Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5275 del 06/03/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 5275 Anno 2018
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: CURCIO LAURA

SENTENZA

sul ricorso 18733-2012 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo
studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2017
3417

contro

DEIURE DOMENICA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA CRESCENZIO N. 58, presso lo studio degli avvocati
BRUNO COSSU, SAVINA BOMBOI, che la rappresentano e

Data pubblicazione: 06/03/2018

difendono, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 432/2011 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 26/07/2011 R.G.N. 97/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

CURCIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per
l’accoglimento parziale;
udito l’Avvocato CESIRA TERESINA SCANU per delega
verbale Avvocato ARTURO MARESCA;
udito l’Avvocato BRUNO COSSU.

udienza del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. LAURA

RGN. 18733/2012
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1)La Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza del tribunale di Bologna
n.98/2008 che aveva accertato la nullità dei contratti interinali e poi di
somministrazione e delle relative proroghe, stipulati dalla società fornitrice Ali spa con
Domenica Deiure nell’interesse della società utilizzatrice Poste Italiane spa,

italiane che condannava al ripristino del rapporto ed al risarcimento del danno, pari
alle retribuzioni nel frattempo maturate.
2)La Corte bolognese ha ritenuto che la causale del primo contratto relativa a
“temporanea utilizzazione di qualifiche non previste dai normali assetti aziendali” non
fosse stata rispettata; che non era stato comunque prodotto in causa da Poste italiane
il contratto di fornitura, che richiede la forma scritta ai sensi del comma 5 dell’arti
della legge n.196/97, circostanza tempestivamente eccepita dalla lavoratrice in primo
grado e rilevata dalla sentenza di primo grado, non impugnata dalla società sullo
specifico punto. Che ciò,pertanto, appariva di per sé sufficiente per confermare la
sentenza di primo grado, essendosi verificata la violazione dell’art.1 comma 5 della L.
196 citata che impone la forma scritta del contratto di fornitura, con il conseguente
effetto sanzionatorio di cui all’art.10 della citata legge, in termini di riconoscimento
del rapporto di lavoro a tempo indeterminato in capo alla società utilizzatrice.
3)Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Poste Italiane, affidato a
cinque motivi; ha resistito la Deiure con controricorso. Poste spa ha depositato
memoria ai sensi dell’art.378 c.p.c.

Motivi della decisione
4)con il primo motivo di ricorso Poste spa lamenta la Violazione e/o falsa applicazione
arti comma 5 , nonché dell’art.10 comma 2 della legge n. 196/97 in relazione
all’art.360 c.l.n.3 c.p.c. :avrebbe errato la corte nel ritenere l’assenza del contratto di
fornitura, perché in mancanza di tale atto non si sarebbe potuto neanche stipularsi il

i

accertando l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con Poste

contratto di lavoro con la fornitrice, contratto che richiama necessariamente quello di
fornitura .
5)Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli
artt.112 e 414 c.p.c. in relazione all’art.360 c.1.n.3 c.p.c.: contrariamente a quanto
ritenuto dalla corte territoriale la mancanza di forma scritta del contratto di fornitura
non sarebbe stata neanche contestata dalla lavoratrice, la quale nelle conclusioni si è

contestazione non sarebbe potuto sorgere l’onere probatorio della convenuta di offrire
la prova del fatto neppure oggetto di contestazione e quindi la Corte in assenza di
contestazioni specifiche avrebbe dovuto limitare la pronuncia alle sole deduzioni o
eccezioni sollevate dalla difesa della Deiure.
Motivo inammissibile per difetto di autosufficienza , non sono stati specificamente
indicati ( art.366 n. 6 ), né depositati ( art.369 c.p.c ) gli atti introduttivi del giudizio
di primo grado, neanche il verbale della prima udienza , al fine di valutare le difese o
le eccezioni della parte ricorrente in primo grado, circa la mancata produzione del
contratto di fornitura.
3) con il terzo motivo di ricorso la società lamenta la violazione e falsa applicazione
degli artt.420, 421 c.p.c in relazione all’art.360 c.1.n.3 c.p.c per non avere la corte
territoriale indicato alla società, ai sensi dell’at.421 c.p.c., l’irregolarità della mancata
produzione e per non aver concesso termine per sanarla producendo il contratto di
fornitura.
4)Con il quarto motivo di ricorso Poste spa lamenta la violazione e falsa applicazione
dell’ art. 2697 c.c. in relazione all’art.360 c.1.n.3 c.p.c , nonché l’insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, in relazione
all’art.360 c.1.n.5 c.p.c. : per non essere stata messa in condizione la società di
dimostrare la sussistenza dell’esigenza del ricorso la lavoro temporaneo della Deiure ,
sull’erroneo presupposto dell’inammissibilità in radice delle prove orali in assenza della
prova scritta costituita dal contratto di fornitura.
5)Con il quinto motivo di gravame la ricorrente deduce la violazione e falsa
applicazione art.32 legge n.183/2010, in relazione all’art.360 c.1.n.3 c.p.c. per non
avere la corte di merito applicato lo ius superveniens, che trova applicazione anche
2

limitata a chiedere la nullità del contratto di lavoro interinale; pertanto in assenza di

per i contratti interinali e di somministrazione, trattandosi pur sempre di contratti a
termine e per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore
della citata disposizione di legge.
6)11 primo motivo è infondato. La forma scritta del contratto di fornitura è richiesta
ent,
dalla legge a pena di nullità del contratto di fornitura , il quale deve contendiii tutti gli
elementi previsti dall’art.1 c.5 ( tra cui le mansioni alle quali sono adibiti i lavoratori

temporaneo e gli 4 estremi dell’autorizzazione rilasciata all’impresa fornitrice) e
l’esistenza di tale contratto va provato dalla società utilizzatrice, al fine di consentire il
controllo del presupposto in base al quale si legittima l’assunzione del lavoratore da
parte dell’impresa fornitrice, per svolgere mansioni nell’ambito aziendale e sotto la
direzione di un soggetto diverso da quello datoriale. Ed infatti la mancanza di tale
forma scritta comporta che il rapporto di lavoro sia considerato a tempo indeterminato
con l’impresa utilizzatrice, perché di fatto si rientra in un’illecita interposizione. Tale
prova la società utilizzatrice non ha fornito come era suo onere, non producendo nel
rispetto dei termini di decadenza di cui all’art.416 c.p.c., il documento che ha
sostenuto esistere.
7) E’ invece inammissibile per difetto di autosufficienza, in violazione dell’art.366
c.1.n.6 c.p.c. il secondo motivo di gravame perché la ricorrente avrebbe dovuto
trascrivere il ricorso di primo grado nella sua parte rilevante per quanto di interesse in
relazione alla censura svolta, oltre che il verbale dell’udienza di primo grado, per
consentire una verifica diretta della sostenuta mancata allegazione o contestazione
dell’assenza di un contratto di fornitura che legittimava il contratto interinale.
8) Il terzo motivo di gravame è infondato, atteso che il potere istruttorio officioso di
cui all’art.421 c.p.c. non può contemplare l’ordine di acquisizione di un documento non
prodotto dalla parte della cui esistenza non vi sia stata comunque allegazione negli
atti introduttivi dicausa. Ed infatti anche l’ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi

dell’art. 437, comma 2, c.p.c., può essere consentita quando tali mezzi siano
indispensabili ai fini della decisione della causa, ma deve pur sempre collegarsi a fatti
allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti
stesse( cfr fra le tante Cass.n. 900/2014, Cass. n.20056/2016).
3

ed inoltre la data di inizio ed il termine del contratto per prestazioni di lavoro

9)11 quarto motivo di ricorso è infondato perché la Corte di merito ha correttamente
ritenuto che non si poteva sopperire con prove orali alla mancanza del contratto di
fornitura. Questa Corte ha statuito che quando è richiesta, come nel caso in esame, la
forma scritta “ad substantiam”, non è ammissibile la prova per testi, salvo che il relativo
documento sia andato perduto senza colpa, né tale divieto può essere superato con

limiti fissati alla prova testimoniale dagli artt. 2721, 2722 e 2723 cod. civ. e non sui
requisiti di forma richiesti per l’atto” (cfr Cass.n.11479/2015).
10) Deve invece accogliersi il quinto motivo di ricorso. Trova infatti applicazione lo jus
superveniens, costituito dalla normativa di cui all’art.32 della legge n.183/2010, come
richiesto da parte ricorrente, trattandosi di giudizio “pendente” ai sensi del settimo
comma del citato art.32. Sul punto si richiama la recente sentenza di questa Corte a
SSUU n.21691/2016, secondo cui la violazione di norme di diritto di cui all’art.360 c. 1
n.3 può concernere anche disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza
impugnata, qualora siano norme applicabili perché dotate di efficacia retroattiva,
posto che la proposizione dell’impugnazione nei confronti della parte principale della
sentenza impedisce il passaggio in giudicato anche della parte dipendente, pur in
assenza di impugnazione specifica di quest’ultima. Ed infatti le disposizioni emanate
dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove retroattive sono applicabili al
rapporto, atteso che non è richiesto necessariamente un errore nell’applicazione della
legge posto che ad oggetto del giudizio di legittimità non è l’operato del giudice ma la
conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico (cfr. Cass. s.u. n. 21691
cit.).
11) Rigettati i gli altri motivi di ricorso e accolta la richiesta di applicazione dello jus
superveniens con riguardo alle conseguenze economiche dell’accertata illegittimità del
termine apposto al contratto, la sentenza va quindi cassata in relazione al motivo
accolto con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bologna in diversa
composizione, che dovrà limitarsi a quantificare l’indennità spettante all’odierna parte
contro ricorrente per il periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia
con cui è stata disposta la

riammissione in servizio (cfr per tutte

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l’esercizio officioso dei poteri istruttori da parte del giudice, che può intervenire solo sui

Cass.n.14461/20159) con interessi e rivalutazione da calcolarsi a far tempo dalla
sentenza dichiarativa della nullità del termine ( cfr Cass. n. 3062/2016).
P.Q.M.
La Corte accoglie il quinto motivo, rigettati gli altri, cassa la sentenza impugnata e
rinvia anche per le spese , alla corte d’Appello di Bologna in diversa composizione.

Consigliere est.

Presidente

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Vincenzo Di Cerbo

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Roma,13.9.2017

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