Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5274 del 26/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/02/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 26/02/2020), n.5274

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14061-2019 proposto da:

O.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MASSIMO GILARDONI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585, PROCURA GENERALE presso la CORTE

di CASSAZIONE;

– intimati –

avverso il decreto n. R.G. 20153/2017 del TRIBUNALE di BRESCIA,

depositato il 16/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

TRICOMI.

Fatto

RITENUTO

CHE:

Il Tribunale di Brescia, con il decreto depositato il 16/3/2019, in epigrafe indicato, ha rigettato la domanda di riconoscimento della protezione internazionale presentata da O.D. proveniente dalla Nigeria (Edo State).

Questi aveva riferito di essere fuggito per sottrarsi all’investitura come sacerdote dell’idolo, dopo la morte del padre che svolgeva tale funzione, e di temere per la sua vita in caso di rientro in patria, ma il suo racconto non era stato ritenuto credibile, nè erano stati ravvisti i presupposti per il riconoscimento di alcuna delle forme di protezione richieste.

Il richiedente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo; il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la trattazione camerale ex art. 380 bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Preliminarmente vanno disattese le questioni di costituzionalità sottoposte alla Corte che appaiono manifestamente infondate.

Segnatamente, sono manifestamente infondate:

– la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, relativa all’eccessiva limitatezza del termine di trenta giorni prescritto per proporre ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale, poichè la previsione di tale termine è espressione della discrezionalità del legislatore e trova fondamento nelle esigenze di speditezza del procedimento Cass. n. 17717 del 05/07/2018);

– la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1 e artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui stabilisce che il procedimento per l’ottenimento della protezione internazionale è definito con decreto non reclamabile in quanto è necessario soddisfare esigenze di celerità, non esiste copertura costituzionale del principio del doppio grado ed il procedimento giurisdizionale è preceduto da una fase amministrativa che si svolge davanti alle commissioni territoriali deputate ad acquisire, attraverso il colloquio con l’istante, l’elemento istruttorio centrale ai fini della valutazione della domanda di protezione (Cass.n. 27700 del 30/10/2018);

– la questione di legittimità costituzionale – la cui sollecitazione si palesa dal complesso argomentativo – per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 1, poichè il rito camerale ex art. 737 c.p.c., che è previsto anche per la trattazione di controversie in materia di diritti e di “status”, è idoneo a garantire il contraddittorio anche nel caso in cui non sia disposta l’udienza, sia perchè tale eventualità è limitata solo alle ipotesi in cui, in ragione dell’attività istruttoria precedentemente svolta, essa appaia superflua, sia perchè in tale caso le parti sono comunque garantite dal diritto di depositare difese scritte.” (Cass. n. 17717 del 05/07/2018).

2. Passando al merito, con l’unico motivo, il ricorrente si duole della violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, comma 2, con riferimento al mancato riconoscimento dell’autonoma rilevanza giuridica ai fini del riconoscimento del permesso umanitario alla condizione di estrema povertà dello straniero nel paese di origine, tale da compromettere il raggiungimento di uno standard minimo per un’esistenza dignitosa.

Va premesso che la vicenda rientra sotto la vigenza del regime ante D.L. n. 113 del 2018 (camera di consiglio del Tribunale di Brescia del 20/6/2018), dato che “in tema di successione di leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria, il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta a ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile; ne consegue che la normativa introdotta con D.L. n. 113 del 2018, convertito con la L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge”(Cass. SU n. 29459 del 13/11/2019; Cass. 4455 del 23/2/2018).

Il motivo è inammissibile.

Innanzi tutto va considerato che il richiedente è stato ritenuto non credibile, senza che la relativa statuizione sia stata impugnata.

Giova, quindi, ricordare, che la condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere ancorata a “una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio” (Cass. n. 4455 del 23/2/2018, in motivazione), dovendosi apprezzare la situazione particolare del singolo soggetto, non quella del suo paese d’origine in termini generali ed astratti (cfr. Cass. n. 15071 del 31/5/2019 in motiv.).

E’ del tutto evidente che in presenza di un racconto non circostanziato e non credibile – come da accertamento del Tribunale non impugnato -non esista alcuna possibilità di comparazione con la situazione in cuì il richiedente aveva vissuto prima dell’allontanamento. Nè il ricorso indica se ulteriori ragioni di inammisibilità siano state allegate.

3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese per assenza di attività difensive della controparte.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2020

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