Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5275 del 01/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 01/03/2017, (ud. 29/11/2016, dep.01/03/2017),  n. 5275

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21896-2012 proposto da:

G.L., C.F. (OMISSIS), titolare legale rappresentante

dell’omonima ditta individuale, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DI VILLA SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

MARINI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIAN

FRANCO TOPPINO, DIEGO DIRUTIGLIANO, ERNESTINA POLLAROLO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 335/2012 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 26/03/2012 r.g.n. 333/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/11/2016 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato POLLAROLO ERNESTINA;

udito l’Avvocato Avvocato CHITI PILADE MARIO per delega Avvocato

MARINI GIUSEPPE;

udito l’Avvocato SGROI ANTONINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 14.3 – 26.3.2012, la Corte d’appello di Torino, in riforma della statuizione di primo grado, rigettava per intervenuta decadenza la domanda proposta da G.L., titolare dell’omonima ditta individuale in (OMISSIS), con due ricorsi riuniti in primo grado, volta a sentir condannare l’Inps al rimborso del 90% dei contributi versati, sia nella gestione speciale di categoria che in qualità di datore di lavoro, nel triennio 1994-1997, L. n. 350 del 2003, ex art. 4, comma 90.

La Corte, in particolare, riteneva anzitutto che il termine di cui alla L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90, (successivamente prorogato del D.L. n. 300 del 2006, art. 3-quater, comma 1, conv. con L. n. 17 del 2007), dovesse considerarsi perentorio pur in assenza di espressa definizione in tal senso da parte del legislatore, e in secondo luogo che, pur essendo esso formalmente previsto soltanto per la regolarizzazione mediante pagamento del 10% del dovuto, dovesse valere anche per il caso in cui si intendesse fruire del beneficio mediante restituzione del 90% dell’importo versato, stante la natura unitaria del beneficio siccome ricostruita dalle sentenze di questa Corte di legittimità nn. 20641 del 2007 e 11247 del 2010.

Contro tali statuizioni insorge il ricorrente in epigrafe con tre motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

L’INPS resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per vizio di norme sul procedimento (omessa pronuncia) e, in particolare, dell’art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione alla violazione degli artt. 112 e 99 c.p.c., assumendo che la Corte territoriale non ha esaminato la censura di nullità del gravame dell’Inps che aveva affidato ad un unico atto l’impugnazione di una doppia statuizione emanata nel corso di un procedimento reso unitario solo per effetto della disposta riunione per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva.

2. Col secondo motivo, formulato per omessa e/o insufficiente e/o idonea motivazione, il ricorrente lamenta che i giudici d’appello hanno comunque espresso una motivazione carente in merito alla questione di cui alla precedente censura.

Osserva la Corte che i primi due motivi, che per ragioni di connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

1. 2. a. Invero, la Corte d’appello si è espressa in merito alla predetta eccezione, per cui non sussiste il vizio di omessa pronunzia, ed ha adeguatamente motivato il proprio convincimento affermando che non presentava alcuna ragionevolezza la deduzione per la quale la decisione, anche se formalmente unica, era rappresentata, secondo l’appellato, da due distinte pronunce, ciascuna delle quali suscettibile di autonoma impugnazione. A tal riguardo la Corte territoriale ha, infatti, chiarito che nella fattispecie non vi era una pluralità di pronunzie, trattandosi, in realtà, di una sentenza unica, tale da non poter essere artificiosamente frazionata nel senso indicato dall’appellato, e che attraverso la stessa erano stati decisi i ricorsi nn. 792/10 e 793/10 riuniti in primo grado. Invero, dalla lettura della parte narrativa della sentenza impugnata si evince chiaramente che i due ricorsi riguardavano due diverse tipologie di contributi versati dal medesimo soggetto che aveva convenuto in giudizio l’Inps assumendo che la propria impresa era stata colpita dall’alluvione del novembre del 1994, ragione per la quale aveva chiesto i benefici previsti dalla L. n. 289 del 2002.

3. Col terzo motivo di censura il ricorrente denuncia la violazione della L. 26 febbraio 2007, n. 17, art. 3-quater, comma 1, in combinato disposto con la L. 24 febbraio 2003, n. 350, art. 4, comma 90, e con la L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto maturata la decadenza a suo carico, nonostante che in specie si vertesse in termini di indebito oggettivo sopravvenuto e non si potesse dare applicazione analogica ad un termine (peraltro nemmeno perentorio) previsto esclusivamente a carico di quanti intendessero regolarizzare la propria posizione versando il 10% del dovuto.

3.a. Il motivo è infondato.

Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che la L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90, nell’estendere l’applicazione delle disposizioni della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994, si riferisce espressamente ai provvedimenti agevolativi concernenti i versamenti di quanto dovuto “a titolo di tributi, contributi e premi”, restando privo di rilievo il mancato rinvio, nel testo della norma, anche alla disposizione di cui al D.L. n. 646 del 1994, art. 9, comma 17, in quanto il richiamo dell’art. 6, commi 2, 3 e 7-bis D.L. ult. cit., da parte della L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90, è funzionale esclusivamente all’individuazione della categoria dei destinatari del beneficio e non già all’individuazione della tipologia dei tributi a cui riferire l’agevolazione, e – precisando che tale interpretazione trova espressa e letterale conferma nel D.L. n. 300 del 2006, art. 3 quater (conv. con L. n. 17 del 2007), che ha esplicitamente stabilito l’operatività dell’agevolazione “per i contributi previdenziali, i premi assicurativi e i tributi riguardanti le imprese relativi all’alluvione del Piemonte del 1994” – ha fugato ogni dubbio sulla legittimità costituzionale della norma ult. cit., sulla scorta dell’insegnamento di Corte cost. n. 274 del 2006, in considerazione della piena legittimità in materia civile di leggi retroattive non solo interpretative ma anche innovative con efficacia retroattiva, quando la disposizione trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza (come nel caso in cui l’interpretazione della disciplina richiamata rappresenti una delle possibili letture del dato normativo) e non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti (Cass. nn. 11133 e 11247 del 2010).

Ha, inoltre, chiarito questa Corte che la definizione automatica della posizione previdenziale può avvenire, per chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento del solo 10% del dovuto e, per chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90% di quanto versato, dovendo ritenersi, nel silenzio del legislatore circa la posizione di coloro che, all’entrata in vigore della normativa recante il beneficio, avessero già ottemperato al pagamento dell’obbligazione contributiva, che un’interpretazione che escludesse costoro dalla possibilità di richiedere la restituzione di quanto versato in eccesso si porrebbe in contrasto con la costante giurisprudenza della Corte costituzionale circa l’irragionevolezza di disposizioni legislative che sopprimano o riducano la prestazione dovuta per obbligazioni pubbliche già perfezionatesi, prevedendo al contempo l’irripetibilità delle somme già versate in esecuzione del rapporto obbligatorio siccome conformato in precedenza (Cass. n. 11247 del 2010, cit.).

3.b. Così ricostruita la portata oggettiva e soggettiva del beneficio in questione, del tutto correttamente la Corte di merito, una volta accertato che la domanda di rimborso era stata presentata nelle date dell’1/7/2008 e del 26/7/2008, ha ritenuto che parte ricorrente ne fosse decaduta: il termine del 31.7.2007, risultante per la presentazione delle domande di regolarizzazione L. n. 350 del 2003, ex art. 4, comma 90, a seguito della proroga dell’originario termine del 31.7.2004 da parte del D.L. n. 300 del 2006, art. 3-quater, comma 1, (conv. con L. n. 17 del 2007), si applica infatti anche alle imprese abbiano già versato i contributi previdenziali, dovendosi ritenere irragionevole una distinzione tra coloro che non abbiano corrisposto i contributi e coloro che, invece, abbiano già effettuato il pagamento, in quanto la locuzione “regolarizzare la posizione”, di cui all’art. 4, comma 90, cit., include tanto l’ipotesi in cui la definizione della posizione previdenziale intervenga mediante il pagamento del 10% del dovuto, quanto quella in cui avvenga mediante il rimborso del 90% del versato (Cass. n. 12603 del 2016).

Escluso, pertanto, che l’applicazione del termine a quest’ultimo caso sia frutto di un’interpretazione analogica della L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90, deve piuttosto aggiungersi che non meno correttamente la Corte di merito ha ritenuto che il termine in questione, benchè non espressamente qualificato dal legislatore come perentorio, costituisse un termine di decadenza: non trattandosi di termine di natura processuale, per i quali vige la regola di cui all’art. 152 c.p.c., spetta infatti all’interprete di individuarne la portata ordinatoria o perentoria in relazione allo scopo che esso persegue, cioè agli interessi che intende tutelare, e non vi è dubbio che la natura pubblica dell’interesse alla certezza delle determinazioni concernenti l’erogazione di spese gravanti sui bilanci degli enti previdenziali – che a sua volta è correlato ai vincoli di carattere sovranazionale cui il bilancio pubblico è assoggettato in forza dei Trattati europei e dei criteri politico-economici e tecnici adottati dagli organi dell’Unione europea per controllarne l’osservanza (come sottolineato da Corte cost. n. 425 del 2004) – depone univocamente in tal senso, non vertendosi in ipotesi di ristoro per un pregiudizio ascrivibile ad un fatto obiettivo e incolpevole da cui la collettività abbia tratto vantaggio e dovendo pertanto il principio solidaristico di cui agli artt. 2 e 3 Cost. trovare adeguato bilanciamento rispetto ad altri interessi e beni di pari rilievo costituzionale (cfr. in tal senso Corte cost. n. 118 del 1996).

3.c. Per contro, l’acclarata struttura unitaria del beneficio della regolarizzazione L. n. 350 del 2003, ex art. 4, comma 90, esclude che – possano trovare in specie applicazione le disposizioni concernenti la prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo di cui all’art. 2033 c.c., giacchè in mancanza di (tempestiva) domanda di rimborso non può logicamente configurarsi alcun pagamento indebito, essendo la domanda amministrativa condizione necessaria per lo stesso sorgere del diritto al beneficio (cfr. in tal senso Cass. n. 732 del 2007 e, più recentemente, Cass. n. 5318 del 2016).

3.d. Resta da dire che a diverse conclusioni non può pervenirsi nemmeno considerando la L. 190 del 2014.

Va premesso che la disposizione citata ha previsto che “i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell’art. 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, (…) che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modificazioni, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d’impresa, per i quali l’applicazione dell’agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l’ordinamento dell’Unione europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l’istanza di rimborso ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, e successive modificazioni”, e ha aggiunto, per quanto qui. interessa, che “il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248”.

Ora, benchè in alcuni obiter dicta di questa Corte si sia affermato, argomentando dall’assimilazione introdotta in forma generale dalla L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90, che la disposizione in esame rileverebbe anche per le domande di rimborso presentate dai soggetti colpiti dall’alluvione piemontese del 1994 (cfr. in tal senso specialmente Cass. nn. 6685 e 6686 del 2015), ritiene il Collegio che tanto non possa sostenersi in considerazione del fatto che il D.L. n. 300 del 2006, art. 3 quater ha distinto inequivocabilmente i termini di presentazione delle domande di regolarizzazione per i soggetti colpiti dall’alluvione piemontese e per i soggetti colpiti dal sisma siciliano, prevedendo per i primi, al comma 1, che “il termine di presentazione delle domande di cui alla L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 90, è differito al 31 luglio 2007”, e disponendo per i secondi, al comma 2, che “i termini di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, sono differiti al 31 dicembre 2007”. E poichè è precisamente (e soltanto) la disposizione di cui al secondo comma ad essere stata interessata dalla modifica apportata dal D.L. n. 248 del 2007, art. 36 bis (il quale, sotto la rubrica “Proroga di termini per la definizione di somme dovute da soggetti residenti nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa”, ha disposto, per quanto qui interessa, che “al D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, art. 3-quater, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: 31 dicembre 2007” fossero sostituite “dalle seguenti: 31 marzo 2008”), ritiene il Collegio che la previsione di cui alla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, nel riaprire i termini per la presentazione delle domande di rimborso da parte dei soggetti colpiti dal sisma della Sicilia calcolandoli “a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248”, abbia presupposto e, quel che più conta, mantenuto inalterata la distinzione tra le due categorie dei destinatari del beneficio della regolarizzazione automatica per ciò che concerne il termine di presentazione delle domande, con consequenziale inapplicabilità ai beneficiari della regolarizzazione L. n. 350 del 2003, ex art. 4, comma 90, della proroga introdotta per i beneficiari della regolarizzazione L. n. 289 del 2002, ex art. 9, comma 17.

3.e. E’ poi appena il caso di soggiungere che codesta differenziazione non appare prima facie sospettabile di introdurre disparità di trattamento rilevanti ex art. 3 Cost., comma 1, sol che si pensi alla diversità della platea dei destinatari dei due benefici, alle diverse conseguenze che ne discendono in termini di oneri per il bilancio pubblico e all’impossibilità di prendere in considerazione, agli effetti di un ipotetico contrasto con il canone dell’eguaglianza, “qualsiasi incoerenza, disarmonia o contraddittorietà che una determinata previsione normativa possa, sotto alcuni profili o per talune conseguenze, lasciar trasparire” (così Corte cost. n. 5 del 2000).

3.f. Il ricorso, pertanto, va conclusivamente rigettato.

La novità e straordinaria complessità della disciplina consentono di ravvisare in specie gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2017

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