Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5275 del 26/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/02/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 26/02/2020), n.5275

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14679-2019 proposto da:

W.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUCA SCHERA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 56104/2017 del TRIBUNALE di MILANO,

depositato il 09/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

TRICOMI.

Fatto

RITENUTO

CHE:

Il Tribunale di Milano, con il decreto depositato il 9/4/2019, in epigrafe indicato, ha rigettato la domanda di riconoscimento della protezione internazionale presentata da W.S., proveniente dalla Cina.

Questi aveva riferito di avere aderito alla Chiesa del Dio Onnipotente, di fede cristiana, e di essere fuggito per paura di persecuzioni, essendo il suo credo ostacolato in Cina, ma il suo racconto non era stato ritenuto credibile: tra l’altro, era stato evidenziato, che non aveva avuto difficoltà a richiedere il visto per l’Italia ed a partire con regolare volo aereo dal suo Paese. Non erano stati, quindi, ravvisti i presupposti per il riconoscimento di alcuna delle forme di protezione richieste.

Il richiedente ha proposto ricorso per cassazione con un mezzo.

Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la trattazione camerale ex art. 380 bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. L’unico motivo di ricorso, con il quale si denuncia la nullità del decreto per manifesta illogicità e carenza di motivazione, è inammissibile.

2. Giova rammentare che “In seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, con v., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia.” (Cass. n. 23940 del 12/10/2017).

L’obbligo di motivazione, in particolare, è violato “qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4” (Cass. n. 22598 del 25/09/2018).

Nel caso di specie, il giudice del merito, contrariamente a quanto assume il ricorrente, ha esaminato in dettaglio le sue dichiarazioni e ne ha posto in luce le carenze e le contraddizioni, cui è conseguita la pronuncia di non credibilità, in modo da rispondere senza dubbio al richiesto minimo costituzionale.

Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. n. 3340 del 05/02/2019). La censura, di contro, non risponde al modello legale del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e non indica alcun elemento di fatto di cui sia stato omesso l’esame.

3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese per assenza di attività difensive della controparte.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2020

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