Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5276 del 01/03/2017

Cassazione civile, sez. lav., 01/03/2017, (ud. 06/12/2016, dep.01/03/2017),  n. 5276

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5566/2016 proposto da:

D.L.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PILO ALBERTELLI 1, presso lo studio dell’avvocato LUCIA CAMPOREALE,

rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE STARA, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

SARDA FARINE S.A.S., P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante D.M.A., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA VALLISNERI 11, presso lo studio dell’avvocato STEFANO

CECERE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO MARCHESE, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 293/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 12/01/2016 R.G.N. 20622/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito l’Avvocato STARA SALVATORE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

Con sentenza 12 gennaio 2016, n. 293, la Corte di cassazione rigettava il ricorso proposto da D.L.M. avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari, che a propria volta ne aveva respinto l’impugnazione della sentenza di primo grado, che l’aveva condannata al pagamento, in favore di Sarda Farine s.a.s., della somma di Euro 61.722,98 oltre accessori.

La Corte di legittimità escludeva (in riferimento al primo motivo) l’improcedibilità del nuovo decreto ingiuntivo opposto, per inesistenza di una preclusione del procedimento monitorio in pendenza dei termini di riassunzione di altro giudizio tra le stesse parti e avente medesimo oggetto, ben potendo i due giudizi essere riuniti, ai sensi degli artt. 273 c.p.c. e segg..

Essa disattendeva poi (in riferimento al secondo motivo) l’eccezione di difetto di legittimazione della società ad agire nei confronti della ricorrente, siccome legalmente surrogata, a norma dell’art. 1203 c.c., n. 3, nei diritti della preponente Molino F.lli B. s.a.s. (cui aveva corrisposto, in qualità di agente, le somme incassate dai suoi clienti) nei confronti della propria subagente D.L., che si era invece trattenuta tali somme e ravvisava (in riferimento al terzo) l’inammissibilità del mezzo, relativo a non corretta valutazione delle prove.

Infine, la Corte rigettava per infondatezza anche il motivo riguardante la statuizione sulle spese (quarto), per la pertinenza in via esclusiva al giudice di merito della valutazione discrezionale nell’ipotesi di soccombenza parziale.

Con atto notificato il 17 febbraio 2016, D.L.M. ricorre per revocazione con quattro motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., cui resiste Sarda Farine s.a.s. con controricorso.

La ricorrente ha comunicato osservazioni sulle conclusioni del P.G., ai sensi dell’art. 379 c.p.c., u.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, D.L.M. deduce errore di fatto, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, per erronea lettura degli atti di causa, rivelata dalla ritenuta sussistenza di un fatto invece insussistente: ossia quello di aver assimilato, ai fini delle conseguenze tratte (di ammissibilità del secondo procedimento monitorio), l’ipotesi di pendenza dei termini per la riassunzione del primo (a seguito di incompetenza del primo giudice adito) a quella diversa (oggetto del precedente di legittimità richiamato in motivazione) dell’attuale pendenza di altro procedimento monitorio. E da ciò trae la conseguenza di omessa pronuncia nel merito sulla propria deduzione.

2. Con il secondo, la ricorrente deduce errore di fatto, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, per erronea lettura degli atti di causa, rivelata dalla ritenuta sussistenza di un fatto invece insussistente, ossia il rigetto dell’eccezione di difetto di legittimazione attiva di Sarda Farine s.a.s. ad agire in via monitoria nei propri confronti, senza esame delle deduzioni svolte: di omessa pronuncia della Corte territoriale su alcuni motivi di appello; delle circostanze relative all’esistenza di due Mulini e non di uno soltanto, nonchè di contestazione dell’avvenuto pagamento da Sarda Farine s.a.s., per conto della ricorrente, in favore dei due Mulini (e non del solo Molino F.lli B.). Ed essa si duole pure della qualificazione dell’azione monitoria di Sarda Farine s.a.s. nei propri confronti quale surrogazione legale, sull’erronea presupposto del suo pagamento, in propria vece, di un debito restitutorio, inesistente.

3. Con il terzo, la ricorrente deduce errore di fatto, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, per erronea lettura degli atti di causa, rivelata dalla ritenuta sussistenza di fatto invece insussistente, quale la ritenuta inammissibilità del terzo motivo del primo ricorso per cassazione, sulla base di principi non pertinenti al caso di specie.

4. Con il quarto, la ricorrente deduce errore di fatto, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, per erronea lettura degli atti di causa, rivelata dalla ritenuta sussistenza di fatto invece insussistente, quale il rigetto del motivo di censura della statuizione sulle spese di giudizio di merito.

5. Tutti i motivi sono palesemente inammissibili.

5.1. L’errore di fatto revocatorio è, infatti, configurabile nelle ipotesi in cui la Corte sia incorsa in un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale.

Esso non consiste invece nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati: con la conseguenza che non risulta viziata da errore revocatorio la sentenza della Corte di cassazione nella quale il collegio abbia dichiarato l’inammissibilità del ricorso per motivi attinenti al merito delle questioni e a valutazioni di diritto, perchè in tali casi si verte su pretesi errori di giudizio della Corte, che rendono inammissibile il ricorso per revocazione (Cass. 12 dicembre 2012, n. 22868, con principio affermato ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1; Cass. s.u. 30 ottobre 2008, n. 26022).

5.2. Nè, in particolare riferimento al secondo e al terzo, integra errore di fatto, che legittimi la revocazione della sentenza resa dalla Corte di cassazione per omesso esame di un motivo di ricorso, la semplice carenza, nella motivazione della sentenza, di qualsiasi giustificazione in iure circa il mancato esame di un motivo pur presente nel ricorso, in quanto mera dimenticanza. E’ piuttosto tale l’erronea supposizione dell’inesistenza del motivo stesso, ovvero di un fatto processuale invece esistente (Cass. 6 giugno 2016, n. 11530).

Tuttavia, nel caso di specie, nemmeno è stato omesso l’esame dei profili denunciati, ma essi sono stati implicitamente rigettati in base ad illustrate argomentazioni giuridiche (a pgg. 4 e 5 della sentenza impugnata).

5.3. Specialmente poi, l’errore di fatto revocatorio deve sempre riguardare atti interni al giudizio di legittimità e presentare caratteri di evidenza ed obiettività, così da non richiedere lo sviluppo di argomentazioni induttive o indagini (Cass. 5 marzo 2015, n. 4456).

5.4. E parimenti esso si configura nelle ipotesi in cui la Corte sia giudice del fatto ed abbia, in particolare, valutato l’ammissibilità e procedibilità del ricorso, sempre che dalla stessa decisione non risulti che quello stesso fatto, denunciato come erroneamente percepito, sia stato oggetto di giudizio (Cass. s.u. 30 ottobre 2008, n. 26022; Cass. 26 febbraio 2008, n. 5075): come si è in effetti verificato nel caso in esame.

5.5. L’errore denunciato deve consistere piuttosto in una disamina superficiale di dati di fatto che abbia quale conseguenza l’affermazione o la negazione di elementi decisivi per risolvere la questione; ma non si configura qualora siano dedotti errori di giudizio concernenti motivi di ricorso esaminati dalla sentenza della quale sia chiesta la revocazione (Cass. 9 dicembre 2013, n. 27451; Cass. 12 dicembre 2012, n. 22868).

Ed è proprio il caso di specie, nel quale la ricorrente censura inammissibilmente per revocazione la sentenza di legittimità qui impugnata: con una sintomatica formulazione dei motivi in scansione pedissequamente ricalcata su quelli del primo ricorso per cassazione.

E così: il primo, con il quale ella si duole di erronea assimilazione dell’ipotesi di pendenza dei termini per la riassunzione di un giudizio a quella diversa della sua attuale pendenza (oggetto del primo motivo di ricorso per cassazione); il secondo, di erroneo rigetto dell’eccezione di difetto di legittimazione attiva di Sarda Farine s.a.s. ad agire in via monitoria nei propri confronti (oggetto del secondo motivo di ricorso per cassazione); il terzo, di enunciazione di principi di diritto non pertinenti ai riproposti profili di doglianza nella determinazione del proprio debito (oggetto del terzo motivo di ricorso per cassazione); il quarto, di erroneo rigetto del motivo di censura della statuizione sulle spese di giudizio di merito (oggetto del quarto motivo di ricorso per cassazione).

5.6. Ma proprio sulla base dei suenunciati principi di diritto di incontroversa applicazione, i vizi revocatori denunciati non sussistono, posto che essi sono tutti qualificabili alla stregua di errori, non già di fatto, ma eventualmente di diritto.

Appare così evidente come oggetto di censura sia la prospettazione, in realtà, di errori di giudizio della Corte di legittimità (che ha esaminato tutti i motivi di doglianza).

Ma essi esorbitano dall’ambito degli errori revocatori denunciati, siccome privi dei caratteri di evidenza ed obiettività loro propri, nella sottesa finalità di un’inammissibile rivisitazione della valutazione giuridica operata.

5.7. Nè, infine, si configura alcun travisamento di fatto, atecnicamente invocato in riferimento al primo (secondo capoverso di pg. 6 del ricorso) e al terzo motivo (“travisamento della realtà”, al quint’ultimo capoverso di pg. 14 del ricorso), per inidoneità dell’acquisizione di dati giuridico-fattuali attraverso la mediazione delle parti e l’interpretazione dei contenuti espositivi dei rispettivi atti del giudizio: e dunque mediante un’attività valutativa, insuscettibile in quanto tale – quand’anche risultante errata – di revocazione (Cass. s.u. 28 maggio 2013, n. 13181).

6. Dalle superiori argomentazioni discende coerente l’inammissibilità del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza.

PQM

LA CORTE

dichiara inammissibile il ricorso e condanna Maria D.L. alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 100,00 per esborsi e Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2017

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