che la sentenza pertanto va cassata in relazione al motivo accolto con
rinvio, anche per le spese , alla Corte d’appello di Roma in diversa
composizione , che dovrà limitarsi a quantificare l’indennità spettante
all’odierna parte contro ricorrente per il periodo compreso fra la
scadenza del termine e la pronuncia con cui è stata disposta la
riammissione in servizio (cfr per tutte

Cass.n.14461/2015 ), con

interessi e rivalutazione da calcolarsi a far tempo dalla sentenza
dichiarativa della nullità del termine ( cfr Cass. n. 3062/2016).
P.Q.M.
La Corte accoglie il motivo concernente applicazione dell’ad 32 legge
n.183/2040, rigettati gli altri , cassa la sentenza impugnata e rinvia
alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di
provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella Adunanza camerale del 26 settembre# 2017.

“pendente” ai sensi del settimo comma del citato art.32 . Sul punto si

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA